NUOVE
REGOLE DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA - COMUNICATO
AGENZIA DELLE ENTRATE
(Comunicato Stampa del 2 luglio 2009 - D.L. 78/2009)
Le nuove regole restrittive per la
compensazione dei crediti IVA per importi superiori a 10.000 euro annui,
introdotte dal Decreto Legge 1° luglio
2009, n.78 (cd. “Manovra d’estate”), avranno effetto solo a decorrere dal 1°
gennaio 2010.
Sino a tale data continueranno pertanto ad applicarsi
le ordinarie modalità di esercizio delle
compensazioni.
Così precisa l’Agenzia delle Entrate con un
Comunicato Stampa del 2 luglio 2009, risolvendo positivamente le incertezze
riguardanti la decorrenza delle suddette modifiche apportate dall’art.10 del
citato D.L. 78/2009, in base alle quali, tra l’altro,
la compensazione del credito IVA (annuale o trimestrale) per importi superiori
a 10.000 euro annui può essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese
successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o dell’istanza da cui
emerge il credito.
In tal ambito, anche al fine di evitare disparità di
trattamento tra i contribuenti che hanno già compensato il credito entro il 16
giugno scorso e quelli che, invece, non hanno ancora esaurito il credito precedentemente maturato, l’Agenzia delle Entrate precisa
che le nuove regole di compensazione del credito IVA, sia esso annuale o
trimestrale, troveranno concreta applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2010.
Pertanto, sino al 31 dicembre 2009, continueranno ad
applicarsi le ordinarie modalità di esercizio delle
compensazioni (ivi compresi i versamenti in scadenza nell’attuale mese di
luglio 2009, che non vengono quindi interessati dalle modifiche introdotte).
Si evidenzia, infine, che con un ulteriore
Comunicato Stampa, sempre del 2 luglio 2009, l’Agenzia delle Entrate precisa
che la possibilità di versare ratealmente