DETRAZIONE 55% - ELIMINAZIONE DELL’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA
PER IMPIANTI DOTATI DI CALDAIE A CONDENSAZIONE
Per
poter beneficiare della detrazione del 55% (art.1, commi 20-24, della Legge 24
dicembre 2007, n.244) viene meno l’obbligo, da parte del contribuente, di
acquisire l’attestato di qualificazione energetica, relativamente agli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema
di distribuzione.
Questo
quanto disposto dall’art.31, comma 1, della Legge 23 luglio 2009, n.99,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 31 luglio 2009, ed entrata in vigore il
15 agosto.
In
particolare, l’art.31[1] ha stabilito che, a partire dal 15 agosto 2009, anche
per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione (così come
per l’installazione di pannelli solari e per la sostituzione delle finestre e
degli infissi in singole unità immobiliari), tra gli adempimenti cui è tenuto il
contribuente, non è più necessaria l’acquisizione dell’attestato di
qualificazione energetica.
Tenuto
conto delle suddette novità legislative, i soggetti interessati al beneficio, a
partire dal 15 agosto 2009, relativamente agli interventi di sostituzione di
impianti termici con caldaie a condensazione, si ritiene siano tenuti ad
acquisire la seguente documentazione:
A.
asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza
dell’intervento ai requisiti richiesti (artt. 6-9 del D.M. 19 febbraio 2007);
B.
scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati
elencati nello schema di cui all’Allegato E del Decreto 19 febbraio 2007.
In
attesa di conferma e di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero dello
Sviluppo Economico, e dell’Agenzia delle Entrate, sugli effetti delle modifiche
normative intervenute, l’ENEA ritiene che “coloro che hanno ultimato i lavori
prima del 15/8 siano tenuti a presentare sia l’allegato A che l’allegato E,
mentre coloro che completeranno i lavori a partire dal 15/8 siano soggetti a
compilare e ad inviare all’Enea il solo allegato E attraverso il sito di invio
http://finanziaria2009.acs.enea.it. Qualora questo non sia ancora strutturato
in modo da permettere l’invio del solo allegato E o della documentazione che
eventualmente dovesse essere richiesta dal Ministero, si ritiene che sia
consentito l’invio tramite raccomandata semplice esclusivamente per i soggetti
che possono avvalersi della nuova normativa relativa al comma 347”[2].
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[1]
Legge 23 luglio 2009, n. 99
Pubblicata
nella Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n. 176, S.O.
Disposizioni
per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di
energia.
«omissis»
Art.
31. (Semplificazione di procedure)
1.
All’articolo 1, comma 24, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
parole: «e al comma 346 del medesimo articolo 1» sono sostituite dalle
seguenti: «e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo 1».
«omissis»
[2]
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf