DETRAZIONE 55% - ELIMINAZIONE DELL’ATTESTATO DI
QUALIFICAZIONE ENERGETICA PER IMPIANTI DOTATI DI
CALDAIE A CONDENSAZIONE
(Legge 23 luglio 2009, n.99)
Per poter beneficiare della detrazione del 55% (art.1, commi
20-24, della Legge 24 dicembre 2007, n.244) viene meno l’obbligo, da parte del
contribuente, di acquisire l’attestato di qualificazione energetica,
relativamente agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a
punto del sistema di distribuzione.
Questo quanto disposto dall’art.31,
comma 1, della Legge 23 luglio 2009, n.99, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
il 31 luglio 2009, ed entrata in
vigore il 15 agosto.
In particolare, l’art.31[1] ha stabilito che, a partire dal 15 agosto 2009, anche per la sostituzione di
impianti termici con caldaie a condensazione (così come per l’installazione di
pannelli solari e per la sostituzione delle finestre e degli infissi in singole
unità immobiliari), tra gli adempimenti cui è tenuto il contribuente, non è più
necessaria l’acquisizione dell’attestato di qualificazione energetica.
Tenuto conto delle suddette novità legislative, i
soggetti interessati al beneficio, a partire dal 15
agosto 2009, relativamente agli interventi di sostituzione di impianti termici
con caldaie a condensazione, si ritiene siano tenuti ad acquisire la seguente
documentazione:
A.asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza
dell’intervento ai requisiti richiesti (artt. 6-9 del
D.M. 19 febbraio 2007);
B.scheda informativa relativa agli interventi realizzati
contenente i dati elencati nello schema di cui all’Allegato E del Decreto 19
febbraio 2007.
In attesa di conferma e di ulteriori
chiarimenti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, e dell’Agenzia
delle Entrate, sugli effetti delle modifiche normative intervenute, l’ENEA
ritiene che “coloro che hanno ultimato i lavori prima del 15/8 siano tenuti a
presentare sia l’allegato A che l’allegato E, mentre coloro che completeranno i
lavori a partire dal 15/8 siano soggetti a compilare e ad inviare all’Enea il
solo allegato E attraverso il sito di invio http://finanziaria2009.acs.enea.it.
Qualora questo non sia ancora strutturato in modo da
permettere l’invio del solo allegato E o della documentazione che eventualmente
dovesse essere richiesta dal Ministero, si ritiene che sia consentito l’invio
tramite raccomandata semplice esclusivamente per i soggetti che possono
avvalersi della nuova normativa relativa al comma
347”[2].
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[1] Legge 23 luglio 2009, n. 99
Pubblicata nella Gazz. Uff.
31 luglio 2009, n. 176, S.O.
Disposizioni per lo sviluppo e
l’internazionalizzazione delle imprese, nonchè in
materia di energia.
«omissis»
Art. 31. (Semplificazione di
procedure)
1. All’articolo 1, comma 24, lettera
c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e al comma 346 del
medesimo articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «e ai commi 346 e 347 del
medesimo articolo 1».
«omissis»
[2] http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf