SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’ACCESSO
ALLA DETRAZIONE DEL 55%
(D.M. 6 agosto 2009)
Non
cumulabilità del 55% per interventi di riqualificazione energetica con il
premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell’energia e
semplificazione degli adempimenti amministrativi per usufruire della detrazione
in questione.
Queste
le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze 6 agosto 2009, recante “Disposizioni in materia di detrazioni per le
spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.224 del 26 settembre 2009, in vigore a
partire dall’11 ottobre 2009, in attuazione di quanto disposto attraverso
l’art.29, comma 6, del DL 185 del 29 novembre 2008,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 del 28 gennaio 2009.
Tra le
principali misure previste si segnala:
- la
possibilità di sostituire l’asseverazione di un tecnico abilitato con quella
resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere
realizzate[1].
L’asseverazione
potrà essere esplicitata anche nella relazione attestante le rispondenza alle
prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e
relativi impianti termici[2];
-
l’eliminazione della necessità della certificazione dei singoli componenti
rilasciata nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di
conformità del prodotto, per quanto concerne la sostituzione di finestre
comprensive di infissi;
-
l’eliminazione dell’obbligo di produrre la certificazione di qualità del vetro
solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da
un laboratorio certificato, per quanto concerne i pannelli solari realizzati in
autocostruzione;
-
l’introduzione di nuovi valori, relativamente alle prestazioni delle pompe di
calore, rispondenti ai requisiti minimi indicati nell’Allegato I al Decreto,
per i lavori realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2009;
- la
non cumulabilità della detrazione del 55% con il premio per impianti fotovoltaici
abbinati ad uso efficiente dell’energia, operanti in regime di scambio sul
posto[3].
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[1] Già
prevista dall’art.8, comma 2, del D.Lgs.192 del 19 agosto 2005.
[2]
Prevista dall’art.28, comma 1, della Legge n.10 del 9 gennaio 1991.
[3] L’incumulabilità tra le due agevolazioni era già stata
affrontata dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione. Ministeriale n.207/E
del 20 maggio, in risposta all’istanza di interpello presentata da un
contribuente che, durante i lavori di ristrutturazione della sua abitazione,
nella quale aveva installato un impianto fotovoltaico integrato nel tetto,
chiedeva la contestuale applicazione della detrazione del 55% in relazione ai costi
di isolamento del tetto, di acquisto dei pannelli fotovoltaici e ai costi di
manodopera e degli incentivi definiti dagli articoli 6 e 7 del decreto
ministeriale del 19 febbraio 2007 consistenti in una tariffa incentivante e in
un premio aggiuntivo applicabile all’elettricità prodotta da impianti
fotovoltaici.
Il
contribuente, a parere dell’Agenzia delle Entrate può beneficiare della tariffa
incentivante e del premio aggiuntivo in relazione ai soli costi di acquisto
dell’impianto fotovoltaico.
Può
invece godere della detrazione Irpef per una quota pari al 55% delle spese
sostenute, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro (articolo
1, comma 344, della legge 296/2006), in relazione ai costi per la
riqualificazione energetica (ad esempio, i costi di isolamento del tetto e la
manodopera). Detta agevolazione è riconosciuta a condizione che l’intervento di
riqualificazione abbia conseguito un indice di prestazione per la
climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati
nel decreto 19 febbraio 2007, così come modificato dal decreto 7 aprile 2008.