ORARIO DI
LAVORO - D.LGS. N. 66/2003 - SUPERaMENTO LIMITE ORE
STRAORDINARIE - QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI - MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO N. 56/2009
Il Ministero del Lavoro,
con nota del 10 luglio
In mancanza di una
particolare previsione da parte della contrattazione collettiva, nel caso di
superamento delle 250 ore di orario straordinario, ex art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003, l’ammontare della sanzione prevista deve
essere irrogato una sola volta e non anche
moltiplicato per il numero dei lavoratori.
La norma in questione
prevede, infatti, un regime sanzionatorio che varia da un minimo di 25 euro ad un massimo di 154 euro, nel caso in cui il superamento
del tetto delle 250 ore abbia interessato fino a cinque lavoratori e, da 154
euro a 1.032 euro, nel caso in cui ad essere coinvolti siano stati più di
cinque lavoratori.
Ha precisato, infatti, il Ministero che, ogniqualvolta il legislatore abbia voluto precisare che l’irrogazione delle sanzioni fosse riferita ad ogni singolo lavoratore, l’ha fatto espressamente.