APPALTI
PUBBLICI - CESSIONE PRO SOLUTO DEI CREDITI
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009 il decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 19 maggio 2009 relativo all’attuazione dell’art. 9, comma
3-bis, del D.L. 185/2008 (convertito dalla Legge n. 2/2009) riguardante la
cessione pro soluto dei crediti nei confronti di regioni ed enti locali.
La norma prevede, limitatamente
all’anno 2009, che su istanza del creditore, le regioni e gli enti locali
possano, entro 20 giorni e nei limiti del Patto di Stabilità interno,
certificare la liquidità e l’esigibilità del credito al fine di consentirne la
cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari.
Nello specifico, il decreto stabilisce che i titolari
di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti
delle regioni e degli enti locali per somministrazioni, forniture ed appalti possano presentare all’amministrazione debitrice,
entro il 31 dicembre 2009, istanza di certificazione del credito utilizzando il
Modello 1 allegato al decreto. Tale certificazione potrà facilitare lo
smobilizzo dei crediti stessi mediante la cessione pro soluto presso banche e
intermediari finanziari autorizzati.
L’amministrazione debitrice può, entro 20 giorni
dalla presentazione dell’istanza, certificare, con il Modello 2 allegato al
decreto, che il credito è certo, liquido ed esigibile. La certificazione del
credito costituisce, quindi, una facoltà, e non un obbligo, da parte delle
regioni e degli enti locali.
Inoltre, il decreto specifica che le regioni e gli
enti locali assoggettati al Patto di Stabilità interno dovranno indicare, nella
certificazione, il periodo entro il quale effettueranno
il pagamento a favore delle banche e degli intermediari finanziari, nel
rispetto dei limiti del Patto di Stabilità interno.
Il decreto attuativo, infine, vincola il rilascio
della certificazione, per i crediti di importo
superiore a diecimila euro, alla verifica prevista dall’articolo 48-bis del
D.P.R. 602/1973, che può determinare la sospensione dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni nel caso in cui il beneficiario risulti inadempiente
rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più
cartelle esattoriali. In questo caso, il decreto prevede che la certificazione
del credito possa essere resa al netto delle somme ancora dovute.
Si riitene tuttavia
opportuno segnalare alcune criticità operative.
In primo luogo le banche, in
presenza di pagamenti previsti in più soluzioni, mostrano riluttanza ad
assumere il ruolo di cessionarie dei crediti verso le amministrazioni pubbliche
a causa del rischio di un’eventuale morosità dell’impresa, accertata
successivamente alla cessione del credito, che di fatto bloccherebbe il pagamento
del credito in capo al cessionario.
Appare opportuno, infine, evidenziare che la norma
riguarda una modalità di cessione del credito
aggiuntiva rispetto alla cessione pro solvendo normalmente effettuata dalle
imprese.
I fac-simili allegati al decreto possono essere
richiesti agli uffici del Collegio Costruttori.