PROGRAMMI
INTEGRATI DI INTERVENTO- L.R. N. 9/1999
Il
Consiglio Regionale nella seduta del 30 marzo 1999 ha riapprovato la legge
"Disciplina dei programmi integrati di interventi" tenendo conto
delle osservazioni governative.
La
Legge Regionale n. 9 del 12 aprile 1999 è stata pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia 1° supplemento ordinario al n. 15 del 16
aprile 1999.
Si
pubblica quindi di seguti il testo del provvedimento legislativo
LEGGE
REGIONALE 12 aprile 1999, n. 9 "Disciplina dei programmi integrati di
intervento". (B.U. 16 aprile 1999, n. 15, 1°suppl. ord.)
Art.
1. - Oggetto. - La presente legge disciplina i programmi integrati di
intervento in attuazione dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179
(Norme per l'edilizia residenziale pubblica).
Art.
2. - Programmi integrati di intervento. - I comuni promuovono la formazione di
programmi integrati di intervento al fine di riqualificare il tessuto
urbanistico, edilizio ed ambientale del proprio territorio.
2.
Il programma integrato di intervento è caratterizzato dalla presenza di almeno
due dei seguenti elementi
a)
previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle
inerenti alle infrastrutture pubbliche e d'interesse pubblico, alla
riqualificazione ambientale, naturalistica e paesistica;
b)
compresenza di tipologie e modalità d'intervento integra- te, anche con
riferimento alla realizzazione ed al potenziamento delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria,
c)
rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell'ambito
urbano.
3.
Il programma integrato di intervento può prevedere il concorso di più soggetti
operatori e risorse finanziarie pubblici e privati.
4.
I programmi integrati di intervento sono sottoposti a valutazione d'impatto
ambientale ove previsto dal D.P.R.12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e
coordinamento per l'attuazione dell'art.40, comma 1, della L.22 febbraio 1994,
n.146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale)
(2) e successivi atti conseguenti.
5.
Al programma integrato di intervento si applicano le disposizioni contenute
nell'art. 1, comma 7 e 8 della legge regionale 12 marzo 1984, n. 15 (Attuazione
dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dell'art. 6 della legge 25
marzo 1982, n. 94, con norme sull'approvazione del programma pluriennale di
attuazione) (3) e successive modificazioni, nonché quelle di cui all'art. 3,
comma 2, lett. h) e comma 3 della medesima legge regionale.
Art.
3. - Ambiti e obiettivi. - Il programma integrato d'intervento si attua su
aree, anche non contigue tra loro, in tutto od in parte edificate o da
destinare a nuova educazione, ivi comprese quelle intercluse o interessate da
vincoli espropriativi decaduti.
2.
Esso persegue obiettivi di riqualificazione urbana ed ambientale, con
particolare riferimento ai centri storici, alle aree periferiche, nonché alle
aree produttive obsolete, irrazionalmente dislocate o dismesse.
3.
Il programma integrato di intervento può interessare anche il territorio di più
comuni confinanti.
4.
Il programma integrato di intervento relativo ad aree interessate da fenomeni
di degrado sociale specificatamente individuate dal consiglio comunale, sentito
il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, assume carattere
prevalente ed è attivato anche con la procedura di cui all'art. 9. La giunta
re- gionale, nell'ambito dei piani di riparto delle risorse di bilancio
annualmente disponibili, finanzia prioritariamente le opere di competenza dei programmi
di cui al presente comma.
Art.
4. - Interventi su aree agricole. - In deroga alla legge regionale 7 giugno
1980, n. 93 (Norme in materia di edificazione nelle zone agricole), i programmi
integrati di intervento che riguardino ambiti compresi in zone territoriali
omogenee di cui all'art. 2, lett. E, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444 (3) o assimilabili, ad esclusione delle aree intercluse in zone già
urbanizzate e non funzionari all'attività agricola, sono volti al recupero, con
gli interventi previsti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme
per l'edilizia residenziale), dei manufatti edilizi esistenti, nel rispetto
delle caratteristiche ambientali, paesistiche e agricole del territorio
circostante.
2,
Non sono comunque ammessi interventi comportanti la dismissione di edifici e,
anche parzialmente, di aree effettivamente adibite all'attività agricola, a tal
fine, il proponente deve produrre apposito certificato rilasciato dal
competente organismo tecnico.
3.
Nelle aree agricole ritirate dalla produzione o abbandonate ì programmi
integrati di intervento devono perseguire anche obiettivi di recupero e
compensazione ambientale.
Art.
5. - Documento di inquadramento. - Il consiglio comunale delibera, anche
contestualmente all'adozione ai sensi della presente legge del primo programma
integrato d'intervento, un documento d'inquadramento, allo scopo di definire
gli obiettivi generali e gli indirizzi della propria azione amministrativa
nell'ambito della programmazione integrata d'intervento sull'intero territorio
comunale.
2.
Tale documento non è comunque vincolante ai fini dell'approvazione dei singoli
programmi di intervento.
3.
Il documento viene verificato ed eventualmente integrato o modificato
contestualmente all'adozione dei successivi programmi integrati d'intervento da
parte del consiglio comunale.
4.
La predisposizione del documento preliminare d'inquadramento è obbligatoria per
i comuni tenuti, in base alla L.R. 12 marzo 1984, n. 15 (Attuazione dell'art.
13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dell'art. 6 della legge 25 marzo 1982,
n. 94, con norme sull'approvazione del programma pluriennale di attuazione) a
dotarsi di programma pluriennale di attuazione.
Art.
6. - Aree per infrastrutture pubbliche e di uso pubblico. - I programmi
integrati di intervento devono assicurare la dotazione di aree per attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico nella misura prevista dalla vigente
legislazione.
2.
Il rispetto della dotazione minima di cui al comma 1 è verificato in relazione
ai pesi ìnsediativi ed alla capacità teorica aggiuntivi, introdotti dal
programma integrato rispetto a quelli esistenti.
3.
Qualora il programma integrato abbia ad oggetto aree in tutto o in parte
destinate ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico e ne preveda una
differente utilizzazione, esso deve assicurare il recupero contestuale della
dotazione di spazi pubblici in tal modo venuta meno.
4.
Gli obblighi relativi al reperimento delle aree di cui ai commi 1, 2 e 3,
possono essere soddisfatti mediante la cessione di aree esterne al perimetro
del singolo programma, qualora le caratteristiche dell'ambito considerato non
consentano il reperimento di tali dotazioni al suo interno, ovvero il comune
ritenga più funzionale per l'interesse pubblico tale soluzione, purché ne sia
garantita l'accessibilità e la piena fruibilità; in ogni caso, le dotazioni di
parcheggi pubblici e di interesse pubblico debbono essere assicurate in aree
interne al perimetro del programma o comunque contigue o prossime a
quest'ultimo, specie laddove sono previste funzioni commerciali o di attività
terziaria aperte al pubblico.
5.
In luogo della cessione di aree, così come disciplinata al comma 4, il
programma integrato può prevedere, in alternativa alla monetizzazione di cui al
comma 6, l'impegno degli interessati a realizzare infrastrutture e servizi di
interesse generale, anche a gestione privata convenzionata, il cui valore,
accertato con specifico computo metrico estimativo, sia almeno pari a quello
delle aree che avrebbero dovuto essere cedute.
6.
Nel caso in cui il programma integrato di intervento preveda la monetizzazione,
ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60 (Norme di
attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 in materia di edificabilità dei
suoli), la convenzione di cui all'art. 10 dovrà contenere l'impegno del comune
ad impiegare tali somme per l'acquisizione di fabbricati o aree specificamente
individuati, destinati o da destinarsi alla realizzazione di infrastrutture e
servizi pubblici.
Art.
7. - Attivazione dei programmi integrati di intervento. - Soggetti pubblici e
privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati tra loro, possono
presentare al comune proposte di programmazione integrata, anche sulla scorta
dei contenuti del documento di inquadramento di cui all'art. 5. I soggetti
privati possono presentare proposte di programmi integrati di intervento se
aventi la disponibilità di aree od immobili compresi nel relativo ambito di
intervento.
2.
E condizione dell'approvazione la dichiarazione irrevocabile di assenso di
tutti i proprietari, salvo quanto disposto dall'art. 23 della legge 17 agosto
1942, n. 1150 (Legge urbanistica) ai fini della formazione di comparto
edificatorio, equivalendo, in tal caso, l'approvazione del programma integrato
di intervento a dichiarazione dì pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
per le opere in esso contenute.
3.
Con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, la giunta regionale individua la documentazione
minima da presentarsi a corredo della proposta.
4.
1 programmi integrati di intervento possono essere attivati anche attraverso
l'utilizzo del project financing.
Art.
8. - Programmi integrati di intervento soggetti ad approvazione comunale. - Il
procedimento di approvazione dei programmi integrati di intervento conformi
alla strumentazione urbanistica vigente è attivato dalla giunta comunale
mediante specifica deliberazione esecutiva da depositarsi, con i relativi
allegati, per quindici giorni consecutivi nella segreteria comunale affinché
chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione: del deposito viene data
comunicazione al pubblico mediante avviso all'albo pretorio, nonché con la
pubblicazione dello stesso su almeno un quotidiano di interesse locale: nei
successivi quindici giorni gli interessati possono presentare osservazioni ed
opposizioni.
2.
Decorso tale termine, il programma integrato di intervento e relativi allegati
sono approvati dal consiglio comunale con propria deliberazione, che deve
prendere in esame tutte le osservazioni pervenute, motivando, per ciascuna di
esse, le determinazioni assunte.
3.
Sono fatti salvi i casi previsti dall'art. 9, comma 1, lett. a), della legge
regionale 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione
degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio) per
i quali si applica la procedura di cui all'art. 10 della medesima legge
regionale.
4.
Nei casi previsti dall'art. 6, comma 2, della L.R. 23/1997, i comuni possono
approvare programmi integrati di intervento anche in variante al piano
regolatore generale; in tali casi si applica la procedura di approvazione
disciplinata dall'art. 3 della medesima legge regionale.
5.
Al fine di evidenziare il rapporto con le previsioni del piano regolatore
generale, alla deliberazione di approvazione del programma integrato di
intervento deve essere allegata copia della tavola di azzonamento del piano
regolatore generale recante l'individuazione dll'ambito compreso nel programma
integrato di intervento e l'indicazione delle funzioni, della capacità
insediativa ed edificatoria, degli spazi ad attrezzature pubbliche e di uso
pubblico previsti dal programma integrato di intervento, specificando altresì
le eventuali varianti apportate allo strumento urbanistico generale.
6.
Qualora il programma integrato di intervento concerna iniziative non conformi
ai criteri ed indirizzi contenuti nel documento di inquadramento di cui
all'art. 5, la delibera di approvazione deve espressamente motivarne le
ragioni.
Art.
9. - Accordi di programma. - Qualora il programma integrato di intervento
comporti variante agli strumenti urbanistici vigenti la cui approvazione sia di
competenza regionale o provinciale, o richieda la partecipazione coordinata di
più soggetti pubblici e privati per la rilevanza dell'intervento o la
molteplicità degli interessi coinvolti, il sindaco può promuovere per la sua
approvazione la procedura di accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), fatto salvo
l'espletamento delle procedure di pubblicazione e osservazioni.
Art.
10. - Attuazione dei programmi integrati di intervento. - Per l'attuazione del
programma integrato di intervento deve essere sottoscritta tra i soggetti
attuatori ed il comune una convenzione avente i contenuti stabiliti dall'art.
12, comma 1, lett. a) e b) della L.R. 60/1977 e successive modificazioni e dal-
l'art. 8, nn. 3 e 4, della legge 6 agosto 1967, n. 765, modificativa della
legge urbanistica nazionale, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge. La convenzione prevede altresì i reciproci diritti ed obblighi
dei diversi operatori pubblici e privati, nonché i tempi, comunque non
superiori a dieci anni, di realizzazione degli interventi contemplati nel
programma integrato di intervento.
2.
Con la medesima convenzione o con ulteriore specifico atto devono essere
stabilite le modalità di gestione delle attrezzature pubbliche o di interesse
pubblico realizzate e gestite dai soggetti privati ai sensi del comma 5
dell'art. 6, in particolare prevedendo gli obblighi a carico del gestore e le relative
sanzioni, le modalità di trasferimento a terzi e le condizioni per l'eventuale
acquisitone del bene da parte dei comune.
3.
Qualora sia necessario in relazione all'entità od alla irrilevanza del
programma integrato di intervento, l'attuazione degli interventi ivi previsti
può essere frazionata in stralci funzionali, preventivamente determinati.
4.
Decorso un anno dalla definitiva approvazione del programma integrato di
intervento senza che sia intervenuta la stipulazione della convenzione di cui
al comma 1, il sindaco diffida i soggetti proponenti a sottoscrivere entro un
termine non superiore a novanta giorni la convenzione annessa al programma
integrato di intervento: in caso di inutile decorso dei termine assegnato,
dichiara l'intervenuta decadenza del programma medesimo ad ogni effetto,
compreso quello di variante alla vi- gente strumentazione urbanistica.
5.
Per l'approvazione di varianti al programma integrato di intervento, si osserva
la medesima procedura seguita per la sua approvazione. Resta salva
l'applicazione dell'art. 7, comma 10, della L.R. 23/1997 relativamente alle
fattispecie ivi disciplinate.
Art.
11. - Norme finali. - La presente legge si applica, in quanto compatibile, ai
programmi di recupero urbano (PRU) di cui all'art. 11 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre
1993, n. 493 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il
sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia
edilizia).
2.
Indipendentemente dall'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 9, comma 1,
della legge regionale 2 aprile 1990, n. 23 (Norme per l'attuazione dei
programmi di recupero edilizio ed urbanistico) e dell'art. 13, comma 2 della
L.R. 23/1997, i programmi integrati di recupero (P.I.R.), approvati ai sensi
della L.R. 23/1990, possono essere attuati a condizione che i relativi lavori
inizino entro e non oltre il 31 dicembre 1999. In deroga all'art.5, comma 5,
della L.R. 23/1990, la modifica dei programmi di recupero approvati dal
consiglio comunale non è soggetta ad approvazione regionale qualora non
comporti variazioni assetto urbanistico e non incida sugli elementi, di cui
all'art. 6 della medesima legge, relativi alla priorità per la concessione dei
finanziamento. Dì tale modifica deve essere data comunicazione alla Regione.
Art.
12. - Dichiarazione d'urgenza. - La presente legge è dichiarata urgente ai
sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.