ORARIO DI LAVORO - D.LGS. N. 66/2003 - SUPERaMENTO LIMITE ORE STRAORDINARIE - QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI - MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO N. 56/2009

 

Il Ministero del Lavoro, con nota del 10 luglio 2009, in risposta ad un interpello formulato dalla Confindustria sull’esatta interpretazione della norma contenuta nell’art. 18bis, comma 6 del D.Lgs. n. 66/2003 in materia di orario di lavoro, ha precisato quanto segue.

In mancanza di una particolare previsione da parte della contrattazione collettiva, nel caso di superamento delle 250 ore di orario straordinario, ex art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003, l’ammontare della sanzione prevista deve essere irrogato una sola volta e non anche moltiplicato per il numero dei lavoratori.

La norma in questione prevede, infatti, un regime sanzionatorio che varia da un minimo di 25 euro ad un massimo di 154 euro, nel caso in cui il superamento del tetto delle 250 ore abbia interessato fino a cinque lavoratori e, da 154 euro a 1.032 euro, nel caso in cui ad essere coinvolti siano stati più di cinque lavoratori.

Ha precisato, infatti, il Ministero che, ogniqualvolta il legislatore abbia voluto precisare che l’irrogazione delle sanzioni fosse  riferita ad ogni singolo lavoratore, l’ha fatto espressamente.