APPLICAZIONE DELLE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI DAL 1°
LUGLIO 2009 - CIRCOLARE ESPLICATIVA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
Con la Circolare del 5 agosto 2009, pubblicata nella
G.U. n. 187 del 13 agosto 2009, il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti interviene in merito all’applicazione delle nuove Norme Tecniche per
le Costruzioni.
Il 30 giugno 2009 - spiega la Circolare- , per effetto dell’art. 1-bis del DL
39/2009, convertito nella Legge 77/2009, è terminato il regime transitorio per
l’operatività della revisione delle NTC, stabilito dall’art. 20 del D.L.
248/2007 convertito nella Legge 31/2008. Pertanto, dal 1° luglio 2009 è
obbligatoria l’applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di
cui al DM 14 gennaio 2008.
Il Ministero ha ricevuto richieste di chiarimenti relativamente a due aspetti:
- il regime intertemporale degli interventi per i
quali, con riguardo al livello di definizione progettuale e/o allo stadio
procedimentale raggiunto, anche dopo il termine del 30 giugno 2009, è
consentita l’applicazione della normativa tecnica precedente al citato DM 14
gennaio 2008;
- l’utilizzabilità dei materiali e degli elementi per
uso strutturale prodotti prima del termine del 30 giugno 2009.
La Circolare in primo luogo sottolinea che i termini
di applicazione della previgente normativa tecnica (DM del 1996; DM 14
settembre 2005) o della nuova disciplina (DM 14 gennaio 2008), in relazione all’ambito oggettivo, sono stati chiaramente
indicati dal legislatore: infatti al comma 3 dell’art. 20 del D.L. 248/2007 si
legge che “Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonchè per quelle per le quali le amministrazioni
aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o
esecutivi prima dell’entrata in vigore della revisione generale delle norme
tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la
normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino
all’ultimazione dei lavori e all’eventuale collaudo.”.
Tale disposizione comprende e differenzia i lavori
pubblici e quelli privati, e costituisce il criterio adottato per stabilire in
quali casi, dopo il 30 giugno 2009, possano ancora trovare applicazione le
norme tecniche previgenti al DM 14 gennaio 2008.
Per i lavori pubblici è quindi consentita
l’applicazione della normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti
(e fino all’ultimazione dei lavori e all’eventuale collaudo), e quindi anche
quella previgente al DM 14 gennaio 2008, sia alle opere già affidate o iniziate
alla data del 30 giugno 2009, sia a quelle per le quali siano stati avviati, prima di tale data, i progetti definitivi o
esecutivi.
Per quanto riguarda le costruzioni di natura
privatistica, l’applicazione del DM 14 gennaio 2008 è obbligatoria per le
costruzioni iniziate dopo il 30 giugno 2009. Inoltre, anche
per i lavori iniziati prima di tale data, qualora in corso d’opera il privato
avesse la necessità di presentare una variante che modifichi in maniera
sostanziale l’organismo architettonico o il comportamento statico globale della
costruzione, dovranno essere integralmente applicate le nuove NTC (DM 14
gennaio 2008). Restano ovviamente salve le
disposizioni di cui all’art. 30 - Costruzioni in corso in zone sismiche di
nuova classificazione, della legge 64/1974 recante “Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”, trasfuso
nell’art. 104 del DPR 380/2001, “Testo unico dell’edilizia”.
Per quanto riguarda la qualificazione dei materiali e
dei prodotti da costruzione, il Ministero ricorda che la materia è soggetta ad un proprio regime giuridico-normativo
(direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita in Italia con il
DPR 246/1993). Inoltre, la stessa norma (comma 2-bis dell’art. 5 del DL 136/2004, convertito con legge 186/2004) che ha disciplinato
la fase sperimentale di applicazione delle NTC, ha fatto salvo quanto previsto
dal DPR 246/1993. Pertanto, ai fini dell’impiego di elementi per uso
strutturale, prodotti anche prima del 30 giugno 2009, occorre riferirsi a tali
disposizioni regolamentari. Va evidenziato, infine, che il capitolo 11
(Materiali e prodotti per uso strutturale) del DM 14 gennaio 2008 costituisce
il riferimento circa le modalità di identificazione,
qualificazione ed accettazione dei materiali e dei prodotti da costruzione per
uso strutturale
Si pubblica di seguito il testo della circolare in
parola.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CIRCOLARE 5 agosto 2009
Nuove norme tecniche per le
costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio
2008 - Cessazione del regime transitorio di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248.
(G.U. n. 187 del 13-8-2009)
Il 30 giugno
Pertanto, dal 1° luglio 2009 è obbligatoria
l’applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008
(pubblicato nel Supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
Al riguardo, pervengono a questo
Ministero richieste di chiarimenti in ordine al regime intertemporale degli
interventi per i quali, avuto riguardo al livello di definizione progettuale
e/o allo stadio procedimentale raggiunto, anche dopo il termine del 30 giugno
2009, è consentita l’applicazione della normativa tecnica precedentemente in vigore
al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008, nonché chiarimenti circa l’utilizzabilità
dei materiali e degli elementi per uso strutturale prodotti prima del termine
del 30 giugno 2009.
Poiché è necessario orientare in maniera univoca gli
operatori del settore, si ritiene opportuno emanare la seguente circolare.
Preliminarmente, si fa rilevare che i termini di
applicazione della previgente normativa tecnica (decreti ministeriali del 1996;
decreto ministeriale 14 settembre 2005) o della nuova disciplina (decreto
ministeriale 14 gennaio 2008), in relazione all’ambito
oggettivo, sono stati chiaramente indicati dal legislatore laddove al comma 3
dell’art. 20 del citato decreto-legge n. 248/2007 è statuito che: “Per le
costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali
le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi
o esecutivi prima dell’entrata in vigore della revisione generale delle norme
tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa
tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all’ultimazione dei
lavori e all’eventuale collaudo.”.
Tale disposizione comprende e differenzia sia i lavori
pubblici sia quelli di natura privatistica, e costituisce il criterio oggettivo
che il legislatore ha ritenuto di adottare per stabilire in quali casi, dopo il
termine del 30 giugno 2009, possano ancora trovare applicazione le norme
tecniche previgenti al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
Per i lavori pubblici, fermo restando quanto disposto
dal comma 4 dell’art. 20 del citato decreto-legge n. 248/2007, il richiamato
comma 3 del medesimo art. 20 esplicita chiaramente la
volontà del legislatore di consentire l’applicazione della normativa tecnica
utilizzata per la redazione dei progetti (e fino all’ultimazione dei lavori e
all’eventuale collaudo), e quindi anche quella previgente al decreto ministeriale
14 gennaio 2008, sia alle opere già affidate o iniziate alla data del 30 giugno
2009 sia a quelle per le quali siano stati avviati, prima di tale data, i
progetti definitivi o esecutivi; tale ultima circostanza non può che essere
accertata e dichiarata, nell’ambito dei propri compiti, dal responsabile del
procedimento, di cui alle disposizioni dell’art.10 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n.163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
forniture, servizi in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
Per quanto riguarda le costruzioni di
natura privatistica, è esplicita la volontà del legislatore di prevedere
l’applicazione obbligatoria della nuova normativa tecnica per le costruzioni,
di cui al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008, alle costruzioni
iniziate dopo il 30 giugno 2009.
Ciò evidentemente sulla base di una riconosciuta esigenza di rendere
immediatamente operative le nuove norme, più penetranti rispetto alla sicurezza
strutturale, in un ambito, quale quello del comparto costruttivo
privatistico, che ha evidenziato maggiori criticità riguardo a controlli e
verifiche sia sulla progettazione che in corso di esecuzione. È da ritenere,
peraltro, anche alla luce di consolidato indirizzo interpretativo del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, che, anche per i lavori iniziati prima di tale
data, ove in corso d’opera il privato avesse la necessità di presentare una variante,
dovranno essere integralmente applicate le predette nuove norme tecniche (decreto
ministeriale 14 gennaio 2008), allorquando la variante
stessa modifichi in maniera sostanziale l’organismo architettonico ovvero il
comportamento statico globale della costruzione, conseguentemente
configurandosi una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella
originaria. Restano ovviamente salve le disposizioni
di cui all’art. 30 (Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova
classificazione) della legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante “Provvedimenti per
le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”, trasfuso nell’art.
104 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
concernente “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di edilizia”.
Per quanto riguarda poi la qualificazione dei
materiali e dei prodotti da costruzione, va evidenziato che la materia è
soggetta ad un proprio autonomo regime giuridico-normativo, che trova la sua cornice, in primis,
nei principi comunitari dettati dalla direttiva 89/106/CEE recante “Direttiva del
Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernente i prodotti da costruzione”,
recepita in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993,
n. 246, “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativo ai prodotti
da costruzione”. Al riguardo, si osserva che la stessa
disposizione di legge (comma 2-bis dell’art. 5 del decreto-legge 28 maggio
2004, n. 136, “Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni
settori della pubblica amministrazione”, convertito, con modificazioni, con
legge 17 luglio 2004, n. 186), che ha disciplinato l’avvio della fase
sperimentale di applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, consentendo
la possibilità di utilizzare, in alternativa, la precedente normativa tecnica,
ha, necessariamente, “fatto salvo, comunque, quanto previsto dall’applicazione del
regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21aprile 1993, n.
Pertanto, ai fini dell’impiego di elementi per uso
strutturale, prodotti anche prima del termine del 30 giugno 2009, occorre
riferirsi a tali disposizioni regolamentari. In merito, va evidenziato che le
disposizioni del capitolo 11 (Materiali e prodotti per uso strutturale) del
decreto ministeriale 14 gennaio 2008, che peraltro sostanzialmente riproducono quelle
del corrispondente capitolo 11 (Materiali e prodotti per uso strutturale) della
normativa tecnica approvata con decreto ministeriale 14 settembre 2005 (sostituita
da quella approvata con decreto ministeriale 14 gennaio 2008), costituiscono il
necessario riferimento circa le modalità di identificazione,
qualificazione ed accettazione dei materiali e dei prodotti da costruzione per
uso strutturale.
La presente circolare è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito Internet
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: http://www.mit.gov.it
Roma, 5 agosto 2009
Il Ministro : Matteoli