INPS - ASSUNZIONE DI LAVORATORI CHE BENEFICIANO DI
SUSSIDI MENSILI - PROGRAMMA P.A.R.I. 2007 - INCENTIVI ALLE AZIENDE - CIRCOLARE
N. 86/2009
Con riferimento al
programma P.A.R.I. (Programma d’Azione per il ReImpiego) che prevede, tra
l’altro, un incentivo in favore delle imprese che assumono un lavoratore avente
titolo a percepire un sussidio mensile, l’Inps, con la circolare n. 86/09, ha
fornito le istruzioni operative per la fruizione del suddetto incentivo.
In particolare, la nota
chiarisce che tale beneficio viene riconosciuto alle imprese a patto che
l’assunzione del lavoratore sia a tempo indeterminato oppure determinato, ma
con una durata superiore ai 12 mesi e con orario pari o superiore a 20 ore
settimanali. L’incentivo, ad ogni modo, spetta anche nel caso in cui l’azienda,
avendo assunto in precedenza con un contratto a tempo determinato della durata
inferiore o pari a 12 mesi, trasformi tale contratto in un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o stipuli con il lavoratore un nuovo contratto a tempo
determinato che, sommato al precedente rapporto di lavoro, determini un periodo
di impiego superiore ai 12 mesi.
Fermo restando che l’impresa
per ottenere l’incentivo deve necessariamente aderire al programma di reimpiego
redatto dal Centro per l’impiego o analogo servizio competente, se nel corso
dei primi dodici mesi dall’assunzione, trasformazione o proroga, il lavoratore
fosse licenziato senza giusta causa o giustificato motivo oggettivo, l’impresa
dovrà restituire il 100% del beneficio; mentre, in caso di dimissioni del
lavoratore, la restituzione interesserà il 50% dell’incentivo beneficiato.
Relativamente alle modalità
per ottenere il sussidio, l’azienda dovrà chiedere l’autorizzazione,
utilizzando l’allegato modulo di richiesta unitamente ad una dichiarazione di
responsabilità attestante l’instaurazione, trasformazione o proroga del
rapporto di lavoro o copia dell’atto di adesione al programma di reimpiego
sottoscritto presso il Centro per l’impiego o analogo servizio.
La fruizione dell’incentivo
potrà essere effettuata, in un’unica soluzione mediante il mod DM 10/2 entro il
terzo mese successivo al ricevimento dell’autorizzazione relativa ad ogni
singolo lavoratore.
Per quanto riguarda le modalità di compilazione del DM10/2 e delle
relative istruzioni contabili, si fa esplicito rinvio alla nota Inps pubblicata
sul sito del Collegio in calce alla presente nota.