PIANO CASA REGIONALE - L.R. 13 DEL 16 LUGLIO
2009 - PIANO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO ALL’EDILIZIA
IN LOMBARDIA - TESTO DI LEGGE
E’ stato pubblicato sul Burl
n. 28 del 17 luglio u.s., 2° Supplemento Ordinario, il “Piano Casa” della
Lombardia che prevede «Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione
del patrimonio edilizio ed urbanistico della
Lombardia».
La norma rappresenta il recepimento lombardo
dell’intesa espressa, a livello nazionale, dalla Conferenza Unificata in data
1° aprile
Il piano, al fine di agevolare, con finalità
anticicliche, la messa in circolo di investimenti
privati in attività edilizie, promuove la realizzazione di interventi di varia
tipologia: le disposizioni del piano saranno applicabili a partire dal 16
ottobre e gli interventi dovranno essere avviati all’interno di una finestra temporale
della durata di 18 mesi (24 nell’unico caso delle disposizioni in materia di
edilizia sociale, di cui all’articolo 6 della norma).
Ecco, in estrema sintesi, le linee di
intervento in cui il piano è articolato:
Recupero di edifici esistenti: possibilità di riutilizzare, previo recupero (senza
demolizione e ricostruzione totale), sulla base di denuncia di
inizio attività, edifici o parti di edifici per adibirli ad uso
residenziale o ad altre destinazioni ammesse dallo strumento urbanistico vigente;
si potranno inoltre utilizzare volumetrie in seminterrato per attività
economiche, professionali e accessorie alla residenza. Per gli edifici occupati
da attività economiche ancora in essere è esclusa la
possibilità di cambio di destinazione d’uso. Sono previste
particolari misure anche per il riutilizzo di fabbricati agricoli.
Ampliamento di edifici esistenti: per villette uni-bifamiliari ed
edifici esclusivamente residenziali di volumetria non superiore a
Sostituzione edilizia (residenziale): per edifici esclusivamente residenziali esistenti,
attraverso interventi di demolizione-ricostruzione vi è la possibilità di
sostituzione, con bonus volumetrico del 30%, sulla base di denuncia di inizio attività o permesso di costruire e previa
riduzione certificata del 30% del fabbisogno energetico rispetto ai limiti di
legge. La possibilità di incremento volumetrico è
aumentata al 35% nel caso di interventi di sistemazione a verde. Nei centri
storici la possibilità di sostituzione è consentita per edifici residenziali
incongrui con il contesto, previo parere vincolante della Commissione regionale
per il paesaggio e con ampliamento massimo del 30%.
Sostituzione edilizia (non residenziale): possibilità di sostituzione anche di edifici
parzialmente residenziali o non residenziali, purché ubicati in tessuti
prevalentemente residenziali, con nuovi edifici ad uso
abitativo e di volumetria pari al massimo a quella esistente. È inoltre
consentita, in caso di riduzione del fabbisogno energetico, la sostituzione di
edifici a destinazione produttiva o artigianale ubicati in zone industriali
individuate dai comuni, con possibilità di ampliamento fino al 35% e conferma
della destinazione d’uso.
Riqualificazione di quartieri di edilizia sociale: è consentita ai soggetti pubblici proprietari di
quartieri ERP la realizzazione di nuova volumetria da destinare a edilizia
sociale, nella misura del 40% della cubatura esistente, subordinatamente
all’avvio di interventi di recupero energetico e paesaggistico-ambientale nell’intero comparto. La nuova
volumetria, che potrà anche essere ceduta, del tutto o in parte, ad operatori che si impegnino a realizzare le quote di
edilizia sociale (compresa l’edilizia convenzionata), andrà realizzata previo
permesso di costruire, da richiedere entro due anni a decorrere dal 16 ottobre
2009.
Alla luce dell’importanza del provvedimento per il
settore delle costruzioni, è in fase di redazione una
circolare di approfondimento.
Si pubblica di seguito il testo della Legge Regionale
in parola.
Legge regionale 16 luglio 2009 - n. 13
Azioni straordinarie per lo sviluppo e la
qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico
della Lombardia
Art. 1
(Finalità generali)
1. La presente legge, anche in attuazione dell’Intesa
espressa dalla Conferenza Unificata in data 1° aprile 2009, promuove un’azione
straordinaria dei soggetti pubblici e privati per conseguire la massima
valorizzazione e utilizzazione del patrimonio edilizio ed
urbanistico presente nel territorio lombardo e per rispondere anche ai bisogni
abitativi delle persone e delle famiglie, attraverso la tempestiva ed urgente
riqualificazione dello stesso, nel rispetto dei suoi caratteri identitari, contestualmente contribuendo al rilancio del
comparto economico interessato.
Art. 2
(Utilizzo del patrimonio edilizio esistente)
1. È consentito il recupero
edilizio e funzionale di edifici o porzioni di edifici ultimati alla data del
31 marzo 2005 e non ubicati in zone destinate dagli strumenti urbanistici
vigenti all’agricoltura o ad attività produttive, anche in deroga alle
previsioni quantitative degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati
e ai regolamenti edilizi, comportante:
a) la utilizzazione delle
volumetrie e delle superfici edilizie per destinazioni residenziali ovvero per
altre funzioni ammesse dagli strumenti urbanistici;
b) la utilizzazione delle
volumetrie edilizie in seminterrato, per destinazioni accessorie alla
residenza, per attività economiche ammesse dagli strumenti urbanistici, nonché
per attività professionali.
Per gli edifici con attività economiche in essere al
momento dell’entrata in vigore della presente legge, gli interventi edilizi
consentiti non possono comportare modificazione della destinazione d’uso.
2. Nelle aree destinate all’agricoltura è consentito
il recupero edilizio e funzionale, sino ad un massimo
di
3. Gli interventi edilizi consentiti in base al
presente articolo non possono comportare la totale demolizione e ricostruzione
dell’edificio e devono rispettare i caratteri dell’architettura, del paesaggio
e degli insediamenti urbanistici del territorio, nonché
i requisiti previsti dai provvedimenti regionali in materia di efficienza
energetica in edilizia, di cui agli articoli 9 e 25 della legge regionale 11
dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni
in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente).
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono
realizzati sulla base di denuncia di inizio attività
ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per
il governo del territorio), ovvero di permesso di costruire ai sensi
dell’articolo 38 della medesima legge regionale, rispettivamente da presentare
o richiedere entro diciotto mesi decorrenti dalla data indicata all’articolo 6.
Art. 3
(Facoltà di ampliamento e sostituzione degli edifici
esistenti)
1. All’esterno dei centri storici e
delle zone individuate dagli strumenti urbanistici vigenti quali nuclei urbani
di antica formazione è consentito, anche in deroga alle previsioni quantitative
degli strumenti medesimi, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi,
l’ampliamento di edifici in tutto residenziali ultimati alla data del 31 marzo
2005:
a) uni-bifamiliari, in misura non superiore al 20 per
cento della volumetria esistente alla medesima data e in ogni caso non
superiore a
b) diversi dai casi di cui alla lettera a) e comunque
di volumetria non superiore a
2. L’ampliamento di cui al comma 1 è consentito
qualora vi sia una diminuzione certificata, riferita alla porzione di edificio
esistente, superiore al 10 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria
per la climatizzazione invernale. Tale diminuzione non è
richiesta per gli edifici il cui fabbisogno di energia primaria per la
climatizzazione invernale sia inferiore al rispettivo valore limite previsto,
per gli edifici di nuova costruzione, dai provvedimenti regionali di cui agli
articoli 9 e 25 della l.r. 24/2006. A conclusione dell’intervento il
proprietario deve dotarsi dell’attestato di certificazione energetica dell’intero edificio.
3. All’esterno dei centri storici e
delle zone individuate dagli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, quali
nuclei urbani di antica formazione è consentita, anche in deroga alle
previsioni quantitative degli strumenti medesimi vigenti o adottati e ai
regolamenti edilizi, la sostituzione degli edifici in tutto residenziali
esistenti con un nuovo organismo edilizio di volumetria incrementata fino al 30
per cento della volumetria esistente, subordinatamente a una diminuzione
certificata del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale
del nuovo edificio superiore al 30 per cento rispetto al rispettivo valore
limite previsto dai provvedimenti regionali di cui agli articoli 9 e 25 della
l.r. 24/2006. La
disciplina di cui al presente comma si applica anche agli edifici parzialmente
residenziali e a quelli non residenziali ubicati in zone a prevalente
destinazione residenziale, che possono essere sostituiti con nuovi edifici,
destinati esclusivamente a residenza, di volumetria non superiore a quella
esistente, di altezza non superiore al massimo tra il valore esistente e quello
ammesso dallo strumento urbanistico, vigente o adottato, e con un rapporto di
copertura maggiorato fino al 25 per cento rispetto a quello previsto dallo
strumento stesso per le zone residenziali in cui gli edifici sono inseriti.
4. All’interno dei centri storici e delle zone
individuate dagli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, quali nuclei
urbani di antica formazione, è consentita la sostituzione di singoli edifici
esistenti, aventi destinazione esclusivamente residenziale,
non coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e
ambientali dei suddetti centri e nuclei. La sostituzione, come disciplinata al
comma 3, primo periodo, è subordinata al parere delle commissioni regionali di
cui all’articolo 78 della l.r. 12/2005, vincolante se reso in senso negativo.
Il parere è formulato entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi
inutilmente i quali si intende reso in senso negativo.
5. E’ ammessa, nei limiti
quantitativi e alle condizioni di cui al comma 3, primo periodo, la
sostituzione di edifici industriali e artigianali esistenti nelle aree
classificate nello strumento urbanistico comunale a specifica destinazione
produttiva secondaria, se individuate dai comuni, con motivata deliberazione,
entro il termine perentorio del 15 ottobre 2009.
6. L’incremento consentito in base ai commi 3, primo
periodo, e 5 è elevato al 35 per cento nel caso di interventi
che assicurino un congruo equipaggiamento arboreo per una porzione non
inferiore al 25 per cento del lotto interessato ovvero con la costituzione di
quinte arboree perimetrali, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
7. Gli interventi ammessi ai sensi dei commi da
8. Gli interventi di cui al presente articolo possono
essere realizzati sulla base di denuncia di inizio
attività ai sensi dell’articolo 42 della I.r.
12/2005, ovvero di permesso di costruire, ai sensi dell’articolo 38 della
medesima legge regionale, ad eccezione degli interventi di cui al comma 4 e di
quelli da realizzare nei comuni classificati in zona sismica 2 e 3 ai sensi
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n.
3274, e delle successive disposizioni regionali attuative, che sono in ogni
caso subordinati all’acquisizione del permesso di costruire ai sensi
dell’articolo 38 della l.r. 12/2005.
9. Ai fini della realizzazione degli interventi di
cui al presente articolo le denunce di inizio attività
o le richieste di permesso di costruire devono essere presentate entro diciotto
mesi decorrenti dalla data indicata all’articolo 6.
10. Gli interventi di cui al presente articolo devono
essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa antisismica vigente
e sono soggetti alle verifiche sismiche e ai controlli di cui alla normativa
nazionale e regionale vigente in materia.
Art. 4
(Riqualificazione di quartieri
di edilizia residenziale pubblica)
2. La realizzazione della nuova volumetria di cui al
comma 1 è subordinata al conseguimento, nella nuova volumetria, dei requisiti
minimi di risparmio energetico previsti dai provvedimenti regionali, di cui agli
articoli 9 e 25 della l.r. 24/2006, nonché alla
contestuale esecuzione di interventi di recupero energetico e paesaggistico-ambientale nel quartiere E.R.P..
Tali interventi potranno riguardare:
a) per il recupero energetico, la riduzione delle
dispersioni dell’involucro, la sostituzione dei serramenti, la realizzazione di impianti di climatizzazione invernale più efficienti, la
produzione di energia termica ed elettrica mediante l’installazione di pannelli
solari e fotovoltaici, l’utilizzo di energia geotermica e di pompe di calore;
b) per il recupero ambientale, la sistemazione a
verde e l’attrezzatura delle aree esterne, l’eliminazione delle strutture in
cemento-amianto non confinate, gli interventi di
risanamento delle facciate esterne, l’installazione di sistemi di video
sorveglianza e quanto altro necessario alla riqualificazione estetica e
funzionale del quartiere.
La nuova volumetria di cui al comma 1 può essere
ceduta in tutto o in parte ad altri operatori che si impegnino
a realizzare gli alloggi di cui al comma 1; i relativi proventi sono destinati
al risanamento energetico e ambientale del quartiere.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati esclusivamente previa acquisizione del
permesso di costruire, ai sensi dell’articolo 38 della I.r.
12/2005, da richiedere entro ventiquattro mesi decorrenti dalla data indicata
all’articolo 6. Gli interventi devono essere progettati e realizzati nel
rispetto della normativa antisismica vigente e sono soggetti alle verifiche
sismiche e ai controlli di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in
materia.
4. Al fine di assicurare la
coerenza con la programmazione regionale in materia di edilizia residenziale
pubblica degli interventi di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativi al sistema integrato di fondi
immobiliari, la Regione promuove il coordinamento dei soggetti pubblici,
privati e del terzo settore e sottoscrive gli accordi di programma di cui al
comma 4 del medesimo articolo 11, anche ai fini della realizzazione di quanto
previsto dal comma 1.
5. Al fine di accelerare la conclusione degli
interventi regionali di edilizia residenziale pubblica, con particolare
riferimento ai procedimenti attribuiti alle aziende lombarde per l’edilizia
residenziale (ALER) ai sensi dell’articolo 5 bis della legge regionale 10
giugno 1996, n. 13 (Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale
pubblica ed istituzione delle aziende lombarde per
l’edilizia residenziale (ALER», con uno o più decreti del Presidente della
Giunta regionale sono individuati gli interventi considerati prioritari per
assicurare l’efficace utilizzo delle risorse impegnate e i provvedimenti
necessari per la conclusione dell’intervento nonché il quadro finanziario dello
stesso.
6. Nel termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
decreto o dei decreti di cui al comma 5, gli enti competenti avviano i
procedimenti necessari alla conclusione degli interventi, salvi gli effetti dei
provvedimenti giurisdizionali.
Decorso inutilmente tale termine ovvero qualora venga
riscontrato in seguito un ritardo di almeno trenta giorni nell’assunzione dei
provvedimenti di cui al comma 5, previa assegnazione, da parte del dirigente
competente, di un termine per l’espletamento delle attività necessarie, con
decreto del Presidente della Giunta regionale è nominato un commissario ad acta che provvede in sostituzione degli organi competenti
inadempienti. Per lo svolgimento dei propri compiti, il commissario può avvalersi
degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via
ordinaria per la realizzazione dell’intervento.
7. Con
deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate
le modalità attuative delle previsioni di cui ai commi 5 e 6 e la modalità di
determinazione dei compensi dei commissari, comunque a carico dell’ente
inadempiente, senza nuovi oneri per il bilancio regionale.
Art. 5
(Disposizioni generali per l’attuazione della legge)
1. Possono essere realizzati
anche in deroga alle previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei
parchi regionali, escluse le aree naturali protette, gli interventi edilizi di
cui agli articoli 2 e 3, nonché quelli di cui all’articolo 4, commi da
2. Nelle aree non sottoposte a vincolo paesaggistico,
agli interventi edilizi di cui agli articoli 2,3 e 4, commi da
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 non
si applicano:
a) in aree soggette a vincolo di inedificabilità in base a disposizioni di legge o di
pianificazione territoriale ed urbanistica;
b) con
riferimento ad edifici e relativi ambiti di particolare rilievo storico,
architettonico e paesaggistico, specificamente vincolati in
relazione a tali caratteri;
c) con riferimento ad edifici realizzati in assenza
di titolo abilitativo o in totale difformità, anche condonati.
4. Le iniziative di cui agli articoli 2 e 3,
comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria, nonché del contributo commisurato al costo
di costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla superficie lorda di
pavimento oggetto di intervento, secondo le tariffe approvate e vigenti in
ciascun comune per le opere di nuova costruzione. In
relazione alle iniziative di cui agli articoli 2 e 3, i comuni, con
apposita deliberazione, possono riconoscere una riduzione degli oneri di
urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione, anche distintamente
per tipologie e modalità di intervento o soggetto beneficiario. Ove i comuni
non deliberino entro la data di cui al comma 6, si applica una riduzione del 30
per cento del contributo di costruzione. Nel caso di immobili di edilizia residenziale pubblica in locazione,
il contributo di costruzione è limitato agli oneri di urbanizzazione, ridotti
del 50 per cento.
6. Entro il termine perentorio del 15 ottobre 2009 i comuni, con motivata deliberazione, possono
individuare parti del proprio territorio nelle quali le disposizioni indicate
nell’articolo 6 non trovano applicazione, in ragione delle speciali peculiarità
storiche, paesaggistico-ambientali ed urbanistiche
delle medesime, compresa l’eventuale salvaguardia delle cortine edilizie
esistenti, nonché fornire prescrizioni circa le modalità di applicazione della
presente legge con riferimento alla necessità di reperimento di spazi per
parcheggi pertinenziali e a verde.
Art. 6
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 2,
all’articolo 3, all’articolo 4, commi da
2. Al fine di monitorare l’attuazione della presente
legge, i comuni danno notizia alla Regione dei
provvedimenti assunti e degli interventi assentiti. I contenuti e le modalità di trasmissione dei relativi dati sono stabiliti
con provvedimento del dirigente della competente struttura regionale.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Milano, 16 luglio 2009
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale
n. VIII/850 del 14 luglio 2009)