NORME REGIONALI: INQUINAMENTO DERIVANTE DA COMBUSTIONI - POMPE DI CALORE - DIVIETO DI
CLIMATIZZAZIONE DI ALCUNI LOCALI - CERTIFICAZIONE
ENERGETICA - CATASTO ENERGETICO
In data 30 giugno 2009, è stata pubblicata sul B.U.R.L. n. 26, 2° supplemento ordinario, la L.R. n. 10 del 29 giugno 2009 recante
“Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale
- Collegato ordinamentale”.
La Legge contiene una serie di disposizioni
modificative riferite a diverse Leggi regionali di settore. Quelle di maggiore
interesse per
1) L.R. 11 dicembre 2006, n.
24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a
tutela della salute e dell’ambiente) - in materia di certificazione energetica
e di contenimento delle emissioni inquinanti e climalteranti;
2)
L.R. 12 dicembre 2003, n. 26
(Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo
del sottosuolo e di risorse idriche);
3)
L.R. 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme
per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava).
Le modifiche introdotte alla Legge sono affrontate,
nel seguito, per gruppi tematici.
Inquinamento derivante da combustioni
Dopo l’articolo 12 è stato inserito l’articolo 12bis
che reca ulteriori misure per il contenimento
dell’inquinamento derivante da combustioni.
In sostanza è affidato alla Giunta regionale il compito
di adottare misure di limitazione della combustione all’aperto che si relazionino con lo stato della qualità dell’aria e delle
condizioni meteorologiche e al carico delle emissioni inquinanti provenienti
dalle combustioni stesse.
Non è indicato un termine entro il quale la Giunta
dovrà adottare tale provvedimento che, peraltro, dovrà
essere sottoposta per informazione alla competente Commissione Consiliare. Gli
Enti preposti ai controlli relativi alle misure di cui
sopra saranno le Province ed i Comuni.
L’inosservanza delle misure che la Giunta predisporrà,
comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro
Pompe di calore
La Regione con la completa modifica dell’articolo
- le modalità
tecnico-operative per l’installazione e la gestione degli impianti e le
caratteristiche minime dei relativi progetti;
- i criteri tecnici, geologici e territoriali in base
ai quali è rilasciata l’autorizzazione per l’installazione di sonde
geotermiche;
- le profondità di perforazione e installazione delle
sonde geotermiche, nonchè i limiti al
di sotto dei quali è richiesta l’autorizzazione provinciale;
- i criteri per assicurare il rispetto dell’ambiente;
- i requisiti e le modalità
per la certificazione di qualità delle imprese operanti nel settore della
perforazione e installazione impiantistica delle sonde geotermiche, nonchè i controlli a carico delle imprese installatrici per
il mantenimento della certificazione di qualità;
- le caratteristiche della banca dati degli impianti
di cui sopra, e le relative modalità di gestione, nonchè l’attività di monitoraggio, a cura della Regione,
dei dati periodicamente trasmessi dalle province;
- le modalità di vigilanza da
parte delle province sulle installazioni realizzate;
- i criteri e le modalità per
l’adozione di procedure semplificate.
La Giunta, a sensi dell’articolo 15, comma 3 della L.R. 10/2009 ha tempo fino al 1
gennaio 2010 per approvare tale regolamento.
Alle Province spetta l’autorizzazione per
l’installazione di sonde geotermiche alle profondità definite dal regolamento
di cui sopra e per l’utilizzazione locale di risorse geotermiche (vale a dire,
le utilizzazioni di acque calde geotermiche reperibili a profondità inferiori a
Infine, alla Giunta regionale è demandato il compito
di stabilire i criteri per la redazione della carta geoenergetica
regionale, uno strumento che dovrebbe supportare la Regione nelle scelte di
programmazione delle politiche energetiche.
L’introduzione del comma 3ter all’articolo 27, prevede
una sanzione amministrativa che può andare dai 1.000
ai 10.000 euro in caso di mancata registrazione dell’impianto, prima
dell’inizio lavori, presso l’istituenda banca dati
regionale o in caso di difformità dei dati rilevati rispetto a quelli oggetto
di registrazione.
L’installazione di sonde senza autorizzazione o in
difformità rispetto all’autorizzazione rilasciata
comporta, invece, la comminazione di una sanzione amministrativa da
Divieto di climatizzazione di alcuni locali
Dal 1 luglio 2010 sarà fatto divieto di provvedere alla
climatizzazione estiva ed invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e
secondarie, box, garage e depositi negli edifici classificati come abitazioni
civili e rurali (includendo sia “prime” che “seconde” case). Questa
disposizione è contenuta al comma 3bis dell’articolo 24 (da leggersi unitamente
al comma 2, articolo 15 della L.R. 10/2009). Tale
adempimento non si applica per immobili ricadenti nella disciplina del Codice
del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) e per gli immobili
sottoposti a vincolo dallo strumento urbanistico in ragione dei loro caratteri
storici o artistici. L’inosservanza del divieto in parola comporta una sanzione
amministrativa da Euro
Certificazione energetica
Le modifiche in oggetto ribadiscono,
all’articolo 25 della Legge in parola, quanto già espresso dal punto 9.3 della D.G.R. 8475/2008 con riferimento all’obbligo di allegare
l’attestato di certificazione all’atto di trasferimento a titolo oneroso nei
casi e per le fattispecie previste dalla disciplina regionale in materia. La Regione, inoltre, chiarisce che nel caso di
locazione di interi immobili o di singole unità
immobiliari, a decorrere dal 1 luglio 2010, l’A.C.E.
è consegnato dal proprietario al conduttore all’atto della stipulazione del
contratto. Un chiarimento dello stesso tenore è stato individuato con riferimento ai contratti servizio energia e servizio
energia plus: il contraente o l’aggiudicatario consegna al proprietario
dell’edificio l’attestato di certificazione energetica entro 6 mesi dalla
stipula o dal rinnovo del contratto medesimo. Un ulteriore
chiarimento è stato, inoltre, introdotto all’articolo 27, comma 17decies, in
merito all’obbligo di allegazione del certificato: tale misura, infatti, non si
applica in caso di alienazione a qualsiasi titolo finalizzata alla demolizione
per le realizzazione di opere e/o interventi dichiarati di pubblica utilità e
nei casi di localizzazione di insediamenti residenziali nei comuni dei sedimi aeroportuali.
Sanzioni
Le modifiche salienti alla L.R.
24/2006 sono state introdotte dall’articolo 27, relativamente
alla disciplina delle sanzioni.
Nel seguito si riportano, in sintesi, le misure
adottate:
- comma 1bis - sanzione da Euro
- comma 17bis - sanzione da Euro
- comma 17ter - sanzione da Euro
- comma 17quater - sanzione da Euro
- comma 17quinquies - sanzione da Euro
- comma 17sexies - sanzione da Euro
- comma 17septies - sanzione da Euro
- comma 17octies - nel caso di sanzione a carico del
progettista, del direttore dei lavori o del soggetto certificatore accreditato,
l’ente accertatore provvede a darne comunicazione all’Ordine,
Collegio o Associazione professionale di appartenenza. L’applicazione della
sanzione a carico del soggetto certificatore accreditato comporta la
sospensione per sei mesi dall’elenco regionale dei soggetti certificatori
accreditati. La reiterazione della sanzione per lo stesso o
per un altro motivo di non conformità comporta la cancellazione dall’elenco regionale
per due anni, decorsi i quali il soggetto interessato a ottenere
nuovamente l’accreditamento dovrà dimostrare di aver superato un idoneo corso
di formazione;
- comma 17nonies - Agli atti di trasferimento a titolo
oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, il notaio che non avesse,
anche giustificatamente, provveduto alla detta allegazione, ha obbligo di
inviare copia conforme dell’atto dallo stesso ricevuto o autenticato, entro il
termine di quindici giorni dalla sua registrazione, all ‘organismo regionale di accreditamento. Tale obbligo di
trasmissione resta escluso per le fattispecie in cui la natura stessa del bene
oggetto del contratto esclude la necessità della certificazione energetica.
Catasto energetico
All’articolo 9 è stato aggiunto il nuovo comma 3bis
che prevede che la Giunta regionale sviluppi un sistema informativo collegato
con il catasto urbano in modo da fornire informazioni sulle prestazioni
energetiche delle unità immobiliari soggette a certificazione energetica e
favorire il controllo sulla corretta applicazione della disciplina regionale
per l’efficienza energetica in edilizia.