RIFIUTI - IMPIANTI MOBILI PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI - NUOVE PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
(Regione Lombardia - DGR 7 agosto 2009 n. 8/10098)
Con DGR 7 agosto 2009 n. 8/10098 pubblicata nella
Serie Ordinaria del BURL n. 34 del 24 agosto 2009, la Giunta ha approvato le
linee guida relative alle “Procedure per il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio di impianti mobili in ordine allo svolgimento delle singole
campagne di attività”.
Fra le novità introdotte dalle nuove procedure che, si
precisa, riguardano gli “impianti mobili” laddove per impianto mobile si
intende la struttura tecnologica unica o, in casi particolari, un assemblaggio
di strutture tecnologiche uniche, che possono essere trasportate e installate
in un sito per l’effettuazione di campagne di attività di durata limitata nel
tempo non superiore a 120 giorni salvo proroghe, si segnalano:
1. Le funzioni amministrative in materia di approvazione
dei progetti e autorizzazione all’esercizio di impianti mobili spettano alle
Province.
2. Le autorizzazioni, rinnovabili alle condizioni
previste dalla Procedura, sono rilasciate per un periodo non superiore a 10
anni. Il rilascio avviene ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 152/2006 e secondo lo
schema tipo di autorizzazione di cui all’allegato 2 del provvedimento.
3. Gli impianti mobili che effettuano la sola
riduzione volumetrica con separazione delle frazioni estranee (diverse dalle
operazioni di vagliatura), intesi ai sensi della Procedura, non sono soggetti
ad autorizzazione.
4. Le istanze devono essere accompagnate da specifica
documentazione (di cui agli allegati 1A, 1B,
5. La campagna di attività, definita come
l’effettuazione delle attività di trattamento rifiuti subordinata alla
presentazione, 60 giorni prima dell’installazione, di apposita comunicazione da
effettuarsi alle autorità indicate, non può avere durata superiore a 120 giorni
consecutivi e può essere eseguita esclusivamente nel luogo in cui i rifiuti
sono prodotti.
6. Un impianto mobile non può effettuare campagne di
attività all’interno di impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti.
7. Vengono elencate le tipologie di operazioni di
smatilmento e recupero effettuabili.
Con la delibera si precisa ancora:
- come dev’essere collettato e completato l’impianto;
- che in caso di emissioni in atmosfera l’esercizio
possa essere subordinato a specifiche ulteriori prescrizioni;
- quali possano essere i casi di divieto di esercizio
delle attività previste;
- il caso in cui l’impianto sia utilizzato in aree
sottoposte a vincoli paesistici e ambientali;
- quando sia necessaria la procedura di VIA o di
verifica di VIA.
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