APPALTI PUBBLICI - IL TERMINE FISSATO DALLA
P.A. PER OTTEMPERARE ALLA RICHIESTA DI DIMOSTRAZIONE
DEI REQUISITI DICHIARATI IN GARA E’ PERENTORIO
(Consiglio di Stato, Sezione V^ del 15 giugno 2009 , n. 3804)
Nell’esegesi della disposizione in commento,
è ormai principio consolidato che il termine di dieci giorni per ottemperare
alla richiesta della stazione appaltante è perentorio, e che le sanzioni
conseguenti alla sua inosservanza non vanno applicate solo in caso di
comprovata impossibilità per l’impresa di produrre documentazione non
rientrante nella sua disponibilità (Cons. St., sez. V, 18 ottobre 2002 n.
5786).
Il termine di dieci giorni è suscettibile di
proroga con atto motivato della stazione appaltante ove l’impresa richiedente
comprovi un impedimento a rispettare il termine, impedimento che non deve
tuttavia essere meramente soggettivo (p. es. evitabili disfunzioni
organizzative interne all’impresa), bensì evidenziare una oggettiva
impossibilità a rispettare il termine medesimo (p. es. diniego o ritardo nel
rilascio della richiesta documentazione da parte dell’ufficio competente)
(Cons. St., sez. VI, 15 maggio 2001 n. 2714; Cons.
St., sez. IV, 6 giugno 2001 n. 3066).
Né può ritenersi che il termine di dieci
giorni sia eccessivamente breve, in quanto rientra nella normale diligenza di
ciascuna impresa partecipante l’onere di provvedere sin dal momento della
lettura del bando di gara a procurarsi tutti gli opportuni documenti, per
poterli poi esibire per tempo ove, dopo il sorteggio, sopravvenga la richiesta
in tal senso dell’ente aggiudicatore (Cons. St., sez. IV, 6 giugno 2001 n.
3066; Cons. St., sez. VI, 18 maggio 2001 n. 2780).
Non sussiste, pertanto, alcun ragionevole
dubbio di costituzionalità di siffatto termine.
Quanto alle sanzioni che vengono irrogate
dall’Autorità di vigilanza a seguito di segnalazione da parte della stazione
appaltante, l’art. 10, co. 1-quater, l. n. 109/1994, rinvia a tutte le sanzioni
di cui all’art. 4, co. 7, medesima legge, sanzioni che trovano applicazione,
pertanto, non solo nel caso di false dichiarazioni, ma anche nel caso di
rifiuto o omissione ingiustificata delle informazioni richieste. Tale soluzione
esegetica è confermata dall’art. 6, co. 11, d.lgs. n. 163/2006, in cui è stato
trasfuso l’art. 4, co. 7, l. n. 109/1994, con la precisazione interpretativa
che le sanzioni ivi previste si applicano agli operatori economici che non
ottemperano alla richiesta della stazione appaltante di comprovare il possesso
dei requisiti di partecipazione, o che forniscono dati o documenti non
veritieri.