DEFINIZIONE
DI AREA EDIFICABILE AI FINI FISCALI - CHIARIMENTI
MINISTERIALI
(Risoluzione Ministeriale n.170/E del 3 luglio 2009)
Ai fini fiscali, un’area si considera edificabile se
utilizzabile a scopo edificatorio, in base allo strumento urbanistico generale
adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e
dall’adozione di strumenti attuativi[1].
Questo quanto confermato dall’Agenzia
delle Entrate, attraverso
Relativamente ad un’area adibita ad
impianti ed attrezzature pubbliche, di regola classificate come non
edificabili, viene richiesta all’Agenzia delle Entrate la corretta
interpretazione del concetto di edificabilità, ai fini dell’applicazione
dell’imposta sulle successioni, mediante l’utilizzo del criterio di valutazione
automatica, introdotto dall’art.34, comma 5, del Decreto Legislativo 31 ottobre
1990, n.346[2].
Tali aree, come specificato
dall’Agenzia delle Entrate, “pur non risultando di regola edificatorie, possono
essere qualificate tali, qualora sia consentita la costruzione di parcheggi e
infrastrutture.
A tal fine, è però necessario che la zona non sia
concretamente destinata ad un utilizzo meramente
pubblicistico, in quanto tale vincolo non tolleri la realizzazione delle opere
di iniziativa privata, neppure con apposite convenzioni [...]”[3].
In sostanza, qualora gli strumenti urbanistici non
prevedano un uso prettamente pubblicistico dell’area e, di conseguenza, venga prevista su di essa la realizzazione di opere ad
iniziativa privata o promiscua, l’area può essere considerata edificabile.
A tal fine, l’inquadramento come
edificabile impedisce l’applicazione del criterio di valutazione automatica
della base imponibile (pari a settantacinque volte il reddito dominicale
risultante in catasto) e assume rilevanza, non soltanto ai fini dell’imposta di
successione, ma anche ai fini delle altre imposte (quali, ad esempio, l’Ici).
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[1] Ai sensi del comma 2, art.36, del Decreto Legge 4
luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006,
n.248.
[2] D.Lgs. 31-10-1990 n.346 -
Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle
successioni e donazioni.
34. Rettifica e liquidazione della maggiore imposta.
«omissis»
5. Non sono sottoposti a
rettifica il valore degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di
rendita dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque
volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento
volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti
per le imposte sui redditi, nè i valori della nuda
proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in
misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell’art. 14.
La disposizione del presente comma non si applica per
i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione
edificatoria.
«omissis»
[3] Sentenza Cassazione, 26 gennaio 2006, n.1626;
Sentenza Cassazione 16 luglio 2008, n.19591.