DURC - IMPRESE SENZA DIPENDENTI OPERAI - NOTA CNCE N.
401/2009
Con la comunicazione n. 401
la Cnce
fornisce talune indicazioni operative sulle procedure per il rilascio del
documento unico di regolarità contributiva ad imprese
che dichiarano di applicare il ccnl edili e di avere
soltanto dipendenti impiegati.
Su questo tema si ricorda
che dal 1° giugno scorso, sullo Sportello Unico previdenziale è stata
introdotta la possibilità per il richiedente il durc,
di dichiarare, appunto, l’applicazione del ‘’ccnl edili con soli impiegati tecnici”.
Di seguito si pubblica la
nota in commento
CNCE
Comunicazione n. 401
Oggetto: DURC edile senza
operai
A seguito dei quesiti
pervenuti da alcune Casse Edili in merito alle procedure in atto per il
rilascio del DURC ad imprese che dichiarano di applicare il CCNL edili e di
avere soltanto dipendenti impiegati, si precisa quanto segue.
1. L’impresa ha facoltà di
richiedere il DURC come “CCNL edile con solo impiegati e
tecnici” soltanto quando non sia mai stata iscritta alla Cassa Edile e,
ovviamente, non abbia debiti contributivi verso la stessa. Qualora, invece,
ricorra uno dei suddetti casi (ad esempio per le sospensioni di attività di
cantiere), l’impresa dovrà richiedere il DURC barrando la casella “CCNL edili”
che inoltrerà direttamente la pratica alla Cassa Edile competente.
2. La richiesta del DURC
per la citata fattispecie assolve sostanzialmente l’obbligo dell’impresa di
iscriversi cioè, in realtà, di “farsi conoscere” dalla Cassa Edile e di
dichiarare di non avere dipendenti operai. La Cassa Edile, quindi,
non deve richiedere di nuovo l’assolvimento dei suddetti adempimenti da parte
dell’impresa ma verificare unicamente l’assenza di un debito contributivo a
carico della stessa.
3. La Cassa Edile che riceve
dalla CNCE l’informazione relativa alla richiesta di
DURC, deve comunicare alla Commissione (con automatica richiesta di inoltro
della pratica) esclusivamente i seguenti casi: - illegittimità della richiesta
del DURC da parte dell’impresa (presenza di dipendenti operai, precedente
iscrizione alla Cassa Edile, etc…) - irregolarità
contributiva dell’impresa (per debiti pregressi o per evasione totale
dall’obbligo di iscrizione e versamento); Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma
Tel: 06852614 - Fax: 0685261500 www.cnce.it e- mail: info@cnce.it - necessità
di ulteriori approfondimenti da parte della Cassa Edile stessa. In assenza di
uno dei suddetti casi, la
Cassa Edile non deve inviare alcuna informazione alla CNCE.
4. La CNCE, qualora riceva dalla
Cassa Edile il modello di segnalazione appositamente predisposto, inoltrerà la pratica alla Cassa Edile stessa senza operare
alcuna valutazione in merito alle motivazioni della suddetta segnalazione. In
assenza di risposte, invece, trascorsi dieci giorni dalla citata informazione
alle Casse Edili, la
Commissione provvederà ad istruire
la pratica e a rilasciare il DURC al richiedente.
5. Per le richieste di DURC
avanzate da consorzi non operativi, la Cassa Edile dovrà richiedere a questi ultimi
l’elenco delle imprese esecutrici e verificare la posizione contributiva delle
stesse. Qualora vi sia un’irregolarità per una o più di dette imprese, la Cassa Edile richiederà
alla CNCE l’inoltro della pratica.
6. La richiesta del DURC inoltrata alla Cassa Edile dovrà essere
gestita dalla stessa Cassa seguendo le normali procedure per il rilascio di un
documento di irregolarità (previa segnalazione ed
invito alla regolarizzazione, quando previsto) o di regolarità (qualora
l’impresa provveda a sanare la propria posizione).Per gestire tale ultimo caso
– poiché andrà rilasciato un DURC di regolarità contributiva dell’impresa con la Cassa Edile – abbiamo
richiesto in sede di Comitato Tecnico DURC una modifica dell’attuale procedura
e, in attesa di tale modifica, le Casse Edili potranno utilizzare il DURC-client per apporre sui documenti la seguente dicitura
“Si dichiara che l’impresa, alla data di rilascio del presente DURC, è in
regola con gli adempimenti contributivi verso la Cassa Edile”