LAVORI PUBBLICI - IL
FALLIMENTO DELLA CAPOGRUPPO NON PREGIUDICA IL PAGAMENTO DELLE OPERE ESEGUITE
DALLE MANDANTI
(Trib.
di Treviso, 16/10/1996, n. 1130)
La
dichiarazione di fallimento della capogruppo di un'associazione temporanea di
imprese può determinare il recesso dell'amministrazione appaltante o la
prosecuzione del rapporto con altra impresa, ma non modifica il ruolo della
originaria mandataria, in ordine ai rapporti giuridici pregressi e, quindi, il
diritto di quest'ultima a pretendere dalla committente il corrispettivo dei
lavori eseguiti sino al momento dell'apertura della procedura concorsuale,
salva la facoltà per le altre imprese associate di far valere sul passivo del
fallimento della capogruppo i crediti maturati relativi alla quota di
corrispettivo pattuita per l'esecuzione delle opere.LAVORI PUBBLICI - IL
FALLIMENTO DELLA CAPOGRUPPO NON PREGIUDICA IL PAGAMENTO DELLE OPERE ESEGUITE
DALLE MANDANTI
(Trib.
di Treviso, 16/10/1996, n. 1130)
La
dichiarazione di fallimento della capogruppo di un'associazione temporanea di
imprese può determinare il recesso dell'amministrazione appaltante o la
prosecuzione del rapporto con altra impresa, ma non modifica il ruolo della
originaria mandataria, in ordine ai rapporti giuridici pregressi e, quindi, il
diritto di quest'ultima a pretendere dalla committente il corrispettivo dei
lavori eseguiti sino al momento dell'apertura della procedura concorsuale,
salva la facoltà per le altre imprese associate di far valere sul passivo del
fallimento della capogruppo i crediti maturati relativi alla quota di
corrispettivo pattuita per l'esecuzione delle opere.