LAVORI
PUBBLICI - CONSERVAZIONE DELL'ATTIVITA' LEGITTIMA ESPLETATA E RINNOVAZIONE
DELLA GARA - NON SONO CONSENTITI CHIARIMENTI INTEGRATIVI ALL'OFFERTA
(Consiglio
di Stato, sez. VI, 11/12/98, n. 1668)
In
sede di rinnovazione delle operazioni di gara conseguente a giudicato
amministrativo, va osservato il principio della conservazione dell'attività
legittimamente espletata, non coinvolta nella portata del vizio di
illegittimità rilevato; in particolare, non è consentita l'integrale
rinnovazione della gara, in mancanza di una specifica statuizione
giurisdizionale che l'abbia affermata in termini.
A
prescindere dalla configurabilità quale causa di esclusione, in un appalto
concorso la mancanza di un elemento progettuale non può che comportare
l'attribuzione di zero punti per l'elemento stesso, non essendo consentita, in
violazione della "par condicio", la richiesta di chiarimenti
integrativi sul punto da parte della Commissione giudicatrice.