D.LGS. N. 124/04 - ATTIVITA’ ISPETTIVA - REGOLARIZZAZIONE DEI
RAPPORTI DI LAVORO IRREGOLARI - MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO N. 55/2009
Con risposta ad istanza di interpello n. 55/09, il Ministero del Lavoro
ha chiarito alcuni aspetti relativi alla regolarizzazione dei rapporti di
lavoro a seguito di accesso ispettivo.
In particolare, il
dicastero ha precisato che, ai fini della regolarizzazione
dei lavoratori in nero, la mancanza dell’atto di conciliazione individuale,
avente effetto conciliativo sulla parte economica e retributiva del contratto,
non è causa ostativa alla possibilità di fruire della procedura di emersione
che, come noto, è subordinata soltanto all’istanza e all’accordo collettivo con
le organizzazioni sindacali.
In altre parole, il Ministero
ha confermato la centralità e l’inderogabilità dell’accordo sindacale, in quanto individua il campo di applicazione della procedura
di emersione e che a nulla rileva, ai fini della regolarizzazione, l’eventuale
diniego del singolo lavoratore a sottoscrivere l’atto conciliativo o il
contratto di lavoro che, si ricorda, sono adempimenti solo successivi e
conseguenti all’accordo sindacale.
Relativamente all’aspetto sanzionatorio, la nota conclude ricordando che l’emersione anche di una sola parte dei lavoratori coinvolti dalla procedura determina l’estinzione della totalità delle sanzioni poste a carico del datore di lavoro.