TESTO UNICO IN MATERIA DI
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS.
9 APRILE 2008, N. 81 - MODIFICHE - D.LGS. 3 AGOSTO
2009, N. 106
Sul supplemento ordinario
n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 è stato pubblicato il Decreto
legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante “Disposizioni integrative e
correttive del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
Il nuovo testo normativo,
che è entrato in vigore lo scorso 20 agosto 2009, introduce, nel complesso,
notevoli miglioramenti soprattutto in riferimento all’apparato sanzionatorio ed
alla semplificazione di alcuni adempimenti di carattere formale. Permangono
tuttavia alcune criticità che richiedono opportuni chiarimenti da parte delle
amministrazioni competenti.
Qui di seguito vengono
pertanto analizzati gli aspetti che maggiormente interessano il settore delle
costruzioni, con particolare riferimento alle modifiche apportate agli articoli
contenuti nel Titolo I.
Per quanto riguarda
il Titolo IV relativo ai cantieri edili in calce alla presente nota sul sito
del Collegio si riporta un apposito schema, predisposto dall’ANCE, esplicativo
degli interventi del legislatore.
Il nuovo testo normativo
tiene conto anche delle modifiche apportate al Testo Unico della Sicurezza
dalla Legge Comunitaria 2008.
Più precisamente è stato
inserito l’importo dei lavori privati come ulteriore parametro che fa scattare
determinati obblighi: al di sopra del 100.000 euro il committente
(o il responsabile dei lavori da lui incaricato) in presenza di più imprese
deve necessariamente designare il coordinatore per la progettazione CSP.
Laddove non sussiste
l’obbligo di nomina del CSP, sarà il coordinatore per l’esecuzione a svolgerne
le funzioni.
Tale stesura consente di
tutelare quindi i ‘’piccoli” lavori privati, per i quali rimangono in vigore
tutte le semplificazioni riportate al comma 9 del medesimo articolo, ad esempio
in fase di verifica di idoneità tecnico-professionale.
Di seguito si pubblica un
primo commento dell’Ance sulle novità intervenute.
Commento ANCE
Diversamente da quanto
inserito nel testo del decreto correttivo approvato in data 27 marzo u.s. dal
Consiglio dei Ministri, il provvedimento sospensivo, per il quale era stato
introdotto il concetto di violazioni plurime, è stato modificato, anche grazie
agli interventi posti in essere dall’Ance, prevedendo come in origine la
reiterazione, accanto alla gravità, come presupposto indispensabile per la
comminazione del provvedimento de quo.
Con riferimento alla
reiterazione, nel nuovo testo è stato però specificato che la stessa si rileva
quando, nei cinque anni successivi alla
commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza
ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza
definitiva, lo stesso soggetto commette più
violazioni della stessa indole.
L’aver sanato una
violazione non libera quindi l’impresa dall’essere assoggettata al
provvedimento sospensivo nel caso in cui, nel quinquennio successivo alla prima
contestazione, questa commetta più violazioni che abbiano la stessa indole
della prima.
L’ambito di applicazione
del provvedimento sospensivo, che viene circoscritto alla sola parte di
attività imprenditoriale interessata dalle violazioni.
Si rammenta in proposito,
che già la lettera circolare del Ministero del Lavoro n. 10797/07 aveva evidenziato che tale attività si riferisce
alla specifica unità produttiva rispetto alla quale vanno verificati i presupposti
di applicazione del provvedimento circoscrivendone gli effetti sospensivi.
Una ulteriore novità che ha
interessato l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/08 è quella relativa al provvedimento interdittivo che, si ricorda, segue la misura principale
della sospensione. Il testo novellato infatti ha introdotto una più dettagliata
previsione relativamente all’applicazione dell’interdizione, a seconda che la
sospensione scaturisca dall’utilizzo di lavoratori irregolari o dalle gravi e
reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
In attesa del decreto che
definirà in modo specifico quali siano le gravi violazioni ai fini
dell’adozione del provvedimento di sospensione, permane nel testo il
riferimento all’allegato I che ha subìto importanti e opportune modifiche
relativamente ai casi richiamati.
In particolare, sono stati
eliminati gli adempimenti in capo al committente (nomina dei coordinatori per
la progettazione e per l’esecuzione); inoltre è stato specificato che non è
sanzionabile il mancato utilizzo del dispositivo di protezione individuale
contro le cadute dall’alto, ma più correttamente, la mancata fornitura dello
stesso. Anche con riferimento alle violazioni che espongono al rischio di
elettrocuzione, è stato specificato che i lavori in prossimità di linee
elettriche e la presenza di conduttori nudi in tensione costituiscono gravi
violazioni laddove non vengano predisposte misure organizzative e procedurali
idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
Per ciò che concerne il
pagamento della somma aggiuntiva ai fini dell’estinzione del provvedimento
sospensivo, la relativa sanzione pecuniaria è stata diversificata a seconda che
si tratti di ipotesi di sospensione per lavoro irregolare o di sospensione per
gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, rispettivamente pari a 1.500 euro e a 2.500 euro.
Infine il legislatore ha
escluso dai soggetti destinatari del provvedimento sospensivo e per le sole
ipotesi di lavoro irregolare, quelle imprese che occupino un unico lavoratore
non risultante dalla documentazione obbligatoria.
La disposizione concernente
la data certa del documento di valutazione dei rischi, in virtù del carattere
dinamico dello stesso, è stata integrata dalla previsione che consente alle
imprese di rendere operativo il documento anche mediante la sottoscrizione di
questo da parte del datore di lavoro e, ai fini della prova della data, dalla
sottoscrizione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale o territoriale, e del
medico competente ove nominato.
Numerose le modifiche
apportate dal Legislatore alle norme contenute nell’art. 18 del Testo Unico.
In tema di sorveglianza
sanitaria si prevede che il datore di lavoro invii i lavoratori alla visita
medica secondo le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria. Si
tratta di una previsione nuova, che impone al datore di lavoro di conoscere la
programmazione sanitaria predisposta dal medico competente.
In secondo luogo si
prevede, opportunamente, che il datore di lavoro comunichi al medico competente
la cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente soggetto a sorveglianza
sanitaria, anche in considerazione degli obblighi che il medico ha all’atto
della cessazione del rapporto di lavoro tra impresa e lavoratore (es. consegna
di copia della cartella sanitaria).
Il Legislatore ha, poi,
risolto la questione della consegna del documento di valutazione dei rischi (e
del DUVRI) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Il documento va consegnato
al RLS e deve essere consultato in azienda.
Si prevede, poi,
espressamente che il documento può essere tenuto su supporto informatico (art.
53 del T.U.).
Per la comunicazione dei
nominativi degli RLS/RLST all’Inail (e, per il suo
tramite, al SINP) il datore di lavoro dovrà adottare esclusivamente strumenti
informatici e, in fase di prima applicazione, dovrà comunicare i nominativi dei
rappresentanti già eletti o designati.
Una particolare novità
riguarda l’inserimento della previsione che attribuisce l’esclusiva
responsabilità dei soggetti diversi dal datore di lavoro e dirigenti, qualora
la mancata attuazione degli obblighi di vigilanza sia addebitabile unicamente a
tali soggetti e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di
lavoro. Al riguardo si evidenzia la difficoltà interpretativa delle parole
‘’unicamente” e ‘’in difetto di vigilanza” per le quali
saranno necessari specifici ed opportuni chiarimenti.
Gli obblighi derivanti
dalla stipula di un contratto di appalto indicati all’articolo 26 del D.Lgs. n.
81/08 sono estesi, con la nuova formulazione, oltre che ai lavori, anche a
servizi e forniture e si applicano a condizione che il datore di lavoro abbia
la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto.
Viene anche precisato che
il DUVRI deve essere aggiornato in relazione all’evoluzione dei lavori.
Il legislatore ha poi
previsto alcune ipotesi nelle quali viene meno l’obbligo di redazione del
DUVRI: si tratta dei servizi di natura intellettuale, delle mere forniture di
materiali o attrezzature, dei lavori o servizi la cui durata non sia superiore
ai due giorni. Quest’ultima disposizione opera a condizione che le attività ora
indicate non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni,
biologici, atmosfere esplosive o altri lavori a rischio così come individuati
nell’allegato XI del T.U.
Una ulteriore disposizione
chiarificatrice è relativa all’individuazione dell’esatto riferimento dei costi
da indicare nei contratti di appalto relativi alle interferenze. La previsione
del T.U. secondo cui nel contratto di appalto devono essere indicati “i costi
relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri
dello specifico appalto” viene sostituita con il più preciso obbligo di
indicare i costi delle misure per eliminare o ridurre i costi derivanti dalle interferenze delle
lavorazioni.
Resta confermata la
previsione secondo cui, nel settore edile, l’accettazione del Piano di
sicurezza e coordinamento e la redazione del Piano operativo di sicurezza
costituiscono adempimento alla redazione del DUVRI ed alla stima ed
evidenziazione dei costi derivanti dalle interferenze.
Una novità assoluta ha
interessato l’art. 27 del D.Lgs. n. 81/08 in cui viene introdotto, ai fini
della qualificazione delle imprese edili, uno strumento che consente la
continua verifica dell’idoneità delle medesime e dei lavoratori autonomi del
settore attraverso l’istituzione di un sistema di punteggio iniziale che misuri
il grado di idoneità e che sia soggetto a decurtazione a seguito di accertate
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il sistema, c.d.
patente a punti, che è stato inserito solo pochi giorni prima che il testo
venisse inviato al Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva, non è
ancora operativo ed ha la finalità di selezionare le imprese secondo un
meccanismo basato sulla regolarità e virtuosità delle stesse, valorizzando
ulteriormente lo strumento della premialità e, al
contempo, contrastando forme di lavoro irregolare e privo di sicurezza.
In via informale, il
Ministero si è già impegnato a far partecipare l’Ance ai lavori per la
definizione delle modalità di attuazione di tale sistema che, come detto, sarà
reso operativo solo a seguito dell’emanazione di un apposito decreto del
Presidente della Repubblica da emanarsi entro 12 mesi.
In merito alle modifiche
all’art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) desta qualche perplessità
l’inserimento della previsione, non presente nello schema approvato in prima
lettura, secondo la quale il datore di lavoro deve tener conto, ai fini della
valutazione dei rischi, della specifica “tipologia contrattuale attraverso cui
viene resa la prestazione di lavoro”. Non è chiaro come possa la tipologia
contrattuale influire sulla valutazione del rischio, che è necessariamente un
fatto oggettivo.
Positiva, invece, la
previsione di condizionare la valutazione del rischio stress lavoro correlato
alle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva. L’obbligo di valutazione
decorre dalla elaborazione delle suddette indicazioni
e, comunque, in assenza di queste, entro il 1° agosto 2010.
Il legislatore ha inserito
nuove previsioni in tema di elaborazione della valutazione dei rischi: la prima
è rivolta ai datori di lavoro che costituiscono una nuova impresa. In tali casi
dovranno elaborare il documento di valutazione dei rischi (nel seguito DVR)
entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. La seconda è
rivolta invece a tutti i datori di lavoro che, in occasioni di modifiche del
processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, o in relazione al grado
di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito
di infortuni o degli esiti della sorveglianza sanitaria, dovranno aggiornare il
DVR nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
Si segnala, inoltre, che
anche i datori di lavoro delle imprese edili che occupano fino a 50 lavoratori
possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure
standardizzate che saranno emanate dalla Commissione consultiva entro il
31.12.2010. Questo aspetto è positivo poichè il D. Lgs. 81/08 precludeva tale possibilità alle imprese edili.
Relativamente alla
formazione è stata accolta la proposta che consente alle imprese di scegliere
alternativamente di far svolgere la formazione del preposto presso l’impresa,
oppure presso gli organismi paritetici di cui all’art. 51 del Testo Unico, ove
presenti.
Le modifiche apportate
all’art. 41 del d. lgs. n. 81/08 legittimano la
scelta del datore di lavoro di sottoporre il lavoratore ad una visita medica
preventiva durante la fase preassuntiva.
Novità sono state
introdotte in merito alla sorveglianza sanitaria finalizzata all’accertamento
della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza. Entro il 31 dicembre 2009, la
Conferenza Stato-Regioni, previa consultazione delle parti sociali, dovrà
emanare un accordo volto a rivisitare le modalità di tali controlli.
In riferimento all’art. 42
del Testo Unico è stata eliminata l’incongruenza di dover adibire il lavoratore
inidoneo a mansioni superiori in caso di inidoneità accertata dal medico
competente.
I numerosi solleciti
effettuati dall’ANCE hanno consentito, inoltre, di introdurre una importante modifica al testo del d. lgs.
n. 81/08 in riferimento al finanziamento del Fondo di cui all’art. 52 del Testo
unico. In particolare, è stata recepita la richiesta di escludere espressamente
il settore dell’edilizia, in quanto già ampiamente assistito da un sistema di
pariteticità o di rappresentanza dei lavoratori a livello territoriale, dal
finanziamento del richiamato Fondo istituito, come noto, per operare in favore
delle realtà in cui non sia previsto o costituito un sistema di rappresentanza
dei lavoratori e di pariteticità.
In riferimento all’art. 51
del Testo Unico, viene confermata la previsione che accoglie le indicazioni
contenute nella Direttiva Sacconi del 18 settembre 2008, relativamente
all’attività di vigilanza, che potrà tenere conto, ai fini della programmazione
della propria attività, della presenza degli organismi paritetici. Sotto il
profilo più strettamente operativo, si evidenzia che viene introdotto l’obbligo
di comunicazione all’INAIL da parte degli organismi paritetici dei nominativi
delle imprese che hanno aderito agli stessi nonchè il
nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.
Sempre con riferimento alle
modifiche apportate all’art. 51 del Testo Unico, si rileva che in una delle
ultime versioni del correttivo era stata introdotta la previsione che
attribuiva agli organismi paritetici il compito di verificare periodicamente la
funzionalità degli RLST. L’intervento dell’Ance, che
ha evidenziato nelle sedi opportune che il ruolo di controllore non rientra nei
compiti degli organismi paritetici, ha scongiurato che tale previsione venisse
recepita nell’ultima versione del testo approvato dal Consiglio dei Ministri.
E’ stata confermata la
volontà del legislatore di voler modificare l’apparato sanzionatorio, riducendo
consistentemente le sanzioni amministrative e penali, attualmente in vigore,
che vengono in gran parte dei casi dimezzate.
Al riguardo, si evidenzia
che la pena esclusiva dell’arresto è contemplata, diversamente da quanto
disciplinato dal testo entrato in vigore il 15 maggio 2008, solo nei due
seguenti casi specifici:
- nel caso di omessa
effettuazione ed elaborazione della valutazione dei rischi, per le attività
disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la
cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini giorno;
- per la mancata
ottemperanza al provvedimento di sospensione nelle ipotesi di gravi e reiterate
violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Infine, si conferma il
recepimento della nuova previsione relativa all’art. 302 del T.U., che
definisce le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto.
Il legislatore ha circoscritto
la conversione dell’arresto in ammenda, con un importo minimo fissato in 2000
euro invece di 8000 euro come previsto nel d. lgs. n.
81/08, esclusivamente alle restrizioni che non superino i dodici mesi,
escludendo comunque la suddetta conversione quando la violazione abbia
contribuito a causare un infortunio mortale o con lesione personale che abbia
comportato l’incapacità del lavoratore per un periodo superiore ai 40 giorni.
Ci riserviamo di tornare sul tema dell’apparato sanzionatorio
riportando un confronto dettagliato tra le sanzioni previste nel D. Lgs. 81/2008 e quelle modificate con il correttivo.
Schema predisposto da ANCE esplicativo degli interventi del Legislatore, apportati al Titolo IV