CARTA DI
QUALIFICAZIONE CONDUCENTI - ULTERIORI CHIARIMENTI
Al fine
di evitare di incorrere nell’applicazione di sanzioni pecuniarie e
amministrative a seguito di controlli su strada da parte delle forze
dell’ordine l’Ance ha fornito alcune precisazioni in merito alla carta di
qualificazione dei conducenti obbligatoria dallo scorso 10 settembre 2009.
Essa
costituisce titolo abilitativo alla guida necessario per tutti i conducenti che
svolgono attività di autotrasporto professionale di persone o di cose per cui è
richiesto il possesso della patente di categoria C, C+E, D , D+E.
L’obbligo
riguarda non solo il trasporto professionale di merci in conto terzi, ma anche
il conto proprio a condizione che il dipendente sia assunto specificatamente
con la qualifica di autista.
Si
ritiene, pertanto, che tale obbligo non sussista ad esempio per quella
categoria di lavoratori dell’edilizia che, assunti con la qualifica di
“operaio”, svolgono di fatto solo saltuariamente la guida degli autocarri così
come precisato nella Circolare del Ministero dei Trasporti n.77898/8.3 del 10/8/2007
(pubblicata sul sito internet del Collegio Costruttori all’indirizzo
www.ancebrescia.it).
Lo
svolgimento occasionale dell’attività di trasporto potrà essere dimostrata, ad
esempio, mediante il contratto di lavoro dal quale risulta che effettivamente l’attività
di guida non è la mansione principale.
Si
ricorda che il possesso a bordo del veicolo della copia del contratto di lavoro
del dipendente risulta utile anche ai fini degli adempimenti in materia di
tempi di guida e di riposo ed in particolare nella compilazione del modulo
delle assenze del conducente.
Per
ottenere il rilascio della CQC è necessario che i soggetti interessati
frequentino un corso di formazione iniziale con relativo esame finale nonchè
corsi periodici (alla scadenza del documento, dopo 5 anni) va in ogni caso
evidenziato che tale titolo abilitativo ha il vantaggio che essendo richiesto
proprio per l’attività professionale di trasporto sarà su di esso ( e quindi
non sulla patente di guida ordinaria) che verrà applicata la decurtazione dei
punti come disciplinata dall’articolo 126-bis del Codice della Strada.
Al
momento del rilascio della CQC viene infatti riconosciuto un totale di 20 punti
che saranno detratti secondo le modalità previste dall’art. 126-bis. Se le
violazioni al CdS avvengono durante la guida di un
veicolo non adibito al trasporto merci a titolo professionale la decurtazione
dei punti avverrà ovviamente sulla patente di guida.
Ance
evidenzia, infine, che per tutti coloro che alla data del 9 settembre 2009
erano già titolari della patente di guida di cui alle categorie C o C+E, è
possibile presentare richiesta di rilascio della CQC per documentazione (ossia
senza l’obbligo di frequentare il corso di formazione iniziale e sostenere il
successivo esame).