IVA - ESIGIBILITÀ DIFFERITA PER PRESTAZIONI
RESE AD ENTI PUBBLICI - INAPPLICABILITÀ NEI RAPPORTI TRA CONSORZIO E IMPRESE
CONSORZIATE
(Risoluzione n.242/E del 27/8/09)
Il
regime dell’IVA ad esigibilità differita (art.6, comma 5, del D.P.R. 633/1972),
applicato dal consorzio in sede di fatturazione all’ente appaltante per appalti
di opere pubbliche, non trova applicazione anche per le prestazioni rese dalle
aziende consorziate al consorzio stesso.
Tale
meccanismo, che rappresenta la modalità “ordinaria” di applicazione
dell’imposta per le prestazioni rese nei confronti dello Stato, degli Enti
pubblici e degli altri soggetti elencati nel citato art.6, comma 5, del D.P.R.
633/1972, non può infatti essere esteso a casi diversi da quelli espressamente
previsti.
Tuttavia,
nei rapporti tra consorziate e consorzio, può trovare applicazione il regime
“facoltativo” dell’IVA per cassa, qualora siano verificate tutte le condizioni
previste dall’art. 7 del D.L. 185/2008 e dal Decreto del 26 marzo 2009 del
Ministro dell’Economia e delle Finanze.
A queste
conclusioni giunge l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.242/E del 27
agosto 2009, rispondendo ad un’istanza d’interpello, sul caso di un consorzio
che, agendo in nome proprio ma per conto e nell’interesse delle imprese
consorziate (mandato senza rappresentanza), esegue prestazioni a favore di un
ente pubblico fatturando con la modalità dell’IVA ad esigibilità differita, ai
sensi dell’art.6, comma 5 del D.P.R. 633/1972[1].
Tale
disposizione stabilisce che, per le cessioni e le prestazioni di servizi rese,
tra l’altro, a favore dello Stato, organi dello Stato (anche se dotati di
personalità giuridica), enti pubblici territoriali e consorzi tra essi
costituiti, l’IVA diviene esigibile solo all’atto di pagamento dei
corrispettivi, in deroga alla regola generale per cui l’imposta è esigibile al
momento dell’effettuazione delle operazioni, o alla fatturazione delle stesse
se precedente.
Si
tratta, precisa l’Amministrazione, di un’agevolazione soggettiva che «non può
estendersi a soggetti diversi da quelli specificamente contemplati dalla norma
stessa», per cui le prestazioni rese dalle consorziate al consorzio non possono
essere equiparate sotto tale profilo a quelle rese dal consorzio all’ente
pubblico.
Pertanto,
il consorzio fattura all’ente pubblico con IVA ad esigibilità differita, mentre
le consorziate fatturano al consorzio secondo le regole ordinarie di
esigibilità dell’IVA[2].
In ogni
caso, le imprese consorziate, in sede di fatturazione al consorzio, possono “su
opzione” avvalersi del meccanismo dell’IVA per cassa, introdotto dall’art. 7
del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 2/2009 le cui
modalità operative sono state stabilite con il Decreto 26 marzo 2009 del
Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Tale
regime, però, può essere opzionato solo se le imprese consorziate:
-
abbiano realizzato nell’anno solare precedente (o, nel caso di inizio attività,
prevedano di realizzare) un volume d’affari non superiore a 200.000 euro,
- non
si avvalgano di regimi IVA speciali,
-
indichino espressamente in fattura che si tratta di operazione con imposta ad
esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del D.L. 185/2008.
Si
ricorda che l’IVA diviene in ogni caso esigibile decorso un anno dal momento di
effettuazione dell’operazione ed è esclusa la possibilità di applicare l’Iva
per cassa per le operazioni realizzate successivamente al momento in cui è
superato il limite di 200mila euro di volume d’affari.
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[1]
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Art.6-
Effettuazione delle operazioni
(omissis)
5.
L’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene
esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le
disposizioni dei commi precedenti e l’imposta è versata con le modalità e nei
termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti
farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell’allegata tabella A
effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell’articolo 4,
nonchè per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorchè
dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi
tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142
, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti
universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici
di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici
di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l’imposta diviene
esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà
di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui
all’articolo 21, quarto comma, quarto periodo, l’imposta diviene esigibile nel
mese successivo a quello della loro effettuazione.
[2] Ai
sensi dell’art.6 del D.P.R. 633/1972, ai fini Iva, le operazioni si considerano
effettuate al momento:
- della
consegna o spedizione, per la cessione di beni mobili;
- della
stipula dell’atto di trasferimento della proprietà, per la cessione di beni
immobili;
- del
pagamento del corrispettivo, per le prestazioni di servizi (es. appalto -
subappalto);
-
dell’emissione della fattura, se precedente ai tre suddetti presupposti.