SCHEDA DI
TRASPORTO: NUOVI CHIARIMENTI SULLE PROCEDURE DI
COMPILAZIONE
Dal 19
luglio 2009 per il corretto svolgimento dell’attività di trasporto merci in
conto terzi (di qualsiasi genere) è necessario, in occasione di ogni singolo
viaggio, ossia dal momento del carico e fino allo scarico della merce che il
committente o un suo delegato (fatta eccezione per il vettore) compili
correttamente un’apposita scheda (denominata appunto scheda di trasporto) al
fine di fornire un’idonea certificazione sui vari soggetti coinvolti
nell’attività di trasporto nonchè sulla merce trasportata.
L’attuazione
pratica di tale adempimento ha fin da subito creato alcuni inconvenienti
pratici e sollevato una serie di dubbi circa la corretta compilazione della
scheda. I ministeri competenti sono quindi intervenuti con un nuovo atto
esplicativo al fine di fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni sulla
corretta compilazione della scheda.
Con la
nuova circolare congiunta datata 6 agosto 2009 i ministeri dell’Interno e delle
Infrastrutture e Trasporti hanno chiarito quanto segue:
•
Possibilità di utilizzare una copia della SDT: poichè la scheda costituisce, di
fatto, una scrittura privata ai sensi dell’art. 2719 del codice civile non è
necessario che a bordo veicolo sia portato l’originale del documento essendo
sufficiente quindi una copia non autenticata, realizzata direttamente dal documento
cartaceo originale o dalla stampa di un documento trasmesso al vettore per fax
o per via telematica.
•
Trasporto (unico) di cose dirette a diversi destinatari: nel caso di trasporto
di merci caricate in un unico luogo sullo stesso veicolo, spedite da un unico
mittente e dirette a più destinatari o scaricate in luoghi diversi,
l’indicazione dei luoghi di scarico nonchè delle merci trasportate, può essere
effettuata anche attraverso un generico riferimento ai documenti che,
nell’ambito della prassi commerciale, accompagnano le merci dal luogo di
raccolta a quello di destinazione (ad esempio: bolle di consegna, ecc).
•
Indicazioni dei soggetti della filiera attraverso l’impiego di codici
convenzionali: per motivi di riservatezza, l’indicazione sulla SDT o su altro
documento sostitutivo o equipollente dei soggetti coinvolti nella filiera di
trasporto, diversi dal committente e delle altre informazioni che li riguardano
(quali ad esempio, luoghi di carico o scarico della merce) può avvenire in modo
codificato. Tuttavia, deve essere presente a bordo veicolo un documento
integrativo, sottoscritto da chi è tenuto alla compilazione della scheda,
contenente l’immediata decodifica dei predetti codici convenzionali, per
consentire agli organi accertatori un’immediata verifica sull’identità di tali
soggetti, nonchè sulle informazioni che li riguardano.
•
Contratto scritto in sostituzione della SDT: il contratto di trasporto scritto,
semprechè abbia tutti gli elementi essenziali
previsti dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. 286/05 e contenga almeno la data di
sottoscrizione (ancorchè non qualificabile
giuridicamente come “data certa”) può sostituire la scheda di trasporto.
•
Utilizzo di sub-vettori: se il vettore incaricato dal committente di eseguire
il trasporto si avvale di sub vettori egli stesso diventa nei confronti di tale
ultimo soggetto un committente e come tale dovrà redigere una nuova e apposita
scheda di trasporto.
•
Conservazione della scheda di trasporto: non è necessario conservare la SDT
dopo che il singolo viaggio di trasporto è stato completato. Qualora si
utilizzino documenti sostitutivi o equipollenti restano salvi gli obblighi di
conservazione previsti dalle disposizioni che ne disciplinano la compilazione e
la tenuta.