APPALTI PUBBLICI - IL TERMINE FISSATO DALLA P.A. PER OTTEMPERARE ALLA RICHIESTA DI DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI DICHIARATI IN GARA E’ PERENTORIO

(Consiglio di Stato, Sezione V^ del 15 giugno 2009 , n. 3804)

 

Nell’esegesi della disposizione in commento, è ormai principio consolidato che il termine di dieci giorni per ottemperare alla richiesta della stazione appaltante è perentorio, e che le sanzioni conseguenti alla sua inosservanza non vanno applicate solo in caso di comprovata impossibilità per l’impresa di produrre documentazione non rientrante nella sua disponibilità (Cons. St., sez. V, 18 ottobre 2002 n. 5786).

Il termine di dieci giorni è suscettibile di proroga con atto motivato della stazione appaltante ove l’impresa richiedente comprovi un impedimento a rispettare il termine, impedimento che non deve tuttavia essere meramente soggettivo (p. es. evitabili disfunzioni organizzative interne all’impresa), bensì evidenziare una oggettiva impossibilità a rispettare il termine medesimo (p. es. diniego o ritardo nel rilascio della richiesta documentazione da parte dell’ufficio competente) (Cons. St., sez. VI, 15 maggio 2001 n. 2714; Cons. St., sez. IV, 6 giugno 2001 n. 3066).  

Né può ritenersi che il termine di dieci giorni sia eccessivamente breve, in quanto rientra nella normale diligenza di ciascuna impresa partecipante l’onere di provvedere sin dal momento della lettura del bando di gara a procurarsi tutti gli opportuni documenti, per poterli poi esibire per tempo ove, dopo il sorteggio, sopravvenga la richiesta in tal senso dell’ente aggiudicatore (Cons. St., sez. IV, 6 giugno 2001 n. 3066; Cons. St., sez. VI, 18 maggio 2001 n. 2780).

Non sussiste, pertanto, alcun ragionevole dubbio di costituzionalità di siffatto termine.

 

Quanto alle sanzioni che vengono irrogate dall’Autorità di vigilanza a seguito di segnalazione da parte della stazione appaltante, l’art. 10, co. 1-quater, l. n. 109/1994, rinvia a tutte le sanzioni di cui all’art. 4, co. 7, medesima legge, sanzioni che trovano applicazione, pertanto, non solo nel caso di false dichiarazioni, ma anche nel caso di rifiuto o omissione ingiustificata delle informazioni richieste. Tale soluzione esegetica è confermata dall’art. 6, co. 11, d.lgs. n. 163/2006, in cui è stato trasfuso l’art. 4, co. 7, l. n. 109/1994, con la precisazione interpretativa che le sanzioni ivi previste si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione, o che forniscono dati o documenti non veritieri.