INPS - INDENNITA’ DI
DISOCCUPAZIONE - LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA PER MANCATO PAGAMENTO DELLA
RETRIBUZIONE - MESSAGGIO N. 16410/2009
L’Inps
con messaggio 16410 del 20 luglio 2009, che si riproduce in calce alla presente
nota, ha riconsiderato la propria posizione in merito all’accoglibilità della
domanda di indennità di disoccupazione avanzata dal lavoratore che si sia
dimesso per giusta causa, a fronte del mancato pagamento delle retribuzioni da
parte dell’azienda.
Con
precedente circolare n. 163/2003 l’istituto ha stabilito che l’accoglimento era
subordinato alla manifestazione di volontà del lavoratore, attraverso idonea
documentazione, di agire giudizialmente nei confronti del datore di lavoro per
il recupero di quanto dovuto.
La nota
in parola riporta che nel tempo sono emerse perplessità in merito alla
riconoscibilità dell’indennità di disoccupazione a favore del lavoratore che,
successivamente alle dimissioni, abbia ricevuto quanto dovuto a titolo di
retribuzioni, pur non avendo manifestato la volontà di difendersi in giudizio
nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro.
L’Inps,
richiesto il parere del Coordinamento Generale Legale, ritiene che nulla osti
all’accoglimento delle domande di disoccupazione nel caso in cui il lavoratore,
successivamente alle dimissioni, abbia ricevuto quanto dovuto a titolo di
retribuzioni, pur non avendo manifestato la volontà di difendersi in giudizio
nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro.
Infine
l’Istituto, a seguito del mutato indirizzo, fornisce istruzioni a che le Sedi
Inps accolgano le domande di indennità di disoccupazione avanzate dai
lavoratori interessati.
INPS Messaggio 16410/2009
Oggetto: Indennità di disoccupazione
ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali o ridotti: giusta
causa di dimissioni, da parte del lavoratore, determinate dal mancato pagamento
della retribuzione.
Testo
La
circolare numero 163 del 20 ottobre 2003, ad integrazione del testo della
circolare numero 97 del 4 giugno 2003, ha stabilito che qualora il lavoratore
avesse dichiarato di essersi dimesso per giusta causa, avrebbe dovuto corredare
la domanda con una documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000) da cui risultasse almeno la sua volontà di “difendersi
in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro
(allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex articolo
700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro,
nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l’esito della
controversia giudiziale o extragiudiziale.
Tuttavia
da più parti sono sorte perplessità circa la riconoscibilità dell’indennità di
disoccupazione a favore del lavoratore che, successivamente alle dimissioni per
mancato pagamento della retribuzione, aveva comunque ricevuto quanto dovuto e
non aveva manifestato alcuna volontà di difendersi in giudizio.
In
merito è stato richiesto il parere del Coordinamento Generale Legale
osservando, nel contempo, che il tardivo pagamento delle retribuzioni dovute
non escludeva lo stato di disoccupazione e che la manifestazione di volontà di
difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di
lavoro non era condizione prevista né dall’art. 2119 del c.c., né dalle
sentenze della Corte Suprema.
Per
questi motivi, il Coordinamento Generale Legale, nel formulare il proprio
parere, ha ritenuto che nulla osti all’accoglimento delle domande di
disoccupazione nel caso in cui il lavoratore, successivamente alle dimissioni,
abbia ricevuto quanto dovuto a titolo di retribuzioni, pur non avendo
manifestato la volontà di difendersi in giudizio nei confronti del
comportamento illecito del datore di lavoro.
Ciò
posto, le sedi procederanno a definire in conformità le domande ed i ricorsi
pendenti,
riconoscendo
al lavoratore, nei casi prospettati, la giusta causa delle dimissioni.