LAVORI PUBBLICI - LE FINALITA' GARANTISTICHE DELLA SIGILLATURA

(Consiglio di Stato, sez. VI, 10 giugno 1998, n. 937)

 

In assenza di puntuale specificazione normativa sul punto, la sigillatura delle buste recanti le offerte deve essere intesa alla luce della "ratio" dell'art. 75 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 volta a salvaguardare la certezza della provenienza della busta da una determinata impresa e la certezza della non man missione della medesima. Applicando siffatte coordinate ermeneutiche al caso di specie deve reputarsi che la chiusura in ceralacca della busta pur senza fregio della ditta impresso su materiale molle - corredata dall'apposizione di nastro adesivo e timbro ad inchiostro personalizzato - assolve in modo idoneo ai predetti fini garantistici perseguiti dalla formalità della sigillatura.