LEGGE 68/1999 - COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - ASSUNZIONE DISABILI NELLE IMPRESE EDILI - BASE DI COMPUTO- INVIO DEL PROSPETTO INFORMATIVO - MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLI N. 57 E 65/2009

 

Il Ministero del Lavoro, in occasione di una risposta all’interpello n. 57/2009, formulato in merito alla possibilità dell’esclusione dalla base di computo, ai fini del calcolo della quota di riserva di cui all’art. 3 della L. n. 68/1999 sul collocamento obbligatorio, di alcuni lavoratori occupati in aziende del terziario e svolgenti particolari mansioni, ha precisato quanto segue.

 

La legge n. 68/1999 indica tassativamente quali sono i datori di lavoro che, appartenendo a settori precisamente indicati nella norma, possono omettere dalla base di computo, ai fini della determinazione della quota di riserva, alcune categorie di lavoratori e, tra questi, ha ribadito, quanto al settore dell’edilizia, il personale di cantiere e gli addetti al trasporto nel settore.

Pertanto, ha aggiunto il Ministero che, con riferimento ai lavoratori che svolgano attività di trasporto o di autista, nell’ambito di aziende appartenenti al settore terziario e quindi non rientranti nei settori indicati tassativamente dalla legge (trasporto aereo, marittimo e terrestre - trasporto negli impianti a fune - edilizia), non potrà operarsi l’esclusione dalla base di computo ai fini del calcolo della quota di riserva ex art. 3.

 

Nella stessa nota e in risposta ad ulteriori quesiti, il dicastero ha, inoltre, precisato che,  ai fini della determinazione della quota di riserva ex art. 3, occorre far riferimento al personale occupato sul territorio al livello nazionale, a prescindere, pertanto, dal numero di occupati delle singole unità produttive della stessa azienda, la quale potrà, nel caso, avvalersi dell’istituto della compensazione territoriale interregionale per bilanciare le assunzioni obbligatorie su tutto il territorio in cui opera.

 

Sempre con riguardo a tale materia il Ministero del Lavoro, con inteprello n. 65/2009,  ha precisato che l’obbligo di invio del prospetto informativo relativo alla normativa sui disabili, di cui all’art. 40 del d.l. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/08, non può legarsi al numero complessivo dei lavoratori facenti parte dell’organico aziendale, bensì al numero dei lavoratori rientranti nella base di computo, così come calcolata in base alle recenti modifiche legislative.

Il Ministero ha chiarito, infatti, che tale norma è intervenuta a semplificare le modalità di adempimento dell’obbligo di invio dell’informativa già esistente, chiarendo, inoltre che, laddove non intervengano mutamenti nella situazione occupazionale tali da modificare il suddetto obbligo o da incidere sulla quota di riserva, l’adempimento non è previsto.

Alla luce di ciò è pertanto confermato che, nel caso di imprese edili, al fine di ravvisare l’esistenza o meno dell’obbligo di invio del prospetto informativo, è necessario tener conto degli scomputi relativi al personale di cantiere e agli autisti.