CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE -
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DELL’IVA
(Risoluzione n.212/E dell’11/8/09)
Un
preliminare per l’acquisto di un’abitazione, che rinvia genericamente la nomina
dell’effettivo acquirente solo al momento della stipula del rogito, non può
configurarsi come “contratto per persona da nominare” e, conseguentemente, il
nuovo promissario acquirente, anche se in possesso dei requisiti “prima casa”,
non può richiedere la variazione in diminuzione dell’IVA (dal 10% al 4%) sugli
acconti già versati dalla parte originaria.
Questo
quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.212/E dell’11
agosto 2009, che, in risposta ad un’istanza di interpello, ha fornito
chiarimenti sull’efficacia del “contratto per persona da nominare” riferito ad
un preliminare di acquisto (da impresa costruttrice), di un’abitazione in corso
di costruzione, e sul corretto trattamento, ai fini IVA, del corrispettivo di
cessione.
Nel
caso di specie, il terzo acquirente, indicato dal contraente originario al
momento della stipula del contratto definitivo, intende richiedere la
variazione in diminuzione dell’IVA sugli acconti già versati dallo stipulante
originario con l’aliquota del 10%[1], per applicare, anche su tali importi,
quella del 4%, poichè in possesso dei requisiti per l’acquisto della “prima
casa”[2].
Innanzitutto,
al fine di verificare se la variazione in diminuzione dell’IVA, ai sensi
dell’art.26, comma 2, del D.P.R. 633/1972[3], sia applicabile alla fattispecie
descritta, la citata R.M. n.212/E/2009 ha richiamato la nozione di “contratto
per persona da nominare” (art.1401 e ss. del codice civile[4]), la cui principale
caratteristica è la facoltà della parte di nominare successivamente il soggetto
che diverrà titolare dei diritti ed obblighi previsti dal contratto.
In
particolare, ai sensi dell’art.1402 del codice civile, la nomina si considera
efficace, tra l’altro[5], se comunicata all’altra parte entro tre giorni dalla
stipula del contratto, ovvero entro un diverso termine prestabilito.
Come
chiarito dalla C.M. n.400649/1986, che finora era l’unico pronunciamento
dell’Amministrazione sul tema, tale termine deve essere certo e definito in un
determinato numero di giorni a partire dalla stipula del contratto, o a
scadenza fissa, ovvero identificabile in un altro modo determinato (cfr. anche
la Sentenza della Cassazione n.6952/2000). In tal caso, l’accordo ha effetto nei
confronti del soggetto nominato, che si sostituisce al contraente originario,
fin dal momento della stipula dell’atto.
Diversamente,
se la dichiarazione di nomina non viene effettuata validamente entro la
scadenza stabilita, ossia se, ad esempio, il termine non è determinato con
certezza[6], il contratto diviene efficace fra i contraenti originari (art.1405
codice civile).
Con
riferimento al caso di specie, l’Agenzia delle Entrate, richiamando quanto già
precisato dalla C.M. n.400649/1986, ribadisce che:
- il
contratto preliminare non è qualificabile come un “contratto per persona da
nominare” nell’ipotesi in cui il terzo acquirente venga individuato
genericamente al momento della stipula del contratto definitivo di
compravendita, visto che, in tal caso, il termine per l’esercizio della nomina
appare generico ed incerto;
-
l’accordo è efficace fin dall’inizio tra le originarie parti contraenti (ai
sensi dell’art.1405 del codice civile - cfr. anche Sentenza n.6952/2000);
- la
nomina del terzo concretizza una cessione del contratto preliminare di
compravendita.
Di
conseguenza, il soggetto così individuato, dal momento della nomina, subentra
nel contratto come nuovo promissario acquirente dell’abitazione, acquisendo la
medesima posizione giuridica del contraente originario.
Pertanto,
il nuovo promissario acquirente non può richiedere la variazione in diminuzione
(dal 10% al 4%) dell’IVA applicata sugli acconti già versati dal primo
stipulante, anche se in possesso dei requisiti “prima casa”.
In ogni
caso, precisa la R.M. n.212/E/2009, resta fermo che, nell’ipotesi in cui nel
contratto preliminare la parte si riservi di nominare il terzo acquirente entro
una data certa, e nel rispetto delle altre formalità richieste dalla legge, si
perfeziona un “contratto per persona da nominare”, ed il nuovo acquirente può
effettuare, sugli acconti già versati dalla parte originaria, la variazione in
diminuzione dell’IVA, ai sensi dell’art.26, comma 2, del D.P.R. 633/1972[7]
(applicando così l’aliquota agevolata del 4% sull’intero corrispettivo
d’acquisto, se in possesso dei requisiti “prima casa”).
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[1] In
caso di cessione di un’abitazione non di lusso, diversa dalla “prima casa”,
imponibile ad IVA (art.10, comma 1, n.8-bis, D.P.R. 633/1972), si applica
l’aliquota del 10% - n.127-undecies, tab. A, parte III, allegata al D.P.R.
633/1972.
[2] Di
cui alla nota II-bis all’art.1 della Tariffa, parte
I, allegata al D.P.R. 131/1986.
[3]
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Art.26
- Variazioni dell’imponibile o dell’imposta
(omissis)
2. Se
un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla
registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o
se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di
nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato
pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure
esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o
sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio
ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art.19 l’imposta
corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25. Il
cessionario o committente, che abbia già registrato l’operazione ai sensi di
quest’ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma
dell’art.23 o dell’art.24, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo
pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.
(omissis)
[4] Codice Civile - art.1401 (Riserva di
nomina del contraente)
Nel
momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di
nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere
gli obblighi nascenti dal contratto stesso.
[5] In particolare, la nomina del terzo è
efficace in presenza di due ulteriori condizioni, ossia se è accompagnata
dall’accettazione della persona nominata o dalla dimostrazione della procura da
questa rilasciata anteriormente al contratto, a pena di nullità della
dichiarazione stessa (art.1402 cc), e se presenta la stessa forma che le parti
hanno usato per il contratto, anche se non prescritta dalla legge (art.1403
cc).
[6] Come accade nell’ipotesi in cui, in un
contratto avente ad oggetto la cessione di beni immobili, venga stabilito che
la nomina dell’effettivo acquirente debba essere effettuata genericamente “al
momento della stipula del rogito definitivo di compravendita”, senza che sia
tra l’altro espressamente individuata la data di conclusione di quest’ultimo.
[7] In merito, si osserva che non vi è
necessità di effettuare la variazione dell’imposta entro l’anno, come previsto
dall’art.26, comma 3, del D.P.R. 633/1972, poichè la nomina del terzo non
costituisce un sopraggiunto accordo fra le parti, ma è una componente del
contratto originario.