INPS - E-MENS - INDENNITa’ DI MALATTIA E MATERNITa’ - ABOLIZIONE MOD.
IND.MAL 1 E MOD. IND.MAL 2 - MODIFICA CRITERI DI
CALCOLO - CIRCOLARE N. 94/2009
Con la circolare n. 94/09,
l’Inps ha reso noto che il flusso E-mens,
implementato, a suo tempo, delle
informazioni relative all’orario contrattuale di lavoro, alla retribuzione
teorica del mese, al numero di mensilità annue e alla percentuale di part- time, consente di liquidare le prestazioni a sostegno del
reddito a pagamento diretto, nonchè il relativo
accredito figurativo, senza che le imprese presentino alcuna documentazione
integrativa.
In virtù del suddetto
chiarimento, relativamente alla liquidazione delle
indennità di malattia e maternità, a pagamento diretto, per i lavoratori
dipendenti a tempo pieno non agricoli, con effetto immediato sono eliminati i
modelli Ind.mal 1 e ind.mal.2
che, pertanto, non potranno essere più richiesti ai datori di lavoro.
In merito agli aspetti
procedurali, per la cui disponibilità sarà pubblicato
apposito messaggio, la circolare dell’Inps in commento e di seguito
pubblicata riporta alcuni esempi
specifici relativi alle modalità di determinazione della base di calcolo delle
indennità di malattia, congedo di maternità e congedo parentale, a cui si fa
esplicito rinvio per una maggiore e più dettagliata conoscenza.
Inps
Roma, 22/07/2009
Circolare n. 94
Oggetto: Pagamento diretto delle
indennità di malattia e maternità per lavoratori dipendenti a tempo pieno non
agricoli: utilizzo delle informazioni integrate contenute nelle denunce
retributive mensili (e-mens).
Abolizione
della dichiarazione dei dati salariali da parte del datore di lavoro (mod. ind.mal 1 e mod. ind.mal 2).
Sommario: 1. Premessa e quadro
normativo
2. Aggiornamento della
modulistica
3. Innovazioni procedurali
4. Istruzioni operative
1. PREMESSA E QUADRO
NORMATIVO
L’art. 44, comma 9, della
legge 24. 11. 2003, n.
A decorrere dal mese di
luglio 2008 (cfr. messaggi n. 11037 del 14.5.2008 e n.12561 del 29.5.2008), il
flusso delle denunce retributive mensili (e-mens) è
stato arricchito allo scopo di consentire la determinazione della base di calcolo delle prestazioni.
Si è quindi previsto
l’inserimento di quattro nuove informazioni, relative a:
- orario contrattuale;
- retribuzione “teorica”
del mese;
- numero di mensilità
annue;
- percentuale part-time.
Il flusso retributivo così
implementato consente la liquidazione delle prestazioni a sostegno del reddito
a pagamento diretto che fanno riferimento alla retribuzione percepita per la
loro determinazione, nonché il relativo accredito
figurativo, senza dover richiedere alle aziende alcuna documentazione
aggiuntiva.
Inoltre la maggiore
precisione e puntualità offerta dal flusso e-mens per
quanto attiene ai dati retributivi consente la
rilevazione dei giorni lavorabili (feriali) di ogni singolo mese (1).
In questa prima fase tale
rilevazione sarà limitata agli impiegati ed operai con
rapporto di lavoro full-time mentre continuerà ad operare, per il momento, nei
casi di rapporti di lavoro a part-time verticale il valore convenzionale “
Va, inoltre, considerato che l’integrazione delle basi di dati operata in
attuazione del sesto comma dell’ articolo 4-bis del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181 (come modificato dall’articolo unico, comma 1184, della
legge n. 296/2006) rende disponibile agli operatori i dati riguardanti la
cessazione dei rapporti di lavoro comunicati ai “servizi competenti” con il
modello UNIFICATO LAV (UNILAV).
Con la circolare n. 115 del 31.12.2008 sono
state già fornite le indicazioni per la liquidazione delle prestazioni di
disoccupazione non agricola e di mobilità mediante l’utilizzo delle
informazioni contenute nel flusso e-mens.
Con la presente circolare si forniscono le
istruzioni relative alla liquidazione delle indennità
di malattia e maternità, a pagamento diretto, in favore dei lavoratori
dipendenti a tempo pieno non agricoli, mediante l’utilizzo delle informazioni
integrate contenute nel flusso e-mens, che dovranno
trovare applicazione con effetto
immediato.
2. AGGIORNAMENTO DELLA
MODULISTICA
La presenza nel flusso e-mens di tutte le informazioni necessarie per la
liquidazione delle predette prestazioni consente di eliminare con effetto
immediato i modelli ind.mal 1 e ind.mal 2
che, conseguentemente, non dovranno
essere più richiesti ai datori di lavoro.
3. INNOVAZIONI
PROCEDURALI
Le procedure di
liquidazione delle indennità di cui trattasi saranno implementate con
l’automatico inserimento, negli appositi campi, dei
dati necessari al calcolo degli importi da porre in pagamento.
La disponibilità della
procedura aggiornata sarà comunicata con specifico messaggio.
Si indicano di seguito le
modalità di determinazione della base di calcolo delle indennità di malattia,
congedo di maternità e congedo parentale, in favore dei lavoratori dipendenti a
tempo pieno non agricoli, attraverso l’utilizzo delle nuove informazioni
contenute nel flusso e-mens.
I dati retributivi di
riferimento sono quelli riportati nella dichiarazione e-mens:
- del mese precedente la
data di inizio del periodo da indennizzare, per i
lavoratori in costanza di rapporto di lavoro;
- del mese precedente la data di
cessazione o sospensione dal rapporto lavoro per i lavoratori disoccupati o
sospesi.
A) Indennità di
malattia e congedo di maternità: retribuzione media globale giornaliera
Per la determinazione della
retribuzione media globale giornaliera degli operai è necessario:
1. individuare la
retribuzione teorica (2) del mese immediatamente precedente l’inizio
del periodo di malattia o di congedo di maternità, ovvero di quello precedente
la data di cessazione/sospensione dal rapporto di lavoro;
2. determinare la base
retributiva di calcolo: retribuzione teorica moltiplicata per numero mensilità
annue, diviso per il quoziente 12.000 (nel flusso e-mens
il numero delle mensilità aggiuntive è espresso in millesimi (3));
3. dividere l’importo
ottenuto per il numero delle giornate feriali comprese nel mese considerato.
Esempio:
- Inizio del periodo
indennizzabile: 15.03.2009
- Retribuzione teorica di
febbraio 2009: €
1.200,00
- Giorni feriali di
febbraio: 24
- numero mensilità annue:
13
Pertanto:
1.Retribuzione teorica = €
1.200,00
2. base retributiva di
calcolo = € 1.200,00 x 13.000 : 12.000 = € 1.300,00
3. retribuzione media
globale giornaliera (RMGG)= 1.300 : 24 = € 54,17
Nel caso in cui la
dichiarazione e-mens da prendersi a riferimento sia
relativa ad una frazione di mese, si continua ad
utilizzare la stessa regola considerando retribuzione teorica e giorni feriali
compresi nella frazione medesima.
Per la determinazione della
retribuzione media globale giornaliera degli impiegati è necessario:
1. individuare la
retribuzione teorica (vedi nota 2) del mese immediatamente precedente
l’inizio del periodo di malattia o di congedo di maternità, ovvero di quello
precedente la data di cessazione/sospensione dal rapporto di lavoro;
2. determinare la base
retributiva di calcolo: retribuzione teorica moltiplicata per numero mensilità
annue, diviso per il quoziente 12.000 (vedi nota 3)
3. dividere l’importo
ottenuto per
30.
Esempio:
- Inizio del periodo
indennizzabile: 15.03.2009
- Retribuzione teorica di
gennaio 2009: € 1.500,00
- numero mensilità annue:
14
Pertanto:
1. Retribuzione teorica = €
1.500,00
2. base retributiva di
calcolo = € 1.500,00 x 14.000 : 12.000 = € 1.750,00
3. € 1.750,00 : 30 = € 58,33
Considerato
che
per gli impiegati la retribuzione e’ mensilizzata,
nel caso in cui si debbano utilizzare i dati e-mens
relativi a frazioni di mese (mensilità con data di assunzione e/o di
cessazione), occorre riparametrare la retribuzione teorica al mese intero per
poi seguire le procedure di calcolo sopra descritte.
Per la determinazione della
retribuzione teorica riparametrata ad un mese intero è
necessario:
1. dividere la retribuzione
teorica -
vedi nota 2 - relativa alla frazione di mese per il numero dei giorni di
calendario compresi tra la data di assunzione/inizio mese e la data di
cessazione/fine mese;
2. moltiplicare l’importo
giornaliero così ottenuto per il numero dei giorni del mese.
Esempio:
- Inizio del periodo di astensione
obbligatoria (impiegata): 15.04.2009
- giorno di assunzione: 2 marzo 2009
- Retribuzione Teorica di marzo: €
1.400,00
Pertanto:
Calcolo della Retribuzione
Teorica riparametrata al mese intero:
1. € 1.400,00 : 30 = € 46,67 per giorno
2. € 46,67 x 31 = €
1.446,77
B) Indennità
di congedo parentale: retribuzione media globale giornaliera
Per la determinazione della
retribuzione media globale giornaliera degli operai è necessario:
1. individuare la
retribuzione teorica – vedi nota 2 - del mese immediatamente precedente
l’inizio del periodo di congedo parentale;
2. dividere l’importo della retribuzione terica per il numero delle giornate feriali comprese nel
mese considerato.
Esempio:
- Inizio del periodo
indennizzabile: 15.03.2009
- Retribuzione Teorica di
febbraio 2009: € 1.200,00
- Giorni feriali di febbraio:
24
Pertanto:
1. Retribuzione Teorica = €
1.200,00
2. € 1.200,00 : 24 = € 50
Per la determinazione della
retribuzione media globale giornaliera degli impiegati è necessario:
1. individuare la
retribuzione teorica -
vedi nota 2 - del mese immediatamente precedente l’inizio del periodo di
congedo parentale;
2. dividere l’importo della
retribuzione teorica per 30.
Esempio:
- Inizio del periodo indennizzabile:
15.02.2009
- Retribuzione teorica di gennaio 2009 =
€ 1.200,00
Pertanto:
1. Retribuzione teorica = €
1.200,00
2. € 1.200,00 : 30 = € 40,00
Nel caso in cui si debbano
utilizzare i dati e-mens relativi a
frazioni di mese (mensilità con data di assunzione e/o di cessazione), occorre
riparametrare la retribuzione teorica al mese intero, seguendo il procedimento
descritto al precedente punto A, per poi seguire le procedure di calcolo sopra
descritte.
4. ISTRUZIONI OPERATIVE
Al fine di garantire
omogeneità e tempestività di servizio su tutto il territorio nazionale,
realizzando la necessaria continuità tra perdita della retribuzione e fruizione delle prestazioni, le sedi, in attesa
dell’aggiornamento della procedura informatica, dovranno utilizzare
esclusivamente i dati già presenti in e-mens, secondo
i criteri di calcolo illustrati ai precedenti punti A e B, per la liquidazione
delle prestazioni di malattia e maternità a pagamento diretto in favore dei
lavoratori dipendenti non agricoli.
Nel solo caso in cui, al momento
della presentazione della domanda, si rilevi il mancato utilizzo del flusso e-mens da parte del datore di lavoro, si dovrà richiedere
al lavoratore la documentazione attestante le informazioni indispensabili alla
liquidazione dell’indennità, con le stesse modalità
indicate, per quanto attiene alla liquidazione delle prestazioni di DS e
mobilità, nella circolare 28/2007 (autocertificazione dei dati retributivi e
contrattuali, ultime buste paga, ecc.).
Note:
(1) In precedenza per il
calcolo della retribuzione media globale giornaliera erano assunti a
riferimento valori convenzionali “26 e
(2) “orario contrattuale”,
“retribuzione teorica”, “numero di mensilità annue”, “giorni retribuiti” e
percentuale part-time sono informazioni contenute nel flusso e-mens e visualizzabili da Processo Soggetto Contribuente
> Mensilizzazione denunce retributive > “E-Mens: Visualizzazione totale annuo”.
(3) Il numero delle mensilità aggiuntive è indicato in millesimi, vale
a dire che nel caso di 13
mensilità sarà indicato il valore 13.000. Tale formulazione
consente di rappresentare anche tipologie per le quali la
determinazione delle retribuzioni ultramensili risultino determinate da un calcolo più complesso. Ad esempio per
quelle categorie per le quali la mensilità aggiuntiva preveda la corresponsione dell’importo
corrispondente a 200 ore a fronte di un numero di ore di lavoro mensili pari a 173, il valore
da indicare sarà uguale a 13.156 (12 mensilità + 200/173).