CARTA
DI QUALIFICAZIONE CONDUCENTI - ULTERIORI CHIARIMENTI
Al fine di evitare di incorrere
nell’applicazione di sanzioni pecuniarie e amministrative a seguito di
controlli su strada da parte delle forze dell’ordine l’Ance ha fornito alcune precisazioni
in merito alla carta di qualificazione dei conducenti obbligatoria dallo scorso 10 settembre 2009.
Essa costituisce titolo abilitativo
alla guida necessario per tutti i conducenti che svolgono attività di autotrasporto professionale di persone
o di cose per cui è richiesto il possesso della patente di categoria C, C+E, D
, D+E.
L’obbligo riguarda non solo il
trasporto professionale di merci in conto terzi, ma anche il conto proprio a condizione che il dipendente sia assunto
specificatamente con la qualifica di autista.
Si ritiene, pertanto, che tale obbligo non sussista ad esempio per
quella categoria di lavoratori dell’edilizia che, assunti con la qualifica di
“operaio”, svolgono di fatto solo saltuariamente la guida degli autocarri
così come precisato nella Circolare del Ministero dei Trasporti n.77898/8.3 del
10/8/2007 (vedi allegato).
Lo svolgimento occasionale dell’attività
di trasporto potrà essere dimostrata, ad esempio, mediante il contratto di
lavoro dal quale risulta che effettivamente l’attività di guida non è la
mansione principale.
Si ricorda che il possesso a bordo del
veicolo della copia del contratto di lavoro del dipendente risulta utile anche
ai fini degli adempimenti in materia di tempi di guida e di riposo ed in
particolare nella compilazione del modulo
delle assenze del conducente (si
veda in merito quanto precedentemente comunicato).
Per ottenere il rilascio della CQC è
necessario che i soggetti interessati frequentino un corso di formazione
iniziale con relativo esame finale nonchè corsi periodici (alla scadenza del
documento, dopo 5 anni) va in ogni caso evidenziato che tale titolo abilitativo
ha il vantaggio che essendo richiesto proprio per l’attività professionale di
trasporto sarà su di esso ( e quindi non sulla patente di guida ordinaria) che
verrà applicata la decurtazione dei punti come disciplinata dall’articolo
126-bis del Codice della Strada.
Al momento del rilascio della CQC
viene infatti riconosciuto un totale di 20 punti che saranno detratti secondo
le modalità previste dall’art. 126-bis. Se le violazioni al CdS avvengono
durante la guida di un veicolo non adibito al trasporto merci a titolo
professionale la decurtazione dei punti avverrà ovviamente sulla patente di
guida.
Ance evidenzia, infine, che per tutti coloro che alla data del 9
settembre 2009 erano già titolari della patente di guida di cui alle
categorie C o C+E, è possibile presentare richiesta di rilascio della CQC per documentazione (ossia senza l’obbligo
di frequentare il corso di formazione iniziale e sostenere il successivo
esame).
Allegato: Circolare
del Ministero dei Trasporti n.77898/8.3 del 10/8/2007