DURC - IMPRESE SENZA DIPENDENTI OPERAI - NOTA CNCE N. 401/2009

 

Con la comunicazione n. 401 la Cnce fornisce talune indicazioni operative sulle procedure per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva ad imprese che dichiarano di applicare il ccnl edili e di avere soltanto dipendenti impiegati.

Su questo tema si ricorda che dal 1° giugno scorso, sullo Sportello Unico previdenziale è stata introdotta la possibilità per il richiedente il durc, di dichiarare, appunto, l’applicazione del ‘’ccnl edili con soli impiegati tecnici”.

Di seguito si pubblica la nota in commento

 

CNCE

Comunicazione n. 401

Oggetto: DURC edile senza operai

A seguito dei quesiti pervenuti da alcune Casse Edili in merito alle procedure in atto per il rilascio del DURC ad imprese che dichiarano di applicare il CCNL edili e di avere soltanto dipendenti impiegati, si precisa quanto segue.

1. L’impresa ha facoltà di richiedere il DURC come “CCNL edile con solo impiegati e tecnici” soltanto quando non sia mai stata iscritta alla Cassa Edile e, ovviamente, non abbia debiti contributivi verso la stessa. Qualora, invece, ricorra uno dei suddetti casi (ad esempio per le sospensioni di attività di cantiere), l’impresa dovrà richiedere il DURC barrando la casella “CCNL edili” che inoltrerà direttamente la pratica alla Cassa Edile competente.

2. La richiesta del DURC per la citata fattispecie assolve sostanzialmente l’obbligo dell’impresa di iscriversi cioè, in realtà, di “farsi conoscere” dalla Cassa Edile e di dichiarare di non avere dipendenti operai. La Cassa Edile, quindi, non deve richiedere di nuovo l’assolvimento dei suddetti adempimenti da parte dell’impresa ma verificare unicamente l’assenza di un debito contributivo a carico della stessa.

3. La Cassa Edile che riceve dalla CNCE l’informazione relativa alla richiesta di DURC, deve comunicare alla Commissione (con automatica richiesta di inoltro della pratica) esclusivamente i seguenti casi: - illegittimità della richiesta del DURC da parte dell’impresa (presenza di dipendenti operai, precedente iscrizione alla Cassa Edile, etc…) - irregolarità contributiva dell’impresa (per debiti pregressi o per evasione totale dall’obbligo di iscrizione e versamento); Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500 www.cnce.it e- mail: info@cnce.it - necessità di ulteriori approfondimenti da parte della Cassa Edile stessa. In assenza di uno dei suddetti casi, la Cassa Edile non deve inviare alcuna informazione alla CNCE.

4. La CNCE, qualora riceva dalla Cassa Edile il modello di segnalazione appositamente predisposto, inoltrerà la pratica alla Cassa Edile stessa senza operare alcuna valutazione in merito alle motivazioni della suddetta segnalazione. In assenza di risposte, invece, trascorsi dieci giorni dalla citata informazione alle Casse Edili, la Commissione provvederà ad istruire la pratica e a rilasciare il DURC al richiedente.

5. Per le richieste di DURC avanzate da consorzi non operativi, la Cassa Edile dovrà richiedere a questi ultimi l’elenco delle imprese esecutrici e verificare la posizione contributiva delle stesse. Qualora vi sia un’irregolarità per una o più di dette imprese, la Cassa Edile richiederà alla CNCE l’inoltro della pratica.

6. La richiesta del DURC inoltrata alla Cassa Edile dovrà essere gestita dalla stessa Cassa seguendo le normali procedure per il rilascio di un documento di irregolarità (previa segnalazione ed invito alla regolarizzazione, quando previsto) o di regolarità (qualora l’impresa provveda a sanare la propria posizione).Per gestire tale ultimo caso – poiché andrà rilasciato un DURC di regolarità contributiva dell’impresa con la Cassa Edile – abbiamo richiesto in sede di Comitato Tecnico DURC una modifica dell’attuale procedura e, in attesa di tale modifica, le Casse Edili potranno utilizzare il DURC-client per apporre sui documenti la seguente dicitura “Si dichiara che l’impresa, alla data di rilascio del presente DURC, è in regola con gli adempimenti contributivi verso la Cassa Edile