DETRAZIONE DEL 55% - BENEFICIO AMMESSO ANCHE PER GLI IMMOBILI
DICHIARATI INAGIBILI DOTATI DI IMPIANTO TERMICO
(Risoluzione Ministeriale n.215/E del 12 agosto 2009)
Riprendendo i chiarimenti già forniti nella Circolare
Ministeriale n.36/E del 31 maggio 2007, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che
l’immobile oggetto dell’intervento può appartenere a qualsiasi categoria
catastale, purchè esistente.
Essendo questa la condizione preliminare per ammettere
al beneficio le spese sostenute per ogni tipologia di lavori, la nozione di
“edificio esistente” è stata chiarita dalla C.M. 36/E/2007.
Infatti, fermo restando che il beneficio si applica ai
fabbricati appartenenti ad ogni categoria catastale
(compresi i fabbricati rurali), l’edificio si considera esistente se risulti
iscritto in catasto, oppure qualora ne sia stata fatta richiesta di
accatastamento, e se risulti effettuato il pagamento dell’ICI, ove dovuta.
L’applicazione del beneficio non viene meno anche se l’edificio sia classificato nella categoria F2
come “unità collabente” (cioè in parte o in tutto
inabitabile), trattandosi comunque di edificio esistente[1].
Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, anche un
fabbricato considerato collabente ed
iscritto in catasto nella categoria F2 può essere considerato come “edificio
esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato
catastalmente, seppure non suscettibile di produrre reddito”.
Per ciascun intervento oggetto dell’agevolazione,
l’Agenzia delle Entrate ha precisato, altresì che, al fine di poter fruire
della detrazione d’imposta, gli edifici devono essere dotati di un impianto
termico già esistente.
Per verificare se l’edificio è dotato o meno di un
impianto termico, l’Agenzia delle Entrate specifica che, ai fini della
verifica, bisogna fare riferimento alle disposizioni tecniche, riportate
nell’Allegato A, al punto 14, del D. Lgs. n.311 del
29 dicembre 2006[2].
In conclusione, la detrazione del 55% dalle imposte
sui redditi viene riconosciuta anche nel caso in cui
il fabbricato, oggetto dell’intervento di riqualificazione energetica, è
classificato come unità collabente a seguito di un
evento sismico, fermo restando la presenza, all’interno del fabbricato oggetto
dell’intervento, di un sistema di riscaldamento, avente la qualifica di
“impianto termico”.
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[1] Cfr., a tal proposito, la C.M. 36/E/2007, che
fornisce la nozione di “edificio esistente”.
[2] D.Lgs. 29-12-2006 n. 311.
Disposizioni correttive ed
integrative al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico
nell’edilizia.
Allegato A
«omissis»
14.
impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione
estiva ed invernale degli ambienti con o senza
produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione
centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi
di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonchè
gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici
gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti
termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento
localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se
fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle
potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità
immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.