LAVORI PUBBLICI - CONSERVAZIONE DELL'ATTIVITA' LEGITTIMA ESPLETATA E RINNOVAZIONE DELLA GARA - NON SONO CONSENTITI CHIARIMENTI INTEGRATIVI ALL'OFFERTA

(Consiglio di Stato, sez. VI, 11/12/98, n. 1668)

 

In sede di rinnovazione delle operazioni di gara conseguente a giudicato amministrativo, va osservato il principio della conservazione dell'attività legittimamente espletata, non coinvolta nella portata del vizio di illegittimità rilevato; in particolare, non è consentita l'integrale rinnovazione della gara, in mancanza di una specifica statuizione giurisdizionale che l'abbia affermata in termini.

A prescindere dalla configurabilità quale causa di esclusione, in un appalto concorso la mancanza di un elemento progettuale non può che comportare l'attribuzione di zero punti per l'elemento stesso, non essendo consentita, in violazione della "par condicio", la richiesta di chiarimenti integrativi sul punto da parte della Commissione giudicatrice.