DURC - CONDIZIONI PER IL RILASCIO - INTERPELLO DEL
Ministero del lavoro n. 64/09
Il Ministero del Lavoro,
con interpello n. 64 del 31 luglio
QUESITO N. 1)
Le “gravi violazioni”,
definitivamente accertate, delle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, di cui all’art. 38, comma 1 lett i) (che impediscono il rilascio del Durc), devono essere considerate quelle accertate con la
decisione che respinge il ricorso amministrativo oppure, nelle more della
proposizione del ricorso giudiziario o della notifica della cartella di
pagamento, la violazione può considerarsi ancora non definitivamente accertata?
RISPOSTA
Il Ministero del Lavoro ha ricordato che il
D.M. del 24 ottobre 2007, all’art. 8, prevede che il Durc
venga rilasciato anche laddove vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali
sia stata sospesa la cartella di pagamento a seguito di ricorso amministrativo
o giudiziario.
Relativamente
ai
crediti non ancora iscritti a ruolo, invece, la regolarità potrà essere
accertata sino alla decisione che respinge il ricorso amministrativo, in caso
di pendenza del medesimo o, in caso di pendenza del contenzioso giudiziario,
fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salva l’ipotesi di
un provvedimento direttamente esecutivo che consenta l’iscrizione a ruolo
adottato dall’Autorità giudiziaria.
Pertanto, conclude il Ministero, in mancanza di una espressa
previsione al riguardo, in attesa della proposta di un ricorso, sia esso
amministrativo che giudiziario, non potrà ammettersi l’emissione di un Durc positivo, essendo tale possibilità circoscritta a
ipotesi ben tipizzate dal legislatore.
Parimenti, laddove, non vi
siano pendenti ricorsi e l’impresa versi in una situazione di
irregolarità, stante la non sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5
del D.M. del 24 ottobre 2007, il Durc non potrà che
essere irregolare.
QUESITO N. 2)
Gli Istituti deputati al
rilascio del Durc, devono al momento dell’emissione
del documento indicare la definitività o meno
dell’accertamento e lo specifico obbligo contributivo, soprattutto alla luce
della nuova previsione, in virtù della quale il documento viene
acquisito d’ufficio direttamente dalle stazioni appaltanti?
RISPOSTA
Il Ministero ha ricordato
che l’art. 4 del D.M. 24 ottobre 2007 menziona dettagliatamente quali devono
essere gli elementi imprescindibili contenuti nel documento unico di regolarità
contributiva.
In base a tale disposto e
alla rilevanza che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha voluto accordare
al concetto di gravità delle violazioni in materia contributiva, il dicastero
ha ribadito che ‘’resta ferma la competenza degli enti previdenziali a
certificare la regolarità contributiva, con conseguente esonero della stazione
appaltante dall’effettuare verifiche in proposito”.
Pertanto la stazione
appaltante dovrà limitarsi ad acquisire il Durc senza
esprimere giudizi circa la gravità o meno che sarà acclarata
dalla certificazione positiva o negativa.
QUESITO N. 3)
Una comunicazione scritta
inviata dall’impresa agli Enti che rilasciano il Durc,
nella quale si manifesti in maniera seria e
circostanziata la volontà, a seguito
dell’esperimento dei ricorsi amministrativi, di intraprendere anche un ricorso giudiziario avverso l’accertamento
ispettivo, può rientrare tra i motivi non ostativi al rilascio del Durc?
RISPOSTA
Analogamente a quanto
esposto sub 1 anche qualora l’impresa manifesti in maniera seria e
circostanziata le intenzioni di cui sopra, non potrà ritenersi possibile
l’emanazione di un Durc regolare, stante la
previsione, come sopra esposto, ben circoscritta di tali ipotesi.
Il Ministero del Lavoro ha
comunque sottolineato che gli Enti che rilasciano il Durc
prima della relativa emissione, invitano comunque l’interessato alla regolarizzazione di quanto dovuto entro i successivi 15
giorni.
QUESITO N. 4)
Il trascorrere del termine
entro il quale l’organo amministrativo doveva pronunciarsi sul ricorso
proposto, si può interpretare quale decisione implicita o è comunque necessaria
una decisione esplicita e, pertanto, fino a quale momento l’Ente deputato può
attestare la regolarità contributiva?
RISPOSTA
In base all’art. 6 del
D.P.R. 1199/1971, il tempo trascorso senza una espressa
pronuncia dell’organo amministrativo deve essere inteso quale silenzio rigetto
che ha la medesima valenza di una decisione espressa.
Pertanto, trascorso tale termine, il ricorso dovrà intendersi respinto e in assenza di un ricorso giurisdizionale la certificazione di regolarità contributiva non potrà essere emessa.