SICUREZZA SUL LAVORO - D.LGS.
N. 81/08 - NOMINA RLS - COMUNICAZIONI ALL’INAIL
L’ Inail con circolare n. 43
del 25 agosto
La precisazione si è resa
necessaria dopo l’entrata in vigore lo scorso 20 agosto del correttivo al Testo
Unico sulla Sicurezza - cfr. altra informativa nel presente notiziario n.
8-9/2009. Infatti il Ministero del Lavoro con nota del
15 maggio 2009 aveva identificato il 16 agosto 2009 come termine ultimo per
l’invio della comunicazione del RLS, modificando la precedente indicazione
dell’Inail secondo cui l’adempimento avrebbe dovuto essere posto in essere
entro il 16 maggio (cfr suppl. n. 1 al Not. n.
3/2009).
Ora, come detto, con
l’approvazione del correttivo al Testo Unico per
La nota Inail, relativa
esclusivamente alla comunicazione del nominativo degli
RLS aziendali di cui all’art. 47 del Dlgs 81/08,
chiarisce che l’adempimento in oggetto non debba essere più effettuato con
cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione. In fase di
prima applicazione, precisa altresì l’Istituto, la comunicazione deve
riguardare il nominativo del RLS già eletto o
designato.
In virtù di quanto sopra,
le imprese che avessero già effettuato la
comunicazione del RLS con riferimento alla situazione aziendale al 31 dicembre
2008, come indicato nella circolare Inail n. 11/09, non sono tenute ad
effettuare alcun ulteriore adempimento in merito, salvo nel caso in cui fossero
intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo decorrente dal 1°
gennaio 2009 alla data della presente circolare. Diversamente, le imprese che
non avessero ancora effettuato alcuna comunicazione
dovranno farlo utilizzando la nuova procedura predisposta sul portale
dell’Istituto, seguendo le modalità
riportate nella nota, a cui si fa esplicito rinvio. Per le imprese che non
rientrano nelle fattispecie su menzionate, l’obbligo della comunicazione
decorre dalla prima designazione o nomina del RLS.
L’Inail, nel ricordare che
l’elezione o la designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
non costituisce un obbligo in capo al datore di lavoro, ma una facoltà dei
lavoratori su cui nessuna pressione decisionale datoriale
può essere esercitata, ha implementato l’attuale procedura informatica,
accessibile attraverso l’area Punto Cliente, diversificandola a seconda che si
tratti di prima comunicazione e/o variazione a seguito di nuove nomine che intervengano
nel corso dell’anno.
A tal proposito, si ricorda
che l’onere della comunicazione deve interessare ciascuna azienda
o ciascuna unità produttiva (cantiere)
in cui si articola la stessa azienda nella quale operano i rappresentati per la
sicurezza.
Allo stato attuale, non è
stato fissato alcun termine rispetto alla nomina, entro il quale dovrà essere effettuata la comunicazione. Al riguardo, pertanto, in
attesa di ulteriori indicazioni che possano sciogliere
i dubbi relativi alla tempistica, l’Istituto assistenziale ha confermato,
informalmente, che tale adempimento dovrà essere eseguito tempestivamente dai
soggetti interessati.
La nota Inail conclude ricordando che per la mancata comunicazione la
sanzione amministrativa pecuniaria oscilla da un minimo di Euro 50,00 ad un
massimo Euro 300,00, come previsto dall’art. 32 del D.Lgs.
n. 106/09. Ai fini dell’adempimento, qualora si presentassero problemi tecnici
del sistema informatico, la comunicazione potrà essere inoltrata
eccezionalmente al fax n. 800657657, utilizzando il modello appositamente
predisposto e scaricabile dal portale dell’Istituto.
Da ultimo si segnala che nulla è disposto per la comunicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su base territoriale (RLST). Pertanto non si ritiene che le aziende debbano provvedere a comunicare il nominativo del RLST in attesa di ulteriori istruzioni da parte degli organi competenti.