SICUREZZA SUL LAVORO - D. LGS. N. 81/08 -
RIMOZIONE DELLE IRREGOLARITA’ - RIDUZIONE DELLA PENA - CORTE DI CASSAZIONE N. 29545/2009
Con la
sentenza n. 29545/09 la terza sezione penale della Corte di Cassazione,
applicando il principio del favor rei, ha emanato la propria decisione tenendo
conto, per la prima volta, del D.Lgs. n. 81/08 ed in particolare
dell’attenuante contenuta nell’art. 303 dello stesso decreto.
Si
rammenta a tal proposito che l’art. 303 prevede che per i reati previsti dal
T.U. e puniti con la pena dell’arresto, anche in via alternativa, la sanzione
sia ridotta fino ad un terzo nel caso in cui il contravventore, entro il
termine di cui all’art. 491 del c.p.p., si adoperi concretamente
per la rimozione delle irregolarità e delle eventuali conseguenze dannose
derivate dal reato. Nel caso di specie, fermo restando che il reato si è
estinto per scadenza dei termini prescrizionali, il responsabile di una ditta
individuale, che era stato condannato perché le impalcature non erano dotate
dei parapetti e di un adeguato sistema elettrico, ricorreva alla Suprema Corte
deducendo che l’adempimento delle prescrizioni antinfortunistiche, a seguito di
invito alla regolarizzazione, doveva essere considerato come attenuante che,
erroneamente, non era invece stata riconosciuta nella sentenza impugnata.
Interpretando estensivamente l’art. 303 del D.Lgs. 81/08, conseguentemente,
applicando l’attenuante di cui al richiamato articolo anche per quelle
irregolarità pregresse riscontrate prima dell’entrata in vigore della
previsione del Decreto in parola, la Corte ha giudicato il ricorso non
manifestatamene infondato e quindi ammissibile.