IMPOSTE INDIRETTE - APPLICABILITÀ DEL “PREZZO-VALORE” ANCHE IN PRESENZA DI ERRORI - CHIARIMENTI MINISTERIALI
(Risoluzione Ministeriale n.176/E del 9 luglio 2009)
Se conseguentemente alla stipula
del rogito notarile per l’acquisto di un’abitazione da parte di un privato
viene indicato un valore catastale inferiore rispetto a quello determinato
sulla base dei coefficienti di legge, l’applicazione del prezzo valore non
viene disconosciuta.
Questo quanto chiarito dall’Agenzia
delle Entrate, attraverso
In merito, si ricorda che l’art. 1, comma 497 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge Finanziaria 2006)[1] ha introdotto la
facoltà, per le cessioni di immobili ad uso abitativo
e relative pertinenze, effettuate nei confronti di persone fisiche che non
agiscono nell’esercizio di attività d’impresa o professionale, di considerare
come base imponibile, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e
catastali, il valore catastale dell’immobile e non il valore commerciale dello
stesso.
In presenza dei presupposti sopra citati (soggettivo, oggettivo,
previa apposita richiesta al notaio rogante), l’errato calcolo del valore
catastale, sulla base dei coefficienti individuati dai commi 4 e 5 dell’art.52
del D.P.R. 131/86[2] non pregiudica l’applicabilità del prezzo valore,
comportando esclusivamente la quantificazione della maggiore imposta dovuta, e
non anche un’espansione del potere accertativo
dell’ufficio sulla base del valore venale in comune commercio[3].
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[1] In deroga all’art. 43 del D.P.R. 131/1986, che
considera come base imponibile “[...]il valore venale in comune commercio
[...]”.
[2] D.P.R. 26-4-1986 n. 131 Approvazione del testo
unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro
52. Rettifica del valore degli immobili e delle
aziende.
«omissis»
4. Non sono sottoposti a rettifica
il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con
attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a
sessanta volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati,
a ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti
stabiliti per le imposte sul reddito, nè i valori o
corrispettivi della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli
immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale
base a norma degli articoli 47 e 48.
Ai fini della disposizione del presente comma le
modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto
per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti
giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di
pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonchè
per le scritture private non autenticate presentate
per la registrazione da tale data.
La disposizione del presente comma non si applica per
i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione
edificatoria.
5. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze
dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici
formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati
o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del
decreto nonchè per le scritture private non
autenticate presentate per la registrazione da tale data.
«omissis»
[3] Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 51 e 52
del D.P.R. 26-4-1986 n. 131.