INPS - INAIL - MALATTIA E INFORTUNIO - CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE DELLA INDENNITÀ NEI CASI DI DUBBIA COMPETENZA

 

Con due rispettive note, la n. 91/09 e la n. 38/09, l’Inps e l’Inail hanno comunicato che, a seguito della convenzione stipulata in data 25 novembre 2008, dal 20 luglio scorso è possibile definire con una maggiore immediatezza i procedimenti per i quali sussistono dubbi circa la competenza assicurativa.

In particolare, le note evidenziano che, nell’ambito delle rispettive competenze, all’Inail viene riconosciuto il compito di accertare il nesso di causalità per le malattie professionali, l’occasione di lavoro e la causa violenta per gli infortuni, nonchè la valutazione di ogni altro elemento utile per qualificare l’evento lesivo come professionale.

All’Inps, invece, viene riconosciuto, nell’ambito della propria e specifica rilevazione degli stati di malattia, il compito di individuare i casi di sospetta competenza dell’Inail, l’eventuale integrazione della documentazione pervenuta, se non già valutata dall’Inail, l’eventuale grave carenza delle motivazioni di fatto e di diritto di reiezione dell’Inail.

La nota in oggetto definisce, inoltre, il ruolo del Collegio regionale, che assorbe le competenze fino ad oggi svolte dai Collegi locali e da quello centrale, relativamente ai casi per i quali non sia stata raggiunta una definizione della competenza in sede locale.

Con riferimento al flusso procedurale, la sede Inail che riceve la denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale e ritiene, in base all’istruttoria, che il caso non sia di propria competenza, deve erogare, comunque, la prestazione, nel limite dell’indennità di malattia da calcolarsi secondo le modalità indicate dall’Inps,  ma sempre nel limite massimo del periodo indennizzabile, fino a quando il caso non venga assunto dall’Istituto previdenziale.

Al riguardo, l’Inail è tenuto a segnalare il caso all’Inps entro 60 giorni, se si tratta di infortunio, ed entro 90 giorni in caso di malattia professionale, utilizzando l’apposito mod. 330. Di tale documento, una copia deve essere inviata  anche al lavoratore e al datore di lavoro.

Con riferimento alla dichiarazione di incompetenza, il modello utilizzabile è il 331, a cui deve essere allegata copia di tutta la documentazione medico amministrativa.

La sede Inps che riceve il certificato di malattia e ritiene, in base all’istruttoria, che il caso non rientri nell’ambito delle proprie competenze, deve erogare la prestazione in via provvisoria nel limite dell’indennità di malattia, da calcolarsi secondo le modalità indicate dall’Inps. Inoltre, l’Istituto previdenziale deve segnalare il caso all’Inail entro 60 giorni, utilizzando il mod. “Prima segnalazione” che, in copia, deve essere inviato anche al lavoratore ed al datore di lavoro. A tale modello deve essere allegata  la fotocopia della documentazione medico-amministrativa.

La sede Inail che riceve la segnalazione di incompetenza dall’Inps, deve assumere il caso entro 60 giorni, se si tratta di infortunio, o 90 giorni se si tratta di malattia professionale, ed erogare le prestazioni economiche ulteriori, salvo compensazioni, inviando apposita comunicazione alla sede Inps, al lavoratore ed al datore di lavoro.

Diversamente, l’Istituto assistenziale che valuti la propria incompetenza, rispettando i termini di cui sopra, deve comunicare le proprie valutazioni all’Inps, utilizzando il mod. 332, con relativa dichiarazione di incompetenza.

In tale ultima circostanza, l’Inps o accetta le motivazioni presentate dall’Inail, assumendone la competenza e inviandone apposita comunicazione al lavoratore e al datore di lavoro o, in assenza di valide motivazioni dell’Inail, invia, immediatamente o entro 15 giorni, a seconda che si tratti di malattia professionale o infortunio sul lavoro, la pratica al Collegio regionale.