INPS - CUMULO DELLA PENSIONE CON REDDITI DA
LAVORO - PENSIONI DI VECCHIAIA LIQUIDATE NEL SISTEMA
CONTRIBUTIVO - PRECISAZIONI - MESSAGGIO N. 21394/2009
Con
circolare n. 108 del 9 dicembre 2008 (cfr. da ultimo Not. 1/2009) ,l’Inps aveva
fornito istruzioni in merito all’abolizione dei limiti al cumulo delle pensioni
con i redditi da lavoro autonomo o dipendente, disposto, a decorrere dal 1°
gennaio 2009, dall’art. 19 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.
Al
punto 3 della menzionata circolare, l’Istituto ha fatto riserva di successive
indicazioni relativamente al regime di cumulo da applicare alle pensioni di
vecchiaia liquidate nel sistema contributivo senza i requisiti indicati
dall’art. 1, commi 6 e 7, della Legge 23 agosto 2004, n. 243, nel testo
riformulato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Si
tratta, in particolare, delle pensioni conseguite con decorrenza anteriore al
1° gennaio 2008 con in requisiti di età e di anzianità in vigore sino a tale
data, nonché delle pensioni conseguite dal 1° gennaio 2008, ma con requisiti
meno stringenti rispetto a quelli stabiliti dalla Legge n. 243/2004, stante
l’operatività della “salvaguardia” prevista dall’art. 1, comma 3, della stessa
legge.
In
esito ai chiarimenti forniti al riguardo dai Ministeri vigilanti, l’Inps, con
messaggio n. 8442 del 14 aprile 2009, ha reso noto di aver applicato anche alle
pensioni in parola la nuova disciplina della totale cumulabilità con i redditi
da lavoro.
Si
informa ora che, ad integrazione di quanto indicato nel messaggio n. 16380 del
20 luglio 2009, l’Inps, con messaggio n. 21394 del 25 settembre 2009, ha
segnalato che i titolari delle pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema
contributivo sono esclusi dall’obbligo di dichiarare i redditi da lavoro
autonomo a preventivo per l’anno 2009.
Pertanto
per tali soggetti è confermata l’abolizione del limite di cumulo delle pensioni
con i redditi da lavoro dipendente a decorrere dal 1° gennaio 2009.
Resta
fermo l’obbligo di effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo
conseguiti nell’anno 2008 entro il 30 settembre 2009.