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REGIONALE - L.R. 13/2009 - PRECISAZIONI IN MERITO AGLI ASPETTI ENERGETICI -
D.D.G. 8554/2009
È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 36, Serie Ordinaria del 7 settembre 2009, il Decreto del Direttore
Generale dell’Assessorato alle Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo
Sostenibile n. 8554 del 19 agosto 2009 recante ‘‘Precisazioni in merito all’applicazione
dell’art. 3, comma 2 e comma 3, della Legge Regionale 16 luglio 2009, n. 13’’.
La Direzione generale competente ha voluto fornire
indicazioni in merito all’applicazione delle disposizioni in materia di risparmio
energetico degli edifici contenute nella L.R. 13/2009.
In particolare, per gli edifici esistenti (così come
definiti dal comma 1, articolo 3, L.R. 13/2009) i cui valori di EPH non
rispettino i limiti fissati dalla disciplina regionale in materia di risparmio
energetico degli edifici (D.G.R. 5018/2007 e s.m.i.), nel caso in cui si voglia
godere delle possibilità offerte dalla L.R. 13/2009 (ampliamento del 20 per
cento, nei parametri e con le modalità disciplinate dal comma 1, articolo 3) è
obbligatoria la riduzione di almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria
per la climatizzazione invernale determinato prima dell’inizio dei lavori di
ampliamento.
Di conseguenza, possono essere formulate le due seguenti
ipotesi:
a) nel caso in cui la ristrutturazione dell’edificio
esistente coinvolga il 25% o meno della superficie disperdente, le superfici
opache e trasparenti dovranno rispettare i requisiti di trasmittanza termica
riportati nella tabella A.2.1 dell’allegato A della D.G.R. 5018/2007 e s.m.i.
incrementate, per le sole strutture opache, del 30% dei valori limite previsti.
E inoltre, dovranno essere rispettati anche i requisiti di trasmittanza delle
strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari o di
delimitazione verso l’esterno ovvero verso ambienti a temperatura controllata,
previsti al punto 5.3 della D.G.R. 8745/2008;
b) nel caso in cui la ristrutturazione dell’edificio
esistente coinvolga più del 25% della superficie disperdente si dovranno
conseguire, a lavori ultimati, valori di EPH conformi ai limiti stabiliti dalla
D.G.R. 5018/2007.
Per quanto concerne, diversamente, la porzione ampliata
di edificio, dovranno essere rispettati i requisiti prestazionali previsti
dalla D.G.R. 5018/2007 e s.m.i. per le ipotesi di ampliamento inferiore o
uguale al 20% del volume lordo dell’edificio esistente (ossia la verifica che i
valori di trasmittanza termica media delle strutture edilizie di separazione
tra edifici o unità immobiliari appartenenti allo stesso edificio e confinanti
tra loro, mantenuti a temperatura controllata o climatizzati siano inferiori a
0,8 W/m2K, nel caso di strutture opache divisorie verticali, orizzontali o
inclinate ed inferiori a 2,8 W/m2K nel caso di chiusure trasparenti comprensive
di infissi.
I medesimi limiti devono essere rispettati per tutte le
strutture verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l’esterno,
ovvero verso ambienti a temperatura non controllata, gli ambienti non dotati di
impianto termico, semprechè questi siano adiacenti ad ambienti a temperatura
controllata o climatizzati. Per questi ultimi, i limiti di cui sopra possono
non essere rispettati qualora gli ambienti siano areati tramite aperture
permanenti rivolte verso l’esterno).
La procedura
Per beneficiare del bonus volumetrico previsto dalla
norma in parola, in fase di presentazione del progetto, il proprietario dovrà
consegnare in Comune:
- la
relazione tecnica ex L. 10/1991 secondo lo schema allegato alla D.G.R.
5018/2007 e s.m.i. riferita all’intero edificio comprensivo dell’ampliamento;
- una
dichiarazione asseverata dal progettista (secondo il modello all’allegato A del
D.D.G. in parola) nella quale si certifica la riduzione del 10% dei valori di
EPH riferita all’edificio esistente, alla quale deve essere allegata una
relazione dettagliata degli interventi previsti.
Il decreto in seguito, aggiunge un’importante
precisazione relativa agli edifici esistenti che rientrano nel campo di
applicazione dell’articolo 3, comma 1 della L.R. 13/2009 e che rispettano,
prima dei lavori di ampliamento, i limiti previsti per gli edifici di nuova
costruzione dalla D.G.R. 5018 e s.m.i. Infatti, tali edifici potranno
beneficiare del bonus volumetrico del 20% del volume esistente senza necessità
di ridurre del 10% i valori di EPH con riferimento all’edificio esistente. La
procedura per beneficiare del bonus volumetrico, esclusivamente per la
fattispecie di cui sopra, prevede che, in fase di presentazione del progetto,
il proprietario dovrà consegnare in Comune:
- la
relazione tecnica ex L. 10/1991 secondo lo schema allegato alla D.G.R.
5018/2007 e s.m.i. riferita al solo ampliamento;
- una
dichiarazione asseverata dal progettista (secondo il modello all’allegato B del
D.D.G. in parola) nella quale si certifica il rispetto dei requisiti necessari
per l’accesso ai benefici di cui al comma 1, art. 3 della L.R. 13/2009.
Viene inoltre chiarito che nel caso in cui la porzione
ampliata sia dotata di proprio impianto termico, occorrerà produrre un
attestato di certificazione per la parte esistente - qualora dotata anch’essa
di impianto termico - e un attestato riferito all’ampliamento.
Per quanto concerne, infine, la possibilità di
beneficiare del bonus volumetrico di cui al comma 3, articolo 3 della L.R.
13/2009 (ampliamento del 30% del volume esistente, a seguito di demolizione e
ricostruzione, e riduzione del 30% dei valori limite di EPH fissati dalla
D.G.R. 5018/2007 e s.m.i.), la Regione ha stabilito che il proprietario dovrà,
in fase di presentazione del progetto, consegnare in Comune:
- la
relazione tecnica ex L. 10/1991 secondo lo schema allegato alla D.G.R.
5018/2007 e s.m.i.
In questo caso, per la chiusura dei lavori, il
proprietario dovrà consegnare in Comune l’attestato di certificazione
energetica riferita al nuovo edificio, così come previsto dalla D.G.R.
5018/2007 e s.m.i.