STUDIO DI SETTORE
PER L’EDILIZIA TG69U - MODELLI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI E GUIDA ALLA
COMPILAZIONE
Si
segnala che l’Ance ha realizzato una guida alla compilazione del modello per lo
Studio di settore TG69U, che costituisce lo Studio per l’edilizia, in vigore
dal periodo d’imposta 2006, per tutte le imprese e le società, con ricavi ed
incrementi di rimanenze entro 5.164.569 euro, con indicazioni integrative
rispetto alle stesse istruzioni ministeriali.
La
novità principale per il periodo d’imposta 2008 è la revisione congiunturale
speciale degli Studi di Settore, approvata dal Decreto del Ministro
dell’Economia e Finanze 19 maggio 2009, a seguito della crisi economica e dei
mercati verificatasi nell’ultimo anno.
I
correttivi “anti-crisi” adottati incidono direttamente sui ricavi stimati da
ciascuno Studio di Settore (riducendone l’ammontare), e costituiscono i primi
interventi per adeguare tali strumenti alle diverse realtà produttive
interessate dalla crisi economica, tra cui il settore delle costruzioni.
In
particolare, la nota tecnica e metodologica, contenuta nell’allegato n.2 al
D.M. 19 maggio 2009, prevede 2 tipologie di misure correttive a carattere
straordinario, ossia:
-
correttivi relativi all’analisi di normalità economica;
-
correttivi da applicare ai risultati degli Studi di Settore[2].
Con
specifico riferimento al settore edile[3] (Studio TG69U - “Costruzioni”),
l’adattamento della funzione di ricavo, con finalità anticrisi, viene
effettuato, come chiarito anche dalla C.M. n.29/E/2009, mediante i seguenti
passaggi successivi:
1.
ordinaria analisi di congruità e di normalità economica dei ricavi dichiarati
(rispetto al ricavo puntuale e minimo risultate dallo Studio).
In
particolare, per tale Studio, l’analisi di normalità economica viene effettuata
sulla base degli “indicatori di normalità economica” (cd. “I.N.E.”)
transitori (ossia applicabili agli Studi in vigore a partire dal periodo
d’imposta 2006 e che non sono stati revisionati nel 2007 e 2008), di cui
all’art.1, comma 14, della legge 296/2006[4] ed approvati con D.M. 20 marzo
2007.
Per lo
Studio TG69U, gli I.N.E. si riferiscono a:
- costi
di disponibilità dei beni strumentali mobili rispetto al loro valore storico,
- costi
di disponibilità dei beni strumentali mobili,
-
valore aggiunto per addetto (territorialità generale a livello provinciale,
aree territoriali 1-2-3-5),
-
redditività dei beni strumentali mobili (territorialità generale a livello
provinciale, aree territoriali 1-2-3-5);
2.
applicazione di correttivi congiunturali relativi all’analisi di normalità
economica.
In
particolare, come chiarito dalla C.M. n.29/E/2009[5], con riguardo agli I.N.E. “valore aggiunto per addetto” e “redditività dei
beni strumentali mobili”, le soglie minime di tali indicatori vengono ridotte
di una percentuale pari a quella di riduzione dei ricavi dichiarati;
3.
applicazione di correttivi congiunturali individuali, legati alla “contrazione
dei ricavi”.
In tal
caso, la riduzione dei ricavi stimati dallo Studio (in base all’analisi di
congruità e di normalità economica di cui al punto 1) viene determinata
utilizzando correttivi congiunturali di natura sia strutturale, sia
territoriale[6], che tengono conto dei tassi di variazione (fra i ricavi
dichiarati ed i ricavi teorici), dal 2007 al 2006.
Per le
attività rientranti nel comparto dei servizi, le variabili congiunturali di
tipo territoriale sono state determinate utilizzando i risultati della
“territorialità generale” (di cui al D.M. 6 marzo 2008) a livello comunale o
provinciale.
Pertanto,
con riferimento allo Studio TG69U sono applicabili:
- i
correttivi congiunturali strutturali (per tutti i cluster);
- i
correttivi congiunturali territoriali (territorialità generale a livello
provinciale, aree territoriali 1-2-3-5);
4.
applicazione eventuale dei correttivi “non automatici”[7], introdotti a partire
dal periodo d’imposta 2007, che riducono il ricavo puntuale stimato dallo
Studio nell’ipotesi in cui l’impresa effettui la costruzione del bene (con
valutazione a costo delle rimanenze) ma non abbia ancora conseguito i relativi
ricavi.
Sul
tema, si evidenzia che, come previsto dall’allegato n.2 al D.M. 19 maggio 2009,
e confermato dalla C.M. n.29/E/2009, i correttivi di cui ai punti 2 e 3 si
applicano in modo automatico, con l’unica condizione che nel periodo d’imposta
2008 si sia verificata, per l’impresa, una riduzione dei ricavi dichiarati,
rispetto a quelli relativi al periodo d’imposta 2007 (i dati necessari per
fruire dei correttivi “anticrisi” sono richiesti nel Quadro X).
Per
quanto riguarda l’operatività del software GE.RI.CO.
2009 relativamente ai citati correttivi, si segnala che:
- nella
sezione “Risultati Congruità e Normalita”‘ sono
visualizzabili ulteriori informazioni rispetto alla versione precedente
dell’applicativo informatico.
In
particolare, qualora vengano utilizzati (come nel caso dello Studio TG69U)
correttivi riferiti all’analisi di normalità economica, il programma indica la
dicitura integrativa “Indicatore corretto per effetto crisi 2008”;
- sotto
il titolo “Applicazione dei correttivi riferiti alla crisi economica 2008” è
visualizzabile il contributo apportato dall’applicazione degli altri correttivi
“anticrisi” (per lo Studio TG69U si tratta di quelli congiunturali
individuali), in termini di riduzione della stima dei ricavi complessivi.
Si
evidenzia che, per lo Studio TG69U, solo nell’ultima versione del programma GE.RI.CO (versione 1.0.3), messo a disposizione sul sito
dell’Agenzia delle Entrate il 10 settembre u.s., vengono individuati
automaticamente i nuovi valori dei ricavi puntuali e minimi e l’intervallo di
confidenza, a seguito dell’applicazione dei correttivi congiunturali, che nelle
versioni precedenti dovevano essere determinati dallo stesso contribuente al di
fuori del software[8];
- nel
caso in cui il contribuente ritenga che le risultanze dello Studio di Settore
non corrispondano alla reale situazione dell’impresa, il sistema GE.RI.CO. consente di segnalare all’Amministrazione
finanziaria la non corretta applicazione dei singoli indicatori di normalità
economica, di modificare le variabili relative a tali indicatori, nonchè di
richiedere agli Uffici la non applicazione degli stessi.
Compilazione
del modello - indicazioni generali
Per
quanto concerne la compilazione del Modello TG69U, si richiama l’attenzione sui
seguenti punti, contenuti nella parte generale delle istruzioni, rimandando un
esame più dettagliato delle diverse voci del suddetto modello alla Guida ANCE
fornita in allegato:
1. sono
esclusi dall’applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel periodo
di imposta precedente hanno dichiarato ricavi ed incrementi di rimanenze
superiori a Euro 5.164.569[9];
2. i
contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono
comunicare i dati richiesti nel modello di comunicazione, con riferimento alla
data del 31 dicembre, tenendo in considerazione la situazione esistente alla
data di chiusura del periodo d’imposta;
3. il
riferimento alle “spese sostenute”, contenuto nelle istruzioni ministeriali,
deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi che, per
quanto riguarda, l’attività d’impresa, è quello di competenza;
4. i
dati contabili (strutturali) devono essere comunicati senza tener conto delle
variazioni fiscali. Viceversa i dati contabili da indicare nel quadro F e X
devono essere forniti tenendo conto delle variazioni fiscali determinate
dall’applicazione di disposizioni tributarie;
5.
inserendo i dati contabili ed extracontabili in GE.RI.CO.
2009, anch’esso disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate
(www.agenziaentrate.it), vengono fornite indicazioni in ordine alla congruità
dei ricavi dichiarati, alla coerenza dei principali indicatori economici (per
l’edilizia, gli indici di coerenza sono valore aggiunto per addetto e la
redditività) che caratterizzano l’attività svolta dal contribuente, rispetto ai
valori minimi e massimi assunti da operatori economici operanti nello stesso
settore e con caratteristiche similari;
6.
nell’apposito campo “NOTE AGGIUNTIVE - Informazioni aggiuntive”
dell’applicazione GE.RI.CO. 2009 devono essere
indicate le cause che hanno determinato l’attestazione della non congruità dei
ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall’applicazione
degli studi di settore e/o le cause che giustificano un’incoerenza rispetto
agli indicatori economici individuati dai predetti studi.
----------------------
[1]
Approvati con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 21 maggio 2009 e
disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate
(www.agenziaentrate.it)
[2]
Sotto tale profilo, sono state individuate 4 categorie di interventi (1 -
correttivi relativi al costo delle materie prime; 2 - correttivi relativi al
costo del carburante; 3 - correttivi congiunturali di settore; 4 - correttivi
congiunturali individuali).
[3] Si
ricorda che lo Studio TG69U è attualmente in corso di revisione ordinaria
triennale.
[4]
Tali I.N.E. troveranno, infatti, applicazione fino
alla citata revisione dello Studio TG69U. Infatti, nella struttura del nuovo
Studio (UG69U), saranno già presenti anche gli I.N.E.
aggiornati, che, pertanto, formeranno parte integrante degli Studi medesimi.
[5]
Cfr. anche il paragrafo 2 dell’allegato n.2 al D.M. 19 maggio 2009.
[6]
Cfr. il paragrafo 3.4 dell’allegato n.2 al D.M. 19 maggio 2009. In particolare,
sotto il profilo procedurale, si evidenzia che, ai fini della riduzione dei
ricavi stimati, le variabili “strutturali” vengono applicate prima di quelle
“territoriali”.
[7]
Ossia applicabili in sede di contraddittorio e su richiesta del contribuente,
unicamente nell’ipotesi in cui gli Uffici fiscali ne accertino i presupposti di
applicabilità. Cfr. anche il paragrafo 4 della stessa C.M. n.29/E/2009.
[8] Le
prime versioni del programma GE.RI.CO. 2009
mostravano unicamente il valore di riduzione dei ricavi (rispetto ai ricavi
puntuali originari), e non i nuovi valori dei ricavi puntuali e minimi.
[9] Si
ricorda che, per il periodo d’imposta 2008, il modello per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere
compilato anche dai contribuenti che dichiarano un volume di ricavi (art.85,
comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del TUIR - D.P.R.
917/1998) aumentato dell’incremento delle rimanenze (artt. 92-93 del TUIR -
D.P.R. 917/1998), di ammontare superiore a euro 5.164.569 e fino ad euro
7.500.000, per i quali, pur non applicandosi la disciplina dell’accertamento
basato sugli Studi di settore di cui all’art.10, della legge 146/1998, è
necessario raccogliere le relative informazioni.