DURC - DISTACCO DI MANODOPERA -
INTERPELLO DEL MINISTERO DEL LAVORO N. 58/09
Si trasmette, per opportuna
informativa, la risposta ad interpello n. 58/09,
fornita dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del
lavoro, ad una specifica richiesta dell’Inail.
L’Istituto aveva posto il
quesito sulla corretta applicazione delle norme relative al
documento unico di regolarità contributiva con riferimento ai casi di distacco
di manodopera. Cioè se - nell’ipotesi di appalti pubblici o privati in edilizia
- dovesse essere acquisito il durc dell’impresa distaccataria, operante in cantiere come appaltatrice o
subappaltatrice o anche quello dell’impresa distaccante, estranea al contratto
di appalto o all’esecuzione dei lavori.
Il Ministero ha chiarito
che, nel caso di distacco lecito, l’impresa distaccante ‘’rimane estranea
all’appalto sotto ogni profilo e deve conseguentemente escludersi la
legittimità di una richiesta del durc ad essa relativo formulata tanto nei suoi confronti, quanto
nei confronti del distaccatario appaltatore”.
In sostanza, quindi,
l’impresa appaltatrice
è l’unica a dover possedere il durc, anche se
nell’appalto sono impiegati lavoratori distaccati.
Nell’ambito del medesimo
quesito, l’Inail ha chiesto altresì se sia obbligatorio il possesso del durc anche per l’impresa o il lavoratore autonomo che
svolge all’interno di un cantiere attività di consegna e scarico materiale,
quale ad esempio quella di trasporto.
In questo caso, il
Ministero ha ripreso la posizione già espressa con l’interpello n. 3144/05 e
più recentemente con la circolare n. 4/2007. In particolare, quest’ultima - che
nello specifico riguarda la redazione del POS, il piano operativo per la
sicurezza - evidenzia che non possono considerarsi imprese esecutrici quelle
che, sebbene presenti in cantiere, non partecipano direttamente alla
realizzazione dell’opera. Alla luce di quanto sopra, il Ministero afferma
quindi che per le imprese (e i lavoratori autonomi) che svolgono attività di
trasporto di materiali edili, non vi è obbligo di certificazione della
regolarità contributiva mediante il durc.
Resta fermo invece che, per
le imprese (e per i lavoratori autonomi) che svolgono le lavorazioni di cui
all’allegato I del D.Lgs. n. 494/96, poi
sostanzialmente riportate nell’allegato X del D. Lgs.
n. 81/08, permane l’obbligo di certificare la posizione di regolarità
contributiva, a prescindere dallo specifico settore in cui sono inquadrate.
Per completezza, si ricorda che l’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile indicati nel D.Lgs. n. 81 appena citato comprende ‘’i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.’’