CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - LINEE GUIDA NAZIONALI - PRIME
INDICAZIONI - DECRETO DEL 26/06/2009
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 158 del
10-7-2009 il Decreto 26 giugno 2009 contenente le linee guida nazionali sulla
certificazione energetica degli edifici ed entrato in vigore il 25 luglio.
Si tratta di uno degli attesi
decreti di attuazione del D.Lgs. 192/05 sul
rendimento energetico in edilizia. Solo pochi giorni prima era stato pubblicato
il DPR 59/2009 che fissa i requisiti energetici minimi per i nuovi edifici e
per le ristrutturazioni di quelli esistenti, ed è atteso a breve il DPR che
fissa i requisiti professionali ed i criteri di
accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti
o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e
l’ispezione degli impianti di climatizzazione.
È bene precisare che, per quanto riguarda i Soggetti
abilitati alla certificazione energetica, in attesa del DPR di cui sopra, il d.lgs 115/2008, in via transitoria, all’allegato III, ne
fissa i requisiti di competenza ed indipendenza. Il
decreto, oltre a definire gli strumenti che rendono uniforme e confrontabile la
qualità energetica degli immobili, definisce gli strumenti di raccordo,
concertazione e cooperazione tra lo Stato e le Regioni, alcune delle quali
hanno già definito proprie procedure di certificazione come la Lombardia, che,
però, si dovranno integrare alla normativa nazionale,
pur nel rispetto delle peculiarità di ciascuna Regione.
Pertanto, le disposizioni contenute nelle Linee guida
si applicano alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare dei propri strumenti di
certificazione energetica degli edifici e perderanno la loro efficacia nel
momento in cui entreranno in vigore gli strumenti attuativi regionali di
certificazione energetica.
Tutte le Regioni e le Province autonome che hanno già
provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE, devono comunque
assicurare un graduale ravvicinamento dei propri strumenti di certificazione
alle Linee guida nazionali.
A tal fine gli elementi essenziali del sistema di certificazione
energetica, validi anche per i sistemi regionali, sono i seguenti:
- i dati relativi all’efficienza
energetica dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge, le classi
prestazionali. Tali elementi consentiranno agli utenti di valutare e raffrontare
la prestazione energetica dell’edificio, i suggerimenti e le raccomandazioni in
merito agli interventi più efficaci ed economicamente convenienti per il
miglioramento della predetta prestazione;
- le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle
sviluppate in ambito europeo e nazionale;
- le metodologie di calcolo della prestazione
energetica degli edifici, compresi i metodi
semplificati finalizzati a minimizzare gli oneri a carico degli utenti, tenuto
conto delle norme di riferimento;
- i requisiti professionali e i criteri per assicurare
la qualificazione e l’indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione
energetica;
- la validità temporale massima dell’attestato;
- le prescrizioni relative all’aggiornamento
dell’attestato in relazione ad ogni intervento che migliori la prestazione
energetica dell’edificio o ad ogni operazione di controllo che accerti il
degrado della prestazione medesima, purchè di entità
significativa.
La validità temporale massima dell’attestato di
certificazione energetica, fissata in dieci anni, non viene
inficiata dall’emanazione di provvedimenti
di aggiornamento del decreto e/o introduttivi della certificazione
energetica di ulteriori servizi quali, a titolo esemplificativo, la
climatizzazione estiva e l’illuminazione, ad oggi non ancora completamente
disciplinati.
La validità massima dell’attestato di certificazione di un edificio è confermata solo se sono rispettate le
prescrizioni normative che riguardano le operazioni di controllo di efficienza
energetica, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici. Nel caso
di mancato rispetto delle disposizioni l’attestato di certificazione decade il
31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza
non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza
energetica.
A tal fine, i libretti di impianto
o di centrale di cui all’art. 11, comma 9, del DPR 412/93, devono essere
allegati, in originale o in copia, all’attestato di certificazione energetica.
L’aggiornamento dell’attestato di certificazione
energetica è previsto a seguito di ogni intervento di ristrutturazione, sia
edilizia che impiantistica, che modifica la
prestazione energetica dell’edificio nei seguenti casi:
- ad ogni intervento
migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di
riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna
dell’immobile;
- ad ogni intervento
migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di
riqualificazione degli impianti di
climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono
l’istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5
punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
- ad ogni intervento di
ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi
che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la
prestazione energetica dell’edificio;
- facoltativo in tutti gli altri casi.
Tra i principali contenuti che le Linee guida
definiscono, si segnalano:
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI
Ai fini della certificazione energetica, nella fase di
avvio, la determinazione dell’indice di prestazione considera solamente la
climatizzazione invernale e la preparazione dell’acqua calda sanitaria.
Per la climatizzazione estiva si fa riferimento ad una valutazione qualitativa dell’involucro. Con
successivi provvedimenti la certificazione verrà
estesa anche alla determinazione dell’indice di prestazione energetica per
l’illuminazione degli ambienti.
METODOLOGIE PER
Le Linee guida considerano due differenti metodologie:
- Metodo calcolato di progetto, di riferimento per gli
edifici di nuova costruzione e quelli completamente ristrutturati;
- Metodo di calcolo da rilievo o standard, di
riferimento per gli edifici esistenti, che prevede tre diverse modalità di approccio.
METODI DI
CALCOLO
Per il calcolo della prestazione energetica degli
edifici vengono stabiliti specifici riferimenti
tecnici:
- norme UNI TS 11300, parte 1 e 2,
per il metodo calcolato di progetto,
- le norme UNI TS 11300, il programma DOCET di
ENEA/CNR ed il metodo semplificato riportato
all’Allegato 2 al decreto, per il metodo di calcolo da rilievo o standard
- per la parte estiva, la valutazione qualitativa può
essere effettuata valutando il fabbisogno di energia
termica mediante
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
DELLE PRESTAZIONI
L’attestato di certificazione energetica (vedi
Allegato 6 al decreto) deve contenere l’informazione sintetica in termine di
classe energetica globale definita secondo le modalità
riportate nell’Allegato 4 per la climatizzazione invernale e per la produzione
di acqua calda sanitaria. Tale allegato definisce le classi in base alla
situazione climatica del luogo dove l’edificio è
realizzato ed al suo rapporto di forma (S/V) parametrandoli
ai valori limite definiti dal D. lgs 192/05 a far
data dal gennaio 2010.
Per l’acqua calda sanitaria invece la
classe limite di riferimento è definita sulla base dei valori delle
norme tecniche nazionali. Le classi migliori (A, B e C) sono legate ad una riduzione di fabbisogno di energia dovuta all’uso di
fonti rinnovabili.
La rappresentazione grafica globale delle prestazioni
energetiche (tachimetro) e della classificazione energetica è identificata come
sommatoria delle prestazioni parziali relative alla climatizzazione invernale ed alla produzione di acqua calda sanitaria.
AUTODICHIARAZIONE DEL
PROPRIETARIO E CATEGORIE DI EDIFICI INTERESSATI
Per gli edifici esistenti di superficie utile
inferiore o uguale a
Una copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa
dal proprietario alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio
entro quindici giorni dalla data del rilascio.
Le categorie di edifici interessate,
sono le seguenti:
Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
- abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi,
conventi, case di pena, caserme
- abitazioni adibite a residenza con occupazione
saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili
- edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari
Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o
privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività
industriali o artigianali, purchè siano
da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico
Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e
assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonchè le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti
affidati a servizi sociali pubblici
Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o
di culto e assimilabili:
- quali cinema e teatri, sale di riunione per
congressi
- quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto
- quali bar, ristoranti, sale da ballo
Edifici adibiti ad attività commerciali e
assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto,
supermercati, esposizioni
Edifici adibiti ad attività sportive:
- piscine, saune e assimilabili
- palestre e assimilabili
- servizi di supporto alle attività sportive
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i
livelli e assimilabili
Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
Va inoltre osservato che:
- nelle categorie sopra enunciate non rientrano box,
cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione
degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente
adibite ad uffici e assimilabili, purchè scorporabili
agli effetti dell’isolamento termico e
- nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono
porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi), qualora non
fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche,
l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente
in termini di volume riscaldato.
CLASSIFICAZIONE ENERGETICA
PER SINGOLI APPARTAMENTI
Le Linee guida stabiliscono che per gli edifici
residenziali la certificazione energetica riguarda il singolo appartamento,
indipendentemente dal fatto che l’impianto sia centralizzato o individuale, con
casi specifici in funzione della tipologia di impianto
termico e della presenza o meno della regolazione e contabilizzazione del
calore.
Con successiva nota informativa verranno
affrontate nel dettaglio le varie situazioni e le relative procedure di
certificazione energetica da utilizzare.