LAVORI PUBBLICI - IL FALLIMENTO DELLA CAPOGRUPPO NON PREGIUDICA IL PAGAMENTO DELLE OPERE ESEGUITE DALLE MANDANTI

(Trib. di Treviso, 16/10/1996, n. 1130)

 

La dichiarazione di fallimento della capogruppo di un'associazione temporanea di imprese può determinare il recesso dell'amministrazione appaltante o la prosecuzione del rapporto con altra impresa, ma non modifica il ruolo della originaria mandataria, in ordine ai rapporti giuridici pregressi e, quindi, il diritto di quest'ultima a pretendere dalla committente il corrispettivo dei lavori eseguiti sino al momento dell'apertura della procedura concorsuale, salva la facoltà per le altre imprese associate di far valere sul passivo del fallimento della capogruppo i crediti maturati relativi alla quota di corrispettivo pattuita per l'esecuzione delle opere.LAVORI PUBBLICI - IL FALLIMENTO DELLA CAPOGRUPPO NON PREGIUDICA IL PAGAMENTO DELLE OPERE ESEGUITE DALLE MANDANTI

(Trib. di Treviso, 16/10/1996, n. 1130)

 

La dichiarazione di fallimento della capogruppo di un'associazione temporanea di imprese può determinare il recesso dell'amministrazione appaltante o la prosecuzione del rapporto con altra impresa, ma non modifica il ruolo della originaria mandataria, in ordine ai rapporti giuridici pregressi e, quindi, il diritto di quest'ultima a pretendere dalla committente il corrispettivo dei lavori eseguiti sino al momento dell'apertura della procedura concorsuale, salva la facoltà per le altre imprese associate di far valere sul passivo del fallimento della capogruppo i crediti maturati relativi alla quota di corrispettivo pattuita per l'esecuzione delle opere.