INAIL - RIVALUTAZIONE DEL MINIMALE E
MASSIMALE DI RENDITA - DECORRENZA DAL 1° LUGLIO 2009 - ISTRUZIONI DELL’ISTITUTO
- CIRCOLARE N. 50/2009
Con
Decreto 12 giugno 2009, il Ministro del Lavoro ha rivalutato, con decorrenza
dal 1° luglio 2009, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle
rendite per infortunio sul lavoro e malattia professionale, nella misura del
3,23% (variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai
e degli impiegati, calcolata dall’ISTAT).
La
nuova retribuzione media giornaliera di riferimento per la liquidazione delle
rendite è, quindi, pari a € 68,33 (rispetto alla precedente di € 66,19).
Ne
consegue che, a far data dal 1° luglio 2009, i nuovi importi del minimale e del
massimale della retribuzione annua per la liquidazione delle rendite sono pari,
rispettivamente, a € 14.349,30 ed a € 26.648,70. I limiti retributivi annui
minimo e massimo da assumere ai fini del calcolo della rendita si ottengono, ai
sensi dell’art. 116 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, moltiplicando per 300 la retribuzione media giornaliera diminuita del 30%
per il minimale ed aumentata del 30% per il massimale.
A
seguito della pubblicazione del menzionato decreto ministeriale, la Direzione Generale
dell’Inail ha provveduto, con circolare n. 50 del 25
settembre 2009, ad aggiornare i limiti di retribuzione imponibile e le
retribuzioni convenzionali indicati dalla precedente circolare n. 17 del 31
marzo 2009, limitatamente ai valori correlati al minimale ed al massimale di
rendita.
In
particolare, l’aggiornamento ha interessato le retribuzioni convenzionali
giornaliere e mensili applicabili, dal 1° luglio 2009, agli allievi dei corsi
di formazione professionale ed ai soggetti in tirocini formativi (€ 47,83 ed €
1.195,78), nonché ai lavoratori d’area dirigenziale (€ 88,83 ed € 2.220,73).
Si
ricorda che per i soggetti di cui trattasi la retribuzione convenzionale annua
(pari al minimale di rendita per gli allievi dei corsi formativi e i
tirocinanti ed al massimale di rendita per i dirigenti) deve considerarsi
frazionabile in 300 giorni lavorativi e l’importo giornaliero così ottenuto va
moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro nell’arco del periodo
assicurativo, fino al limite mensile di 25 ed annuale di 300 giorni.
Relativamente
ai lavoratori “parasubordinati”, nei cui confronti il versamento del premio
assicurativo va effettuato sulla base dei compensi effettivamente percepiti,
nel rispetto dei limiti minimo e massimo per la liquidazione delle rendite, la
circolare in esame indica in € 1.195,78 ed € 2.220,73, rispettivamente, il
minimale ed il massimale mensile di retribuzione imponibile da considerare a
far data dal 1° luglio 2009. Si applica, in questo caso, il criterio della
retribuzione convenzionale annua frazionabile in tanti dodicesimi per quanti
sono i mesi, o le frazioni di mese, di durata del rapporto di collaborazione.
Trovano, quindi, conferma i valori anticipati, per i soggetti in questione,
nella circolare n. 524/2009.