SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’
ACCESSO ALLA DETRAZIONE DEL 55% - ANALISI DELLE NOVITA’
Con la
pubblicazione del D.M. 6 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
224 del 26 settembre 2009, è stato modificato ed integrato il D.M. 19 febbraio
2007 (in allegato il testo coordinato), che regolamenta la detrazione fiscale
del 55% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica
degli edifici esistenti (introdotta dall’art. 1, commi 344-349, della legge
296/2006, Finanziaria 2007 e prorogata fino al 2010 dall’art. 1, commi 20-24
della legge 244/2007, Finanziaria 2008). Il decreto, che entrerà in vigore l’11
ottobre 2009, prevede le seguenti novità:
• Le
modalità di calcolo per la determinazione dell’indice di prestazione
energetica;
•
L’asseverazione dell’intervento da parte del tecnico abilitato;
•
L’asseverazione dei requisiti per la sostituzione delle finestre e
l’installazione di pannelli solari realizzati in autocostruzione;
• I
requisiti prestazionali per le pompe di calore;
• La
non cumulabilità dell’incentivo con il premio per gli impianti fotovoltaici
abbinati ad uso efficiente dell’energia.
Nel
dettaglio riguardano:
1. Le
modalità di calcolo per la determinazione dell’indice di prestazione energetica
(art. 5, comma 3 del D.M. 19/2/2009 così come modificato ed integrato dal DM
6/8/2009)
A
seguito dell’entrata in vigore del DPR n. 59 del 2 aprile 2009, e cioè dal 25
giugno 2009, i calcoli per la determinazione dell’indice di prestazione
energetica dovranno essere svolti nel rispetto delle disposizioni previste
dallo stesso decreto.
2.
Asseverazione dell’intervento da parte del tecnico abilitato (art. 4, comma 2
del D.M. 19/2/2009 così come modificato ed integrato dal DM 6/8/2009)
Il DM
19/2/2009 prevede che, tra gli adempimenti che devono essere rispettati per
fruire della detrazione del 55%, i soggetti interessati al beneficio siano
tenuti ad acquisire l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato che
attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti (ved. Tabella 1
di seguito riportata e artt. 6-9 del Decreto 19 febbraio 2007).
Dall’11
ottobre 2009 tale asseverazione potrà essere:
•
sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto
delle opere realizzate, quando è obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2 del
D. Lgs 192/05;
•
oppure esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni
per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti
termici, che il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare
presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia
copia, insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui
agli articoli 25 e 26 della legge 10/91[1].
3.
L’asseverazione dei requisiti per la sostituzione delle finestre e
l’installazione di pannelli solari realizzati in autocostruzione (art. 7, comma
2 e art. 8, comma 2 del D.M. 19/2/2009 così come modificato ed integrato dal DM
6/8/2009)
Il D.M.
19/2/2007 prevede che, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di
infissi, l’asseverazione sul rispetto della trasmittanza termica può essere
sostituita da una certificazione dei produttori per tali elementi, che attesti
il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli
componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di
attestazione di conformità del prodotto.
Con
l’entrata in vigore del DM 6/8/2009 viene mantenuta la possibilità di
sostituire l’asseverazione sul rispetto della trasmittanza termica delle
finestre con una certificazione dei produttori ma viene eliminato l’obbligo di
fornire anche le certificazioni dei singoli componenti.
Per
quanto riguarda il caso di installazione di pannelli solari, per la produzione
di acqua calda, realizzati in autocostruzione, in alternativa ai requisiti
relativi a:
•
pannelli solari e bollitori garantiti per almeno cinque anni e
•
pannelli solari con certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 o
UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato può essere prodotto
l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del
soggetto beneficiario, escludendo la certificazione di qualità del vetro solare
e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un
laboratorio certificato.
Nella
tabella asseverazione sono riportati i requisiti da asseverare per tipologia di
intervento.
4. I
requisiti prestazionali per le pompe di calore (art. 9, commi 1 e 2 bis del
D.M. 19/2/2009 così come modificato ed integrato dal DM 6/8/2009)
Nell’ambito
della sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, il DM 6/8/2009
specifica che devono essere installati generatori di calore a condensazione, ad
aria o ad acqua, e l’obbligo di installare le valvole termostatiche vige solo
ove sia tecnicamente compatibile.
Una
ulteriore modifica al decreto prevede, per i lavori realizzati a partire dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009, che siano installate pompe di
calore con un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio
fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza
energetica (EER), almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati
nell’allegato I e riferiti all’anno 2009.
5. La
non cumulabilità dell’incentivo con il premio per gli impianti fotovoltaici
abbinati ad uso efficiente dell’energia (art. 10, comma 2 bis del D.M.
19/2/2009 così come modificato ed integrato dal DM 6/8/2009)
Il
decreto stabilisce infine che le detrazioni del 55% non possono essere cumulate
con il premio per impianti fotovoltaici abbinato ad uso efficiente
dell’energia, così come previsto dal cosiddetto “Conto Energia”[2].
Infatti
il Conto Energia stabilisce, per gli impianti fotovoltaici operanti in regime
di scambio sul posto e che alimentano, anche parzialmente, utenze ubicate
all’interno o asservite ad unità immobiliari di edifici, l’applicazione di un
premio aggiuntivo abbinato all’esecuzione di interventi che conseguono una
riduzione del fabbisogno energetico degli edifici stessi.
Allegati
:
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[1] Ai
sensi dell’art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
[2]
Art. 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 recante “Criteri e modalità
per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione
fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’art. 7 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387” e successive modifiche e integrazioni.