APPALTI PUBBLICI - A FRONTE DI INDICAZIONI ERRONEE FORNITE AD ALCUNI CONCORRENTI E’
CORRETTA LA SUCCESSIVA MODIFICA DEL BANDO
(Consiglio di Stato, Sezione V^ del 28/5/2009, n.
3284)
Nel caso in cui la stazione appaltante
fornisca alle imprese indicazioni erronee sulle richieste contenute nel bando
di gara, è legittimo il comportamento dell’Amministrazione che abbia inteso
rimediare con un atto che, sia pur sotto la veste formale della richiesta di
integrazione documentale, in realtà avesse la sostanza di un atto di
annullamento d’ufficio, che ha investito solo parzialmente gli atti di gara,
cui, nel rispetto dei principi di economia procedimentale e di conservazione
dei valori giuridici, è seguito l’invito a produrre la documentazione per la
quale erano insorti dubbi sul momento della conforme produzione (C.d.S., V, 8
gennaio 2007, n. 12)
In materia di procedure di gare occorre,
infatti, tener presente che il canone fondamentale è quello della conservazione
degli atti giuridici, operante in tutti i settori dell’ordinamento, ma che nel
diritto amministrativo assume una valenza rafforzata, in relazione alle
specifiche regole di economicità dell’azione amministrativa e del divieto di
aggravamento del procedimento, per cui la concreta portata dell’annullamento va
circoscritta, rigorosamente, soltanto agli atti effettivamente toccati dalle
accertate illegittimità.
In ragione di tale principio, la rinnovazione
del procedimento deve limitarsi solo alle fasi viziate ed a quelle successive,
conservando l’efficacia dei precedenti atti legittimi del procedimento (V. le
decisioni di questo Consiglio, sez. V n. 340 del 21.1.2002; sez. VI n. 422 del 7.2.2004).
Inoltre, tenendo conto del principio secondo
il quale “utile per inutile non vitiatur”
l’annullamento di un procedimento deve limitarsi agli atti viziati ed a quelli
ad essi inscindibilmente connessi, ma non anche a quelli (o a quelle fasi) che
abbiano una loro indipendenza oggettiva e funzionale (C.d.S., V, 8 settembre
2008, n. 4269).