INPS - INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE - LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA PER MANCATO PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - MESSAGGIO  N. 16410/2009

 

L’Inps con messaggio 16410 del 20 luglio 2009, che si riproduce in calce alla presente nota, ha riconsiderato la propria posizione in merito all’accoglibilità della domanda di indennità di disoccupazione avanzata dal lavoratore che si sia dimesso per giusta causa, a fronte del mancato pagamento delle retribuzioni da parte dell’azienda.

Con precedente circolare n. 163/2003 l’istituto ha stabilito che l’accoglimento era subordinato alla manifestazione di volontà del lavoratore, attraverso idonea documentazione, di agire giudizialmente nei confronti del datore di lavoro per il recupero di quanto dovuto.

La nota in parola riporta che nel tempo sono emerse perplessità in merito alla riconoscibilità dell’indennità di disoccupazione a favore del lavoratore che, successivamente alle dimissioni, abbia ricevuto quanto dovuto a titolo di retribuzioni, pur non avendo manifestato la volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro.

L’Inps, richiesto il parere del Coordinamento Generale Legale, ritiene che nulla osti all’accoglimento delle domande di disoccupazione nel caso in cui il lavoratore, successivamente alle dimissioni, abbia ricevuto quanto dovuto a titolo di retribuzioni, pur non avendo manifestato la volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro.

Infine l’Istituto, a seguito del mutato indirizzo, fornisce istruzioni a che le Sedi Inps accolgano le domande di indennità di disoccupazione avanzate dai lavoratori interessati.

 

INPS Messaggio 16410/2009

 

Oggetto: Indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali o ridotti: giusta causa di dimissioni, da parte del lavoratore, determinate dal mancato pagamento della retribuzione.

 

Testo

La circolare numero 163 del 20 ottobre 2003, ad integrazione del testo della circolare numero 97 del 4 giugno 2003, ha stabilito che qualora il lavoratore avesse dichiarato di essersi dimesso per giusta causa, avrebbe dovuto corredare la domanda con una documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) da cui risultasse almeno la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.

Tuttavia da più parti sono sorte perplessità circa la riconoscibilità dell’indennità di disoccupazione a favore del lavoratore che, successivamente alle dimissioni per mancato pagamento della retribuzione, aveva comunque ricevuto quanto dovuto e non aveva manifestato alcuna volontà di difendersi in giudizio.

In merito è stato richiesto il parere del Coordinamento Generale Legale osservando, nel contempo, che il tardivo pagamento delle retribuzioni dovute non escludeva lo stato di disoccupazione e che la manifestazione di volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro non era condizione prevista né dall’art. 2119 del c.c., né dalle sentenze della Corte Suprema.

Per questi motivi, il Coordinamento Generale Legale, nel formulare il proprio parere, ha ritenuto che nulla osti all’accoglimento delle domande di disoccupazione nel caso in cui il lavoratore, successivamente alle dimissioni, abbia ricevuto quanto dovuto a titolo di retribuzioni, pur non avendo manifestato la volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro.

Ciò posto, le sedi procederanno a definire in conformità le domande ed i ricorsi pendenti,

riconoscendo al lavoratore, nei casi prospettati, la giusta causa delle dimissioni.