ORARIO DI LAVORO - D.LGS. N. 66/2003 - RIPOSO SETTIMANALE IN UN GIORNO
DIVERSO DALLA DOMENICA - MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO N. 60/2009
Il Ministro del Lavoro, con
l’allegata nota del 10 luglio scorso, in risposta ad
un interpello formulato in materia di riposo settimanale, ha precisato che non
sembrano sussistere particolari ostacoli alla derogabilità del principio della
coincidenza del riposo settimanale con la domenica (art. 9 del D.lgs. 66/2003).
Ha aggiunto il dicastero
che ovviamente l’eventuale deroga a tale coincidenza non deve contrastare con
il principio della periodicità del riposo stesso, previsto dalla norma, ogni
sei giorni di lavoro e da calcolarsi come media in un periodo non superiore a
14 giorni, così
come previsto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003, da
ultimo modificato.
Il Ministero ha infine
precisato la differenza che sussiste tra tale principio e quello relativo al diritto di astensione dalla prestazione
lavorativa nei giorni previsti come festivi, la cui rinunciabilità
è rimessa esclusivamente all’accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro,
anche in sede di contrattazione collettiva.
Per il settore edile si ricorda che la possibilità di lavorare la domenica deve essere valutata anche tenendo conto di quanto previsto della normativa comunale ed in particolare dal Regolamento di Polizia Urbana.