LEGGE 68/1999 - COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - ASSUNZIONE
DISABILI NELLE IMPRESE EDILI - BASE DI COMPUTO- INVIO
DEL PROSPETTO INFORMATIVO - MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLI N. 57 E 65/2009
Il
Ministero del Lavoro, in occasione di una risposta all’interpello n. 57/2009,
formulato in merito alla possibilità dell’esclusione dalla base di computo, ai
fini del calcolo della quota di riserva di cui all’art. 3 della L. n. 68/1999 sul
collocamento obbligatorio, di alcuni lavoratori occupati in aziende del
terziario e svolgenti particolari mansioni, ha precisato quanto segue.
La legge n. 68/1999 indica
tassativamente quali sono i datori di lavoro che, appartenendo a settori
precisamente indicati nella norma, possono omettere dalla base di computo, ai
fini della determinazione della quota di riserva, alcune categorie di
lavoratori e, tra questi, ha ribadito, quanto al
settore dell’edilizia, il personale di cantiere e gli addetti al trasporto nel
settore.
Pertanto, ha aggiunto il
Ministero che, con riferimento ai lavoratori che svolgano attività di trasporto
o di autista, nell’ambito di aziende appartenenti al settore terziario e quindi
non rientranti nei settori indicati tassativamente dalla legge (trasporto
aereo, marittimo e terrestre - trasporto negli
impianti a fune - edilizia), non potrà operarsi l’esclusione dalla base di
computo ai fini del calcolo della quota di riserva ex art. 3.
Nella stessa nota e in risposta ad ulteriori quesiti, il dicastero ha, inoltre,
precisato che, ai fini della
determinazione della quota di riserva ex art. 3, occorre far riferimento al
personale occupato sul territorio al livello nazionale, a prescindere,
pertanto, dal numero di occupati delle singole unità produttive della stessa
azienda, la quale potrà, nel caso, avvalersi dell’istituto della compensazione
territoriale interregionale per bilanciare le assunzioni obbligatorie su tutto
il territorio in cui opera.
Sempre con riguardo a tale
materia il Ministero del Lavoro, con inteprello n.
65/2009, ha
precisato che l’obbligo di invio del prospetto informativo relativo alla
normativa sui disabili, di cui all’art. 40 del d.l. n. 112/2008, convertito
nella Legge n. 133/08, non può legarsi al numero complessivo dei lavoratori
facenti parte dell’organico aziendale, bensì al numero dei lavoratori
rientranti nella base di computo, così come calcolata in base alle recenti
modifiche legislative.
Il Ministero ha chiarito,
infatti, che tale norma è intervenuta a semplificare le modalità
di adempimento dell’obbligo di invio dell’informativa già esistente, chiarendo,
inoltre che, laddove non intervengano mutamenti nella situazione occupazionale
tali da modificare il suddetto obbligo o da incidere sulla quota di riserva,
l’adempimento non è previsto.
Alla luce di ciò è pertanto confermato che, nel caso di imprese edili, al fine di ravvisare l’esistenza o meno dell’obbligo di invio del prospetto informativo, è necessario tener conto degli scomputi relativi al personale di cantiere e agli autisti.