DETERMINAZIONE
DELLA PLUSVALENZA TASSABILE - CHIARIMENTI MINISTERIALI
(Risoluzione Ministeriale n.188/E del 20 luglio 2009)
In caso di cessione di un immobile, per il quale nuda
proprietà e usufrutto sono stati acquistati in momenti separati, ai fini della
plusvalenza, il decorso dei cinque anni viene
calcolato distintamente con riguardo alla data di acquisto della nuda proprietà
e a quella dell’usufrutto.
Questo quanto chiarito dall’Agenzia
delle Entrate, attraverso
In merito, l’Agenzia delle Entrate, richiamando
espressamente l’art.67 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917[1], specifica che, al
fine del decorso del quinquennio valido per evitare l’assoggettamento a
tassazione dell’eventuale plusvalenza realizzata, qualora nuda proprietà e
usufrutto siano acquisiti in tempi diversi, occorre chiarire il momento in cui
il bene si considera acquistato.
Poichè nella fattispecie prospettata dal contribuente, il
nudo proprietario pone in essere un atto negoziale, senza attendere il
“naturale ricongiungimento[2]” della nuda proprietà e dell’usufrutto, se la
successiva cessione dell’immobile avviene entro i cinque anni, a parere
dell’Agenzia delle Entrate, viene ravvisato l’intento
speculativo, configurandosi, in tal caso, l’ipotesi di plusvalenza tassabile.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate specifica che, ai
fini del calcolo delle imposte sui redditi, per il calcolo della plusvalenza
occorre considerare anche gli atti a titolo oneroso riguardanti la costituzione
o il trasferimento di diritti reali di godimento[3].
In tal ambito, a seguito di cessione dell’immobile,
devono essere valutate separatamente la nuda proprietà e il diritto di
usufrutto[4], trattandosi di diritti acquistati in
momenti diversi e, pertanto, oggetto di distinta valutazione economica.
In particolare, ai fini del calcolo della
plusvalenza, trovano applicazione i coefficienti per la determinazione del
diritto di usufrutto[5].
Per quanto riguarda, infine, le modalità
di tassazione della plusvalenza, può essere applicata, su richiesta del
venditore, resa al notaio, l’imposta sostitutiva del 20 per cento, come
stabilito dal comma 496 della Legge 23 dicembre 2005, n.266[6].
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[1] D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 - Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi.
Art.67. Redditi diversi
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi
di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni
o di imprese commerciali o da società in nome
collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione
alla qualità di lavoratore dipendente:
a) «omissis»
b) le plusvalenze realizzate
mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità
immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra
l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari, nonchè,
in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso
di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di
cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante;
«omissis».
[2] A differenza di quanto precisato dall’Agenzia delle
Entrate, attraverso
In particolare, l’Agenzia ha
chiarito che “quando interviene la consolidazione, il nudo proprietario
dell’immobile non acquista un nuovo diritto reale sull’immobile, ma vede riespandersi il diritto di proprietà già presente nel suo
patrimonio.
Pertanto, in sede di consolidazione della nuda
proprietà con il diritto di usufrutto, non trova applicazione l’art.9 comma 5
del TUIR, il quale stabilisce che “ai fini delle imposte sui redditi le
disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso
valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o
trasferimento di diritti reali di godimento”.
Ciò premesso, al fine di verificare se nel caso in
esame la cessione dell’immobile determina l’emersione di una plusvalenza
imponibile ai sensi dell’art.67 comma 1 lett. b), occorre riferirsi al momento
dell’acquisto della nuda proprietà.
[3] Ai sensi dell’art.9, comma 5, del D.P.R. 22
dicembre 1986, n.917.
[4] In tal senso, cfr.
[5] Di cui al prospetto dei coeffiicienti
allegati al T.U.R. n.131/1986.
[6] Legge 23 dicembre 2005 n. 266 - Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2006)
A seguito della richiesta, il notaio provvede anche
all’applicazione e al versamento dell’imposta sostitutiva della plusvalenza di
cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio
comunica altresì all’Agenzia delle entrate i dati relativi
alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con
provvedimento del direttore della predetta Agenzia.