APPALTI PUBBLICI - VALIDITA’ DEL FAX PER LE
COMUNICAZIONI NELLE GARE D’APPALTO
(Consiglio di Stato, quinta Sezione, N. 4032
del 19/06/09)
Già con pronuncia 4 giugno 2007, n. 2951 la
Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha osservato quanto segue: “Il fax
rappresenta uno dei modi in cui può concretamente svolgersi la cooperazione tra
i soggetti, in quanto essa viene attuata mediante l’utilizzo di un sistema
basato su linee di trasmissione di dati ed apparecchiature che consentono di
poter documentare sia la partenza del messaggio dall’apparato trasmittente che,
attraverso il cosiddetto rapporto di trasmissione, la ricezione del medesimo in
quello ricevente. Tali modalità, garantite da protocolli universalmente
accettati, indubbiamente ne fanno uno strumento idoneo a garantire
l’effettività della comunicazione. In tal senso, infatti, si muove la normativa
più recente (d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) che consente un uso generalizzato
del fax nel corso dell’istruttoria, sia per la presentazione di istanze e
dichiarazioni da parte dei privati (articolo 38, comma 1) che per
l’acquisizione d’ufficio da parte dell’amministrazione di certezze giuridiche
(articolo 43, comma 3). Tanto è vero che “i documenti trasmessi da chiunque ad
una pubblica amministrazione tramite fax, o un altro mezzo telematico o
informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il
requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da
quella del documento originale.” (articolo 43, comma 6).
Posto quindi che gli accorgimenti tecnici che
caratterizzano il sistema garantiscono, in via generale, una sufficiente
certezza circa la ricezione del messaggio, ne consegue non solo l’idoneità del
mezzo a far decorrere termini perentori, ma anche che un fax deve presumersi
giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è
avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba
fornire alcuna ulteriore prova.
Semmai la prova contraria può solo concernere
la funzionalità dell’apparecchio ricevente; ma questa non può che essere
fornita da chi afferma la mancata ricezione del messaggio. (cfr. in tal senso
Cons. Stato, sez. V, 24.4.2002, n. 2202).