CIRCOLARE
MINISTERIALE SULLE OFFERTE ANOMALE E ULTERIORI ASPETTI INTERPRETATIVI DELLA
MERLONI-TER
Si
segnala il contenuto della circolare - prot. N. 568/508/331/U.L. - del 19
aprile, con cui il Ministero dei Lavori Pubblici ha fornito al Consiglio
Superiore dei LL.PP., all'ANAS, nonchè agli uffici centrali e periferici da
esso gerarchicamente dipendenti, indirizzi interpretativi ai fini
dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 21, comma 1-bis, della
legge n. 109/94, come modificato dalla legge n. 415/98, in tema di offerte
anomale.
Più
in particolare, facendo seguito alle molteplici segnalazioni rappresentate
dalle stazioni appaltanti, il Dicastero dei Lavori Pubblici ha reso noto il
contenuto di un parere legale del Consiglio di Stato (Sez. II, 3 marzo 1999 n.
285), interpellato specificamente sulle modalità applicative del disposto del citato
comma 1-bis dell'art. 21.
Detta
norma si presta, infatti, a due possibili interpretazioni, non emergendo con
chiarezza dal testo legislativo se la eliminazione del 10% delle offerte di
maggiore ribasso valga solo ai fini del calcolo della media dei ribassi e non
anche ai fini della media degli "scarti", oppure se interessi tutte e
due le fasi di calcolo.
Il
Consiglio di Stato ha accolto la seconda soluzione, ritenendo che la norma in
parola vada interpretata nel senso che "dell'esclusione delle offerte
estreme deve tenersi conto tanto nel calcolo della media dei ribassi, quanto
nel calcolo degli scarti", come sostenuto dall'Ance fin dal varo della
norma.
Secondo
il Consiglio di Stato, infatti, "un metodo di calcolo che prendesse in
considerazione il correttivo (taglio delle ali) solo ai fini di una delle due
operazioni in successione, e non di entrambe, sarebbe intrinsecamente
contraddittorio, in quanto darebbe luogo a due giudizi di valore giuridico fra
loro incompatibili e antitetici".
Data
l'importanza delle indicazioni del Consiglio di Stato, che pongono un punto
fermo nella applicazione delle disposizioni in materia di offerte anomale, si
ritiene opportuno pubblicare il testo della circolare ministeriale.
Con
l'occasione si forniscono alcune indicazioni
e valutazioni che, dopo un primo periodo di applicazione della norma, si
ritiene possano risultare utili alle
imprese associate.
Si
precisa peraltro che tali indicazioni sono da ritenersi di natura
interpretativa, condivise da esperti di enti pubblici locali, nonchè dal
Collegio Costruttori, ma che possono non essere condivise da alcune stazioni
appaltanti. Ciò, in particolare, in presenza di diverse previsioni inserite nel
bando di gara o nella lettera di invito.
Sorteggio
del 10% per la verifica dei requisiti
L'articolo
10 della legge 106/94, secondo le modifiche introdotte dalla legge n. 415/98,
stabilisce per le stazioni appaltanti l'obbligo, prima di procedere
all'apertura delle buste delle offerte, di sorteggiare almeno il 10% delle
offerte, per verificare in capo alle relative imprese "il possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa
eventualmente richiesti dal bando di gara".
Si
ritiene possibile aderire alla tesi secondo la quale tale dispositivo rimanga inoperante
nell'ambito dei lavori non superiori al milione di ECU e che perciò tale
verifica sia da disporre solo oltre la soglia del milione di ECU. Infatti solo
in tale ambito sussiste l'obbligo che il bando preveda di attestare i citati
requisiti, che saranno verificati solo successivamente alla gara; inoltre il
DPR 403/98,entrato in vigore a fine febbraio, prevede che l'iscrizione all'Albo
Nazionale dei Costruttori (che, secondo l'art. 5 del DPCM 55/91, entro la
soglia del milione di ECU dimostra l'idoneità tecnica e finanziaria
dell'impresa) se documentata con dichiarazione sostitutiva è da ritenere
attestata in via definitiva come con la presentazione del relativo certificato
originale, rimanendo preclusa la possibilità di richiedere all'interessato la produzione
del certificato.
Problematiche
connesse alle garanzie (provvisoria e definitiva)
Ci
si è chiesto se, laddove la norma (art. 30, comma 1) prevede "l'impegno
del fideiussore a rilasciare la
garanzia" per la cauzione definitiva, sussista l'obbligo di farsi
rilasciare la stessa solo da tale fideiussore. Si ritiene che venga raggiunta
la finalità della norma anche nel caso in cui, presentato tale impegno
unitamente alla cauzione provvisoria, quella definitiva venga rilasciata da
altro fideiussore.
Nel
caso la cauzione venga prestata, nel rispetto delle prescrizioni di bando,
mediante deposito in tesoreria o assegno, si ritiene non sussista l'obbligo di
presentare il citato impegno in quanto in tale fattispecie manca un
"fideiussore".
Per
quanto concerne l'agevolazione prevista dalla norma per le imprese certificate
ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000, che nella nostra provincia sono in
costante e sensibile aumento, sono opportune alcune puntualizzazioni.
La
riduzione al 50% delle garanzie può essere invocata in sede di gara, e poi di
contratto, qualora si verifichino le seguenti condizioni:
-
si attesti l'avvenuta certificazione mediante la produzione di copia autentica
del proprio certificato, che gli enti di certificazione rilasciano in unico
esemplare; è opportuno che il certificato sia rilasciato in lingua italiana;
-
l'oggetto della certificazione deve comprendere con chiarezza la tipologia dei
lavori appaltati;
-
nel caso di associazioni temporanee di imprese la scelta interpretativa più
sostenibile porta a ritenere applicabile la riduzione (per l'intero importo
della cauzione) solo nel caso la capogruppo abbia l'opportuna certificazione di
qualità.
Formulazione
delle offerte
Nella
maggior parte delle gare viene prevista la presentazione delle offerte secondo
il sistema "a prezzi unitari", laddove l'offerente deve completare il
tabulato predisposto dall'amministrazione ove sono inserite tutte le voci delle
lavorazioni previste con le rispettive quantità. L'impresa deve completarlo
inserendo per ciascuna voce il prezzo che intende offrire, trascritto sia in
cifre che in lettere, provvedere alla moltiplica di ogni singola quantià per il
prezzo unitario offerto ed indicare infine la sommatoria totale dei prodotti,
importo che rappresenta l'offerta dell'impresa. In relazione a questo sistema
di aggiudicazione è possibile formulare le segueni osservazioni:
-
prima di pronunciarsi in via definitiva sull'individuazione
dell'aggiudicatario, l'amministrazione ha l'obbligo di verificare la
composizione di tutte le offerte e non solo, come recita l'art. 5 della legge
n.14/73, dell'aggiudicatario. Nel meccanismo delineato dalla Merloni ogni
singola offerta infatti influisce nella determinazione di quella che rimane
aggiudicataria e lo stesso comma 1 dell'art. 21 della legge 109/94, nel testo
vigente, prevede il riferimento all'art. 5 della legge n. 14/73 "per
quanto compatibile";
-
nel caso di discordanza tra il prezzo di una singola voce espresso in cifre con
quello in lettere, secondo la prescrizione della legge 14/73, l'amministrazione
deve tenere per valido quello espresso in lettere;
-
nel caso di mancanza anche di un solo prezzo in cifre, ovvero in lettere,
l'offerta si può ritenere nulla e perciò esclusa dalla gara;
-
per le voci relative alle assistenze che di norma vengono espresse in
percentuale può risultare agevole che l'amministrazione inserisca nella colonna
della quantità un valore pari a 1, in modo che l'impresa riporti nella colonna
relativa ai prezzi un valore in lire e non in percentuale.
-
in chiusura dell'offerta il tabulato predisposto dall'amministrazione deve
riportare dopo la riga relativa al totale (cioè alla somma di tutti i prodotti
come sopra detto) l'importo inerente i costi per la sicurezza, che l'impresa
non può modificare. L'offerta dell'impresa, da utilizzare anche nel conteggio
per la definizione della soglia di anomalìa, è data dalla somma dei due
importi.
-
l'offerta è valida sola se firmata dal legale rappresentante su tutti i fogli
del tabulato. La mancanza della firma su di un solo foglio può comportare
l'inefficacia dell'offerta.
Associazioni
temporanee di imprese
La
Merloni-ter ha introdotto la possibilità di presentare offerta da parte di associazioni temporanee di imprese non ancora
costituite. in tal caso si rammenta che l'offerta, e perciò ogni pagina del
tabulato, deve essere sottoscritta da tutte le imprese. Sull'offerta, prima
dell'ultima firma, deve essere riportata la seguente dicitura:
"Le
seguenti imprese:
-
impresa . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
-
impresa . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
-
impresa . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
si
impegnano, incaso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza all'impresa . . . . . . . . , con sede in . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . , qualificata come capogruppo, la quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti".
Si
riporta il testo della circolare ministeriale ricordata in apertura.
AL
CONSIGLIO SUPERIORE
DEI
LAVORI PUBBLICI
AGLI
UFFICI CENTRALI,
DECENTRATI
E PERIFERICI
DELL'AMMINISTRAZIONE
SEDE
ALL'ANAS
OGGETTO:
Interpretazione del criterio applicativo dell'articolo 21, comma 1-bis della
legge 18 novembre 1998, n. 415.
La
recente modifica della legge quadro in materia di lavori pubblici attuata dalla
legge 18 novembre 1998 n. 415 ha immediatamente posto alcuni problemi
interpretativi, primo tra tutti - anche per la delicatezza connessa si suoi
riflessi pratici - quello relativo al meccanismo per la individuazione della
soglia di anomalia delle offerte.
Sono
infatti pervenuti a questo Ufficio numerosi quesiti in merito alla corretta
interpretazione dell'articolo 21, comma 1 bis, della legge quadro, che come è
noto (almeno per il primo anno di applicazione della legge 415/1998) ha fissato
direttamente la soglia di anomalia in questione con un procedimento di calcolo
che prevede dapprima l'individuazione della media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione del 10% arrotondato
all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e delle
offerte di minor ribasso, c poi l'incremento del valore percentuale con lo
scarto aritmetico dei ribassi che superano la media stessa.
L'incertezza
interpretativa rappresentata, che non trova confronto nelle risultanze dei
lavori parlamentari preparatori, riguarda il dubbio se il c.d.
"taglio" delle offerte estreme (impropriamente definito
"esclusione" dalla legge) sia da considerare definitivo o meno; in
altri termini, si tratta di chiarire se la fittizia eliminazione del 10% delle
offerte di maggior e minor ribasso valga solo ai fini del calcolo della prima
media (ossia la media dei ribassi) e non anche della seconda (cioè la media
degli scostamenti), oppure se tale depurazione interessi tutte e due le fasi
del calcolo.
Considerata
la rilevanza della questione, che si riflette su tutte le gare con conseguenze
di grande delicatezza sia per quanto riguarda la possibilità di dare adito a
contenzioso (soprattutto per le ripercussioni sull'esclusione automatica delle
imprese offerenti), sia per quanto concerne in generale l'economicità degli
appalti da aggiudicare, attesa la idoneità dell'una o dell'altra soluzione ad
incidere sulla media dei valori di aggiudicazione, questo Ufficio ha ritenuto
opportuno richiedere il parere del Consiglio di Stato.
Con
parere n.285 del 3 marzo 1999, trasmesso con nota 16 aprile 1999 n. 51, la
seconda sezione del Consiglio di Stato ha espresso l'avviso che il comma 1 bis
dell'articolo 21 della legge 109/1994, come modificato dall'articolo 7 della
legge 415/1998, vada interpretato nel senso che dell'esclusione delle offerte
estreme deve tenersi conto tanto nel calcolo della media dei ribassi quanto nel
calcolo dello scarto.
Secondo
l'Organo consultivo, la ratio del "taglio delle ali" non deve
soffrire eccezioni o intermittenze nello sviluppo logico e aritmetico della
determinazione della soglia di anomalia, e quindi un metodo di calcolo che
prendesse in considerazione il correttivo solo ai fini di una delle due
operazioni in successione, e non di entrambe, sarebbe intrinsecamente
contraddittorio, in quanto darebbe luogo a due giudizi di valore giuridico fra
loro incompatibili ed antitetici.
In
altri termini, il parere del Consiglio di Stato considera preferibile la
soluzione interpretativa prescelta in quanto l'opposta tesi si tradurrebbe in
una "formula di calcolo disomogenea e irrazionale perché per definire la
media degli scarti (vale a dire un elemento semplicemente correttivo della
media delle offerte) includerebbe nel calcolo fattori già esclusi (le offerte
di margine) dall'elemento corretto, che questo non hanno concorso a determinare:
sicché, trattandoci di una correzione che ha i caratteri e lo scopo di un
affinamento ulteriore della media delle offerte da prendere in considerazione
ai fini del calcolo, non si vede perché tali fattori prima esclusi dovrebbero
ora concorrere a definire questo ulteriore affinamento".
In
definitiva il Consiglio di Stato ritiene meglio consona alla finalità della
norma l'interpretazione prospettata, in quanto l'estensione del ''taglio delle
ali" a tutte e due le operazioni di determinazione della media costituisce
elemento essenziale per mantenere coerenza al metodo di calcolo e al sistema.