APPALTI PUBBLICI - NELLA PROCEDURA NEGOZIATA
(EX TRATTATIVA PRIVATA) GLI OBBLIGHI DELLA P.A. VERSO L’OFFERENTE SORGONO CON
IL CONTRATTO
(Tribunale Amministrativo Regionale Campania
- Napoli, Sezione I^ del 3/7/2009, n. 3705)
La giurisprudenza sull’argomento, come
consolidatasi nel tempo, appare univoca nel ritenere che, nel sistema di
contrattazione a trattativa privata, sia pure preceduta da una gara ufficiosa,
diritti ed obblighi per la p.a. ed il privato contraente scaturiscono solo
dalla formale stipulazione del contratto, non potendo attribuirsi all’atto di
aggiudicazione il valore di conclusione del contratto, bensì, semplicemente,
l’effetto di individuazione dell’offerta migliore, cui segue la fase delle
trattative precontrattuali.
L’individuazione dell’offerta migliore resta,
pertanto, un atto sostanzialmente discrezionale, al di fuori di ogni
automatismo, con la conseguenza che non può assumere il valore di conclusione
del contratto. L’amministrazione, dunque, anche a seguito della individuazione della
offerta apparentemente più conveniente non è vincolata a procedere in un momento successivo alla
stipulazione del contratto definitivo.
La stazione appaltante può, pertanto,
valutare discrezionalmente la vantaggiosità dell’offerta, sebbene individuata
quale la migliore presentata in sede di gara ufficiosa. In particolare, si
ritiene che “L’Amministrazione che persegua l’affidamento di un contratto
mediante trattativa privata conserva fino alla sua stipulazione la possibilità
di recedere dal procedimento anche per ragioni di mera opportunità (non potendo
dirsi consolidato sino ad allora alcun diritto soggettivo), dovendo dare solo
una legittima motivazione della propria scelta, senza che in tali casi possa
sorgere nel privato neppure un diritto al risarcimento del danno.” (cfr. nei
termini da ultimo T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 13 maggio 2004, n. 4360)” (così
TAR Lazio Roma, Sez. II, 3 settembre 2008 n. 8046).