INPS - INAIL - MALATTIA E INFORTUNIO -
CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE DELLA INDENNITÀ NEI CASI DI
DUBBIA COMPETENZA
Con due
rispettive note, la n. 91/09 e la n. 38/09, l’Inps e l’Inail hanno comunicato
che, a seguito della convenzione stipulata in data 25 novembre 2008, dal 20
luglio scorso è possibile definire con una maggiore immediatezza i procedimenti
per i quali sussistono dubbi circa la competenza assicurativa.
In particolare, le note
evidenziano che, nell’ambito delle rispettive competenze, all’Inail viene riconosciuto il compito di accertare il nesso di
causalità per le malattie professionali, l’occasione di lavoro e la causa
violenta per gli infortuni, nonchè la valutazione di
ogni altro elemento utile per qualificare l’evento lesivo come professionale.
All’Inps, invece, viene riconosciuto, nell’ambito della propria e specifica
rilevazione degli stati di malattia, il compito di individuare i casi di
sospetta competenza dell’Inail, l’eventuale integrazione della documentazione
pervenuta, se non già valutata dall’Inail, l’eventuale grave carenza delle
motivazioni di fatto e di diritto di reiezione dell’Inail.
La nota in oggetto
definisce, inoltre, il ruolo del Collegio regionale, che assorbe le competenze
fino ad oggi svolte dai Collegi locali e da quello centrale, relativamente
ai casi per i quali non sia stata raggiunta una definizione della
competenza in sede locale.
Con riferimento al flusso
procedurale,
Al riguardo, l’Inail è
tenuto a segnalare il caso all’Inps entro 60 giorni, se si tratta di infortunio, ed entro 90 giorni in caso di malattia
professionale, utilizzando l’apposito mod. 330. Di tale documento, una copia
deve essere inviata anche
al lavoratore e al datore di lavoro.
Con riferimento alla
dichiarazione di incompetenza, il modello utilizzabile
è il
Diversamente, l’Istituto assistenziale che valuti la propria incompetenza,
rispettando i termini di cui sopra, deve comunicare le proprie valutazioni
all’Inps, utilizzando il mod. 332, con relativa dichiarazione di incompetenza.
In tale ultima circostanza, l’Inps o accetta le motivazioni presentate dall’Inail, assumendone la competenza e inviandone apposita comunicazione al lavoratore e al datore di lavoro o, in assenza di valide motivazioni dell’Inail, invia, immediatamente o entro 15 giorni, a seconda che si tratti di malattia professionale o infortunio sul lavoro, la pratica al Collegio regionale.