CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI - D.LGS. 163/2006 - MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE N. 102 DEL 2009 ALLE PROCEDURE DI PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA

 

Sul supplemento ordinario n. 140 alla Gazzetta ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009, è stata pubblicata la legge 3 agosto 2009 n. 102 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”.

Si ritiene opportuno sottolineare come l’articolo 4-quater, che riguarda “misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici”, tratti solo di modifiche al Codice degli appalti pubblici, di cui si riepilogano succintamente i principali aspetti che riguardano unicamente la procedura di presentazione delle giustificazioni a corredo dell’offerta e della loro valutazione da parte della stazione appaltante.

 

La legge 102 è entrata in vigore dal 5 agosto 2009, ma le nuove norme sugli appalti pubblici saranno applicabili alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente al 5/8/2009, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data del 5/8/2009, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

La norma del Codice degli appalti prevedeva che tutte le offerte dovessero essere corredate dalle “giustificazioni” relative ai prezzi di tutte le voci del computo metrico, o dell’elenco prezzi nel caso di offerta a prezzi unitari. Nella prassi solo alcune amministrazioni richiedevano detti giustificativi, tenuto conto che, dovendo comunque aggiudicare gli appalti  “al miglior offerente”, con o senza preventiva esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, non vi era la necessità di esaminare le ragioni di tutte le offerte, ma semmai solo di quella rimasta aggiudicataria. Ritenuta ammissibile l’offerta migliore, l’eventuale esclusione di altre offerte è ininfluente.

Il legislatore ha perciò variato la norma con cui si stabilisce che i giustificativi dei prezzi non devono essere presentati con l’offerta, ma possono essere richiesti dalla stazione appaltante nel caso “un’offerta appaia anormalmente bassa”.

Pertanto in sede di gara si procederà a stendere la graduatoria ed individuare la migliore offerta. Successivamente, solo qualora l’ente appaltante ritenga che la migliore offerta, ed eventualmente quelle che seguono, appaiano anormalmente basse, potrà richiedere alle imprese offerenti le relative giustificazioni (inerenti anche gli altri elementi di valutazione dell’offerta nel caso di aggiudicazione con il metodo della “offerta economicamente più vantaggiosa”), assegnando al concorrente un termine non inferiore a 15 giorni.

L’amministrazione appaltante potrà poi escludere un’offerta dopo un ulteriore contradditorio con l’impresa.

La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, richiede per iscritto all’offerente le precisazioni ritenute pertinenti, assegnandogli un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste.

La stazione appaltante, ovvero la apposita commissione se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite. Prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l’offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l’offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Qualora la stazione appaltante lo abbia previsto nel bando di gara, nell’avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.

All’esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, all’aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.

 

Si segnala, da ultimo, che con la stessa norma sono state introdotte modifiche in relazione ai tempi relativi alle procedure di progettazione per i lavori e le infrastrutture strategici.

In definitiva, le modifiche al Codice appalti qui richiamate sono intervenute agli articoli 70, 86, 87, 88, 122, 124, 165 e 166.