APPALTI PUBBLICI - I PARERI E LE SEGNALAZIONI
DELL’AUTORITA’ NON POSSONO DETERMINARE EFFETTI DIRETTI SULLA SFERA GIURIDICA
DEI SOGGETTI PUBBLICI VIGILATI
(TAR Lombardia Brescia sez.II 29/6/2009 n.
1349)
È precluso all’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di imporre scelte o in
generale di impartire prescrizioni alle amministrazioni pubbliche circa i
comportamenti legittimi da intraprendere.
Se nell’ambito dei suoi poteri l’Autorità può
senz’altro acquisire informazioni ed effettuare segnalazioni alle autorità
giurisdizionali, ovvero esprimere il proprio parere sulla pertinente normativa
nazionale e comunitaria, la natura della potestà esercitata comporta che
ordinariamente gli atti da essa adottati siano inidonei a determinare un
pregiudizio diretto nella sfera giuridica dei soggetti pubblici sottoposti a
vigilanza.
Se l’amministrazione locale omette di fornire
le informazioni secondo le modalità richieste subisce l’applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 6 comma 1 del Codice dei
contratti.
SENTENZA
ex art.
21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul
ricorso numero di registro generale 563 del 2009, proposto da:
Comune
di . . . . . . . . ,
contro
Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità per la Vigilanza Sui Lavori
Pubblici e Forniture - Direzione Generale della Vigilanza Lavori,
perl’annullamento
previa
sospensione dell’efficacia,
- della
deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici in data
8/4/2009 n. 29, nella parte in cui chiede di comunicare, entro 30 giorni, le
future misure da adottare per evitare il ripetersi dei fenomeni rilevati;
- della
nota accompagnatoria 20/4/2009 dell’Autorità medesima.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per la Vigilanza Sui Lavori
Pubblici e Forniture - Direzione Generale della Vigilanza Lavori;
Viste
le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 25/06/2009 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Avvisate
le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71,
introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto:
- che
con il presente gravame il Comune censura la statuizione con la quale
l’Autorità lo invita a far “conoscere le misure che intende adottare per
evitare il ripetersi di tali fenomeni entro il termine di 30 giorni dalla data
di ricevimento della stessa”;
- che,
per uniforme indirizzo giurisprudenziale, l’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non è dotata di poteri di
supremazia gerarchica nei confronti delle stazioni appaltanti (Consiglio di
stato, sez. IV – 12/9/2006 n. 5317);
- che
nell’ambito dei suoi poteri può senz’altro acquisire informazioni ed effettuare
segnalazioni alle autorità giurisdizionali, ovvero esprimere il proprio parere
sulla pertinente normativa nazionale e comunitaria;
- che
sul punto l’art. 6 comma 9 lett. a) del D. Lgs. 163/2006 legittima l’Autorità a
“richiedere alle stazioni appaltanti, … documenti, informazioni e chiarimenti
relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare,
al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti”;
- che
la natura della potestà esercitata comporta che ordinariamente gli atti
adottati dall’Autorità siano inidonei a determinare un pregiudizio diretto
nella sfera giuridica dei soggetti pubblici sottoposti a vigilanza;
- che
le determinazioni che l’Autorità assume circa l’interpretazione della normativa
vigente in materia costituiscono opinioni dotate di autorevolezza, che possono
anche conseguire un apprezzabile effetto di uniformità e di chiarezza
nell’applicazione della legge;
- che
si è statuito che gli stessi pronunciamenti non possono tuttavia risolversi
nella funzione di interpretazione autentica, o di integrazione, della normativa
- difettando l’Autorità del relativo potere - e pertanto non rappresentano un
vincolo per le amministrazioni nello svolgimento delle procedure di loro
competenza (T.A.R. Sardegna, sez. I - 7/4/2006 n. 504);
Considerato:
- che,
nell’ottica prospettata, è precluso all’Autorità di imporre scelte o in
generale di impartire prescrizioni alle amministrazioni pubbliche circa i
comportamenti legittimi da intraprendere;
- che,
nella specie, la reiterata richiesta di informazioni sulle “misure future da
adottare” appare per questo esorbitare dalle attribuzioni dell’Autorità,
assumendo il chiaro scopo di indurre l’Ente locale ad emanare atti
amministrativi aventi un preciso e determinato contenuto;
- che
nella sostanza la richiesta di informazioni non si esaurisce in un’attività
diretta a prendere cognizione dei contorni di una determinata situazione di
fatto, ossia di atti e comportamenti già posti in essere dall’amministrazione;
- che
il Comune è stato chiamato ad esternare le azioni che intende intraprendere ex
post, e a questo proposito viene univocamente chiamato ad aderire all’indirizzo
espresso dall’Autorità;
- che
questa opzione risulta dal collegamento delle “misure” da adottare con la
prospettata necessità di evitare la reiterazione delle scelte censurate;
- che,
con questo sistema, l’apparente acquisizione di notizie si trasforma in
concreto nell’individuazione di un dovere giuridicamente vincolante, quello di
assumere tempestivamente atti conformi all’interpretazione dell’Autorità;
- che
il richiamo non pare qualificabile come sollecitazione all’esercizio dei poteri
di autotutela e neppure come mero invito a conformare la futura attività ai
propri dettami, in quanto la richiesta di informazioni dà, seppur
implicitamente, per scontato che il Comune sia tenuto a provvedere in tal
senso;
- che
l’autonomia riservata all’Ente locale non risulta per questa via più garantita,
in quanto le notizie da fornire debbono riguardare azioni esattamente conformi
al parere reso dall’Autorità indipendente;
Ritenuto:
- che,
in questo contesto, va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in
quanto l’atto così come configurato acquista attitudine lesiva delle posizioni
giuridiche soggettive dell’amministrazione locale;
- che,
infatti, se quest’ultima omette di fornire le informazioni secondo le modalità
richieste subisce l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di
cui all’art. 6 comma 1 del Codice dei contratti;
- che
in altri termini il meccanismo sanzionatorio è attivabile qualora l’Ente
intenda evitare di fornire le informazioni, e nel nostro caso qualora decida di
non allinearsi al percorso interpretativo dell’Autorità;
- che
in definitiva quest’ultima non ha correttamente esercitato la potestà di cui è
titolare e dunque il ricorso deve essere accolto;
- che
l’impostazione della deliberazione impugnata, suscettibile di letture
differenziate, induce a compensare integralmente le spese di giudizio tra le
parti in causa;
P.Q.M.
il
T.A.R. per la Lombardia - Sezione seconda di Brescia - definitivamente
pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il
provvedimento impugnato n. 29/2009 per i profili indicati in motivazione.
Spese
compensate.