INPS - LEGISLAZIONE APPLICABILE IN PRESENZA DI LAVORO
SVOLTO CONTEMPORANEAMENTE IN DUE O PIÙ STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA -
CIRCOLARE N. 90/2009
L’inps, con la circolare n.
90/2009, ha diffuso un vademecum circa le disposizioni per la determinazione della
legislazione applicabile ai lavoratori che:
- svolgono attività come
lavoratori dipendenti normalmente in due o più Stati membri dell’Unione
europea;
- svolgono attività come
lavoratori autonomi normalmente in due o più Stati membri dell’Unione europea;
- lavorano normalmente in
due o più Stati membri come dipendenti e come autonomi.
Il datore di lavoro o il
lavoratore autonomo devono comunicare all’Inps i casi in cui il lavoratore
dipendente o l’autonomo svolgono attività presso gli Stati dell’Unione Europea.
Residenza in uno degli
Stati di lavoro: lavoratori dipendenti e autonomi
Il lavoratore dipendente o
autonomo che svolga l’attività in più stati membri e abbia la residenza in uno
di questi è assoggettato alla legislazione di quest’ultimo Stato di residenza.
Residenza in uno Stato
diverso dagli Stati di lavoro: lavoratori dipendenti e autonomi
Nel caso di un lavoratore
che svolga la propria attività alle dipendenze di un datore di lavoro in due o
più Stati membri e che abbia la residenza in altro Stato membro è assoggettato
alla legislazione dello Stato in cui il datore di lavoro abbia sede o
domicilio.
Laddove svolga la propria
attività anche presso il suo Stato di residenza, si applicherà la legislazione vigente
presso tale ultimo Stato così come quando dipenda da più datori di lavoro con
sedi in diversi paesi dell’Unione.
Il lavoratore autonomo che
svolga la propria attività in più Stati membri e risieda in un altro Stato è
assoggettato alla legislazione dello Stato dove svolge l’attività principale.
Lavoratori iscritti alla
legislazione separata di cui all’art. 2, comma
L’Inps ha specificato che
non prevedendo la regolamentazione comunitaria nulla per ciò che concerne la
legislazione applicabile alle nuove figure professionali, con particolare
riferimento a tutti coloro che sono iscritti alla gestione separata Inps,
questi ultimi pertanto saranno assimilati, al fine che qui ci occupa, ai
lavoratori dipendenti o agli autonomi secondo lo schema contenuto alla pag. 4
della circolare medesima.
Applicazione della
legislazione determinata in base alle disposizioni comunitarie
C’è l’obbligo per il
lavoratore di comunicare all’istituto dello Stato di residenza quali siano gli
Stati in cui svolge la sua attività. L’istituto di riferimento provvederà, poi,
ad informare gli istituti corrispondenti degli Stati interessati.
A) LAVORATORE DIPENDENTE
O LAVORATORE AUTONOMO CHE RISIEDE IN UNO DEGLI STATI DI LAVORO
Il lavoratore che svolga la
propria attività in più Stati membri, in uno dei quali risiede, vedrà
applicarsi la legislazione di quest’ultimo Stato membro.
Il lavoratore dovrà dare
comunicazione all’istituto dello Stato di residenza la circostanza che svolge
attività lavorativa anche in altri Stati e l’Istituto rilascerà il modello E101
dal quale risulterà che il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato
di residenza in tutti gli Stati in cui svolge l’attività lavorativa.
Una copia del formulario
sarà rilasciata al lavoratore e una a ciascun istituto dei paesi esteri
interessati. Si rimanda alla lettura della circolare circa i contenuti
specifici del modello E101 che l’Istituto provvederà a indicare.
B) LAVORATORE DIPENDENTE
NON RESIDENTE IN UNO DEGLI STATI IN CUI LAVORA
Il lavoratore che svolga
attività lavorativa in più Stati membri e risieda in un differente Stato
dell’UE è assoggettato alla legislazione dello Stato dove ha sede o domicilio
il datore di lavoro.
Dovrà comunque comunicare
allo Stato di residenza lo svolgimento dell’attività svolta negli altri Stati
membri e sarà lo Stato dove ha sede o domicilio il datore di lavoro che questa
volta rilascerà il modello E101.
C) LAVORATORE
AUTONOMO NON RESIDENTE IN UNO DEGLI
STATI IN CUI LAVORA
Il lavoratore autonomo che
svolga la propria attività in due o più Stati membri e risieda in un altro
Stato è soggetto alla legislazione dello Stato in cui svolge l’attività
principale.
Il lavoratore dovrà
comunicare all’istituto del paese di residenza dove svolge la propria attività
che ne darà notizia alle altre sedi estere.
Lavoro autonomo
svolto contemporaneamente a lavoro dipendente in due o più stati dell’UE
Il lavoratore che svolga
contemporaneamente in più Stati membri lavoro autonomo e lavoro dipendente è
assoggettato alla disciplina vigente nel paese dove svolge l’attività
dipendente. Se invece risiede in uno di questi Stati, verrà applicata la
legislazione dello Stato di residenza.
Si rimanda alla circolare
per i dettagli operativi riguardanti specificamente gli istituti previdenziali.
Allegato alla circolare vi
è un prospetto riassuntivo sulla legislazione applicabile e sulle modalità di
compilazione del modello E101.
L’Inps ha inoltre precisato
che laddove si voglia prolungare oltre i dodici mesi il distacco di un lavoratore
italiano all’estero, assoggettato alla legislazione italiana, si dovrà
provvedere alla compilazione del modello E102, per permettere agli altri Stati
esteri dove il lavoratore svolge la propria attività di autorizzare tale
assoggettamento.
Sul sito del Collegio in calce alla presente nota è pubblicata