INPS - LEGISLAZIONE APPLICABILE IN PRESENZA DI LAVORO SVOLTO CONTEMPORANEAMENTE IN DUE O PIÙ STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA - CIRCOLARE N. 90/2009

 

L’inps, con la circolare n. 90/2009, ha diffuso un vademecum circa le disposizioni per la determinazione della legislazione applicabile ai lavoratori che:

 

- svolgono attività come lavoratori dipendenti normalmente in due o più Stati membri dell’Unione europea;

- svolgono attività come lavoratori autonomi normalmente in due o più Stati membri dell’Unione europea;

- lavorano normalmente in due o più Stati membri come dipendenti e come autonomi.

Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo devono comunicare all’Inps i casi in cui il lavoratore dipendente o l’autonomo svolgono attività presso gli Stati dell’Unione Europea.

 

Residenza in uno degli Stati di lavoro: lavoratori dipendenti e autonomi

Il lavoratore dipendente o autonomo che svolga l’attività in più stati membri e abbia la residenza in uno di questi è assoggettato alla legislazione di quest’ultimo Stato di residenza.

 

Residenza in uno Stato diverso dagli Stati di lavoro: lavoratori dipendenti e autonomi

Nel caso di un lavoratore che svolga la propria attività alle dipendenze di un datore di lavoro in due o più Stati membri e che abbia la residenza in altro Stato membro è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui il datore di lavoro abbia sede o domicilio.

Laddove svolga la propria attività anche presso il suo Stato di residenza, si applicherà la legislazione vigente presso tale ultimo Stato così come quando dipenda da più datori di lavoro con sedi in diversi paesi dell’Unione.

Il lavoratore autonomo che svolga la propria attività in più Stati membri e risieda in un altro Stato è assoggettato alla legislazione dello Stato dove svolge l’attività principale.

 

Lavoratori iscritti alla legislazione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 335/1198

L’Inps ha specificato che non prevedendo la regolamentazione comunitaria nulla per ciò che concerne la legislazione applicabile alle nuove figure professionali, con particolare riferimento a tutti coloro che sono iscritti alla gestione separata Inps, questi ultimi pertanto saranno assimilati, al fine che qui ci occupa, ai lavoratori dipendenti o agli autonomi secondo lo schema contenuto alla pag. 4 della circolare medesima.

 

Applicazione della legislazione determinata in base alle disposizioni comunitarie

C’è l’obbligo per il lavoratore di comunicare all’istituto dello Stato di residenza quali siano gli Stati in cui svolge la sua attività. L’istituto di riferimento provvederà, poi, ad informare gli istituti corrispondenti degli Stati interessati.

 

A) LAVORATORE DIPENDENTE O LAVORATORE AUTONOMO CHE RISIEDE IN UNO DEGLI STATI DI LAVORO

Il lavoratore che svolga la propria attività in più Stati membri, in uno dei quali risiede, vedrà applicarsi la legislazione di quest’ultimo Stato membro.

Il lavoratore dovrà dare comunicazione all’istituto dello Stato di residenza la circostanza che svolge attività lavorativa anche in altri Stati e l’Istituto rilascerà il modello E101 dal quale risulterà che il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato di residenza in tutti gli Stati in cui svolge l’attività lavorativa.

 

Una copia del formulario sarà rilasciata al lavoratore e una a ciascun istituto dei paesi esteri interessati. Si rimanda alla lettura della circolare circa i contenuti specifici del modello E101 che l’Istituto provvederà a indicare.

 

B) LAVORATORE DIPENDENTE NON RESIDENTE IN UNO DEGLI STATI IN CUI LAVORA

Il lavoratore che svolga attività lavorativa in più Stati membri e risieda in un differente Stato dell’UE è assoggettato alla legislazione dello Stato dove ha sede o domicilio il datore di lavoro.

Dovrà comunque comunicare allo Stato di residenza lo svolgimento dell’attività svolta negli altri Stati membri e sarà lo Stato dove ha sede o domicilio il datore di lavoro che questa volta rilascerà il modello E101.

 

C) LAVORATORE AUTONOMO  NON RESIDENTE IN UNO DEGLI STATI IN CUI LAVORA

Il lavoratore autonomo che svolga la propria attività in due o più Stati membri e risieda in un altro Stato è soggetto alla legislazione dello Stato in cui svolge l’attività principale.

Il lavoratore dovrà comunicare all’istituto del paese di residenza dove svolge la propria attività che ne darà notizia alle altre sedi estere.

 

Lavoro autonomo svolto contemporaneamente a lavoro dipendente in due o più stati dell’UE

Il lavoratore che svolga contemporaneamente in più Stati membri lavoro autonomo e lavoro dipendente è assoggettato alla disciplina vigente nel paese dove svolge l’attività dipendente. Se invece risiede in uno di questi Stati, verrà applicata la legislazione dello Stato di residenza.

Si rimanda alla circolare per i dettagli operativi riguardanti specificamente gli istituti previdenziali.

Allegato alla circolare vi è un prospetto riassuntivo sulla legislazione applicabile e sulle modalità di compilazione del modello E101.

L’Inps ha inoltre precisato che laddove si voglia prolungare oltre i dodici mesi il distacco di un lavoratore italiano all’estero, assoggettato alla legislazione italiana, si dovrà provvedere alla compilazione del modello E102, per permettere agli altri Stati esteri dove il lavoratore svolge la propria attività di autorizzare tale assoggettamento.

 

Sul sito del Collegio in calce alla presente nota è pubblicata la circolare Inps in commento.

 

Circolare Inps 90/09 del 10 luglio 2009